Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 2024, affronta un tema di particolare rilevanza in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da responsabilità sanitaria, fornendo importanti precisazioni sui presupposti per la liquidazione del danno morale in caso di lesioni micropermanenti. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza post San Martino 2019, ribadendo la necessità di rigorosa prova delle singole voci di danno non patrimoniale e respingendo ogni automatismo risarcitorio.
Nel caso di specie, il danneggiato aveva subito una lesione del nervo ricorrente durante un intervento di tiroidectomia totale con conseguente paralisi della corda vocale sinistra, quantificata dai CTU nella misura del 3% di invalidità permanente. Pur accogliendo la domanda risarcitoria limitatamente al danno biologico, il Tribunale ha negato il ristoro del danno morale in assenza di specifica allegazione delle conseguenze pregiudizievoli in termini di sofferenza soggettiva.
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INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da un intervento di tiroidectomia totale eseguito presso una struttura sanitaria privata. Durante l’intervento e la successiva revisione chirurgica d’urgenza, resasi necessaria per una complicanza emorragica, il paziente subiva la lesione del nervo ricorrente con conseguente paralisi della corda vocale sinistra. Tale lesione determinava una lieve disfonia, clinicamente accertata e quantificata dai CTU nella misura del 3% di danno biologico permanente.
Il paziente conveniva in giudizio sia la struttura che il chirurgo, chiedendo il risarcimento del danno biologico, del danno morale e delle spese. A fondamento della domanda, deduceva la responsabilità dei convenuti per l’erronea esecuzione dell’intervento, documentando attraverso la consulenza tecnica di parte la sussistenza della lesione nervosa e le conseguenti limitazioni funzionali. Tuttavia, nella prospettazione attorea mancava qualsiasi specifica allegazione in ordine alle ripercussioni della lesione sulla sfera emotiva e alla sofferenza psichica patita.
I convenuti si costituivano contestando sia l’an che il quantum della pretesa risarcitoria. In particolare, la struttura sanitaria eccepiva l’assenza di responsabilità, evidenziando come la lesione del nervo ricorrente rientrasse tra le possibili complicanze dell’intervento. Il chirurgo, dal canto suo, sosteneva di aver operato nel pieno rispetto delle leges artis, richiamando le peculiari difficoltà tecniche dell’intervento dovute alla particolare conformazione anatomica del paziente.
La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale, all’esito della quale i periti confermavano la sussistenza del nesso causale tra l’intervento chirurgico e la lesione nervosa, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 3% in considerazione della lievissima entità della disfonia residuata e dell’efficace compenso funzionale realizzato dalla falsa corda vocale.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni micropermanenti ha subito una significativa evoluzione negli ultimi anni, culminata nelle note sentenze di San Martino 2019. In particolare, la Suprema Corte ha definitivamente superato la concezione del danno morale come pregiudizio in re ipsa, ribadendo la necessità di specifica allegazione e prova delle conseguenze pregiudizievoli sulla sfera emotiva del danneggiato.
Il principio trova fondamento nell’art. 2059 c.c., che subordina il risarcimento del danno non patrimoniale alla sussistenza di specifici presupposti, nonché negli artt. 138-139 del Codice delle Assicurazioni Private che, pur dettati in materia di R.C. auto, vengono costantemente richiamati dalla giurisprudenza anche in ambito di responsabilità sanitaria. La normativa di settore prevede infatti che la liquidazione del danno biologico da lesioni di lieve entità debba essere effettuata secondo specifiche tabelle, mentre l’eventuale personalizzazione del risarcimento per particolari condizioni soggettive del danneggiato richiede rigorosa prova.
Di particolare rilievo è la sentenza n. 28989/2019 delle Sezioni Unite, che ha cristallizzato il principio secondo cui “in materia di danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno“. Ne consegue che ogni voce di danno non patrimoniale deve essere specificamente allegata e provata, non potendosi presumere la sofferenza morale dalla mera esistenza della lesione fisica.
Tale orientamento è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, come attestano le pronunce della Terza Sezione nn. 17209/2015 e 19922/2023, che hanno precisato come il danno morale, pur potendo essere provato anche mediante presunzioni, necessiti comunque di adeguata allegazione dei pregiudizi patiti, non essendo sufficiente il mero richiamo all’esistenza di una lesione micropermanente.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Reggio Calabria, aderendo all’orientamento consolidato della Suprema Corte, ha accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo il danno biologico ma negando il ristoro del danno morale in assenza di specifica allegazione. La decisione si fonda su un’articolata motivazione che merita di essere analizzata nei suoi passaggi fondamentali.
In primo luogo, il giudice ha ritenuto provata la responsabilità dei convenuti sulla base delle risultanze della CTU, che ha accertato sia il nesso causale tra l’intervento chirurgico e la lesione nervosa, sia l’entità del danno biologico permanente nella misura del 3%. La quantificazione è stata effettuata applicando le tabelle di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, ritenute parametro di riferimento anche in ambito di responsabilità sanitaria.
Tuttavia, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno morale, il Tribunale ha rilevato come l’attore si fosse limitato a domandare genericamente il ristoro di tale voce di danno, “senza tuttavia allegare alcuno specifico elemento che consenta di ritenere provata, financo in via presuntiva, la sofferenza dallo stesso patita in conseguenza della responsabilità dedotta in giudizio“.
Tale carenza di allegazione è stata ritenuta ostativa al riconoscimento del danno morale, in quanto “secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in caso di lesioni micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale, quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni“.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Non spetta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno morale, tenuto conto che – secondo l’insegnamento della Suprema Corte – in caso di lesioni micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale, quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr. Cass. n. 17209/2015).
