Vittoria per gli eredi: i buoni fruttiferi postali possono essere riscossi anche da un solo coerede – Tribunale di Reggio Calabria, 2025

La questione della riscossione dei buoni fruttiferi postali in caso di successione rappresenta un tema di grande rilevanza pratica per molti cittadini italiani. Innumerevoli famiglie si trovano, infatti, a dover gestire l’eredità di investimenti effettuati dai propri cari, spesso incontrando ostacoli burocratici che sembrano ingiustificati.

È il caso di una vicenda recentemente affrontata dal Tribunale di Reggio Calabria nel 2025, che ha stabilito un importante principio a tutela degli eredi. Al centro della controversia, la pretesa di un istituto finanziario di subordinare lo scorporo e il rimborso di buoni fruttiferi postali alla firma congiunta di tutti i coeredi, nonostante uno solo di essi avesse avanzato la richiesta limitatamente alla propria quota ereditaria.

La decisione del Tribunale risulta di straordinaria importanza poiché rischia di modificare profondamente la prassi consolidata di molti istituti finanziari che, spesso, richiedono la presenza e il consenso di tutti gli eredi per procedere alla liquidazione di qualsiasi titolo. Una simile impostazione causa notevoli disagi e ritardi, specialmente quando i rapporti tra coeredi sono tesi o quando alcuni di essi risultano irreperibili o non collaborativi.

Il caso in esame ha permesso alla magistratura di fare chiarezza sulla natura giuridica dei buoni fruttiferi postali e sulle loro peculiari caratteristiche rispetto ad altri strumenti finanziari, delineando con precisione i diritti degli eredi e i limiti del potere discrezionale degli istituti emittenti.

La disputa, iniziata con un semplice rifiuto da parte dell’ufficio postale di procedere allo scorporo a favore di un singolo erede, è culminata in una pronuncia che potrebbe rappresentare un importante riferimento per situazioni analoghe, proteggendo il diritto dei singoli coeredi di ottenere quanto loro spetta senza dover dipendere dal consenso altrui. In questo contesto, la decisione del Tribunale di Reggio Calabria assume una valenza che va ben oltre il caso specifico, arrivando a toccare principi cardine del diritto successorio e della tutela dei crediti ereditari.

Avv. Cosimo Montinaro – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria prende avvio dall’istanza presentata da una donna che, insieme al fratello, aveva ereditato buoni fruttiferi postali di cui erano cointestatari i genitori, entrambi deceduti rispettivamente nel 2005 e nel 2019.

La ricorrente, desiderando ottenere la propria quota di eredità, aveva presentato presso un ufficio postale tutta la documentazione necessaria per ottenere lo scorporo, nella misura del 50%, dei buoni fruttiferi postali. Tuttavia, l’ufficio postale preposto all’effettuazione materiale dello scorporo aveva negato l’assegnazione delle somme, richiedendo come condizione necessaria al rilascio la firma congiunta di entrambi gli eredi.

Di fronte a tale richiesta, l’istituto finanziario aveva comunicato che, stante la domanda di scorporo avanzata da uno solo dei coeredi, per procedere al pagamento del richiedente avente diritto sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione del Tribunale. Questa situazione di stallo aveva determinato per la ricorrente l’impossibilità di ricevere quanto a lei spettante, con il rischio concreto che i buoni fruttiferi postali potessero scadere e venire incamerati dall’istituto emittente.

La donna si era quindi vista costretta ad adire le vie legali, presentando ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e chiedendo al Tribunale di ordinare l’esibizione di tutti i titoli esistenti presso l’istituto finanziario intestati o cointestati ai suoi genitori, di condannare l’istituto ad un obbligo di fare consistente nell’eseguire lo scorporo nella misura del 50% di tutti i buoni fruttiferi appartenenti ai coniugi ed esibiti dalla ricorrente, nonché di ottenere il risarcimento del danno patito dalla mancata percezione dei buoni fruttiferi postali e di quello eventualmente derivante dalla sopravvenuta scadenza dei buoni stessi.

Da parte sua, l’istituto finanziario si era costituito in giudizio eccependo preliminarmente la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede, ritenuto litisconsorte necessario, e sostenendo nel merito l’infondatezza della pretesa avversaria. L’istituto aveva manifestato la disponibilità al pagamento della quota di spettanza dei buoni fruttiferi, ma solo previo espletamento della pratica di successione da parte di tutti gli aventi diritto. Aveva quindi chiesto, in subordine, di essere autorizzato al pagamento pro-quota a favore della ricorrente con esonero di responsabilità.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La controversia in esame ha richiesto l’approfondita analisi della normativa sui buoni fruttiferi postali e delle disposizioni in materia di successione ereditaria, con particolare attenzione alla natura giuridica di tali strumenti finanziari.

Il punto di partenza dell’indagine giuridica è stata la definizione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., che servono ad identificare il soggetto che ha diritto ad una prestazione.

Fondamentale per la decisione è stata la distinzione tra i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio, entrambi appartenenti alla categoria dei documenti di legittimazione ma caratterizzati da una rilevante differenza che incide sul funzionamento della clausola “pari facoltà di rimborso“. Il Tribunale ha evidenziato che i buoni fruttiferi postali si distinguono per la loro peculiare natura di titoli pagabili a vista ai sensi dell’art. 208 del DPR n. 256/1989, caratteristica che li differenzia sostanzialmente dai libretti di risparmio.