Trib. Sassari, n. 462/2026: rigettata la domanda del coerede per rimborso di BFP cointestati senza quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.
La questione si presenta con frequenza negli studi legali che gestiscono successioni: un erede si reca all’ufficio postale con i titoli di risparmio del defunto e si sente opporre il rifiuto del rimborso. Nel caso deciso dal Tribunale di Sassari con sentenza n. 462/2026, il tema del rimborso buoni fruttiferi postali agli eredi si intreccia con la sopravvivenza della clausola “pari facoltà di rimborso” dopo la morte di tutti i cointestatari originari. Il giudice ha rigettato la domanda: il coerede non può ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali, nemmeno limitatamente alla propria quota, senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. Un principio che incide sulla pratica successoria e che vale la pena esaminare con attenzione. La sentenza chiarisce i confini tra il diritto del cointestatario superstite – tutelato dalla giurisprudenza di legittimità – e la ben diversa posizione del coerede che agisce in totale assenza dei contitolari originari.
La vicenda processuale
La controversia ha origine da un nucleo familiare i cui componenti sono deceduti nel corso degli anni, lasciando come unico erede vivente uno dei fratelli. Il de cuius e i suoi familiari avevano sottoscritto, a metà degli anni Novanta, nove buoni postali fruttiferi cointestati – cinque emessi nel 1994 appartenenti alla serie “Q”, del valore nominale di lire 10.000.000 cadauno, e quattro emessi nel 1997 appartenenti alla serie “T”, del valore nominale di lire 8.000.000 cadauno – con l’apposizione della clausola “pari facoltà di rimborso” (di seguito: PFR). Clausola che, in astratto, avrebbe consentito a ciascuno dei cointestatari di riscuotere autonomamente l’intero importo del titolo.
Il coerede superstite ha presentato all’ufficio postale della provincia interessata domanda di rimborso dell’intero importo portato dai buoni, nonché richiesta di rilascio di copia di otto dei nove titoli originali – andati smarriti. L’ufficio postale ha opposto un duplice diniego: da un lato, l’assenza del consenso di tutti gli eredi aventi diritto al rimborso; dall’altro, il mancato possesso dei documenti originali. A seguito di formale diffida stragiudiziale, la società resistente ha ribadito la propria posizione, precisando che la clausola PFR si era automaticamente estinta per effetto del decesso di tutti i cointestatari originari.
Il coerede ha promosso ricorso ex art. 281 decies c.p.c. davanti al Tribunale di Sassari, sostenendo la legittimazione del singolo coerede ad agire per l’intero credito caduto in successione – in forza della solidarietà attiva discendente dalla clausola PFR e dal regime di circolazione “a vista” dei BFP – ovvero, in via subordinata, per la sola quota a lui spettante, senza necessità di litisconsorzio necessario con gli altri coeredi. La resistente si è costituita eccependo la corretta applicazione degli artt. 187 e 203 del D.P.R. n. 256/1989 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 284/1999, normativa speciale che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto per procedere alla liquidazione di titoli già intestati a soggetti deceduti. La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali e decisa all’udienza cartolare del dicembre 2025.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il sistema regolatorio dei buoni postali fruttiferi è stratificato. L’art. 203 del D.P.R. n. 256/1989 estende ai buoni postali fruttiferi le disposizioni dettate per i libretti di risparmio postale, tra cui il meccanismo di riscossione previsto dall’art. 187 del medesimo D.P.R.. Quest’ultima norma, in tema di libretti cointestati, impone che la liquidazione avvenga solo previo consenso – formalizzato in quietanza – di tutti gli aventi diritto. L’art. 7 del D.Lgs. n. 284/1999 ha confermato questa impostazione, specificando che la disciplina si applica anche ai buoni già intestati o cointestati a soggetti deceduti. Il Tribunale di Sassari ha ritenuto che l’intero comparto normativo speciale trovi applicazione nel caso di specie, senza eccezioni legate alla presenza della clausola PFR.
L’art. 2021 c.c., richiamato in via generale, riconosce al portatore legittimo di un titolo di credito il diritto alla prestazione in esso indicata. Nella prassi dei BFP, questa disposizione si combina con la clausola PFR per attribuire a ciascun cointestatario originario la facoltà di riscuotere autonomamente l’intero importo. Tuttavia – e qui sta il punto nevralgico della sentenza – questo meccanismo opera a favore del cointestatario originario, non del coerede.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il nodo interpretativo ruota attorno all’obbligazione solidale attiva e alla sua sorte dopo il decesso del creditore solidale. Secondo la ricostruzione della Corte di Cassazione civile, in caso di cointestazione con clausola PFR e dunque di solidarietà attiva, «l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, si divide fra gli eredi in proporzione delle quote (cfr. art. 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite» (Cass. civ. n. 24639/2021). Il principio è chiaro: il cointestatario superstite conserva intatta la propria posizione, mentre gli eredi del cointestatario defunto acquistano il credito pro quota. La riscossione da parte del superstite non li pregiudica, perché rimane tenuto nei rapporti interni nei confronti degli eredi stessi.
Il Tribunale di Sassari ha precisato però che questo schema presuppone la presenza di almeno un cointestatario originario ancora in vita. Quando tutti i cointestatari sono deceduti – come nella fattispecie – la situazione è radicalmente diversa: il conflitto non è più tra il cointestatario superstite e gli eredi del defunto, bensì esclusivamente tra coeredi. In questa ipotesi la clausola PFR non può operare automaticamente, in assenza di contraddittorio con tutti i potenziali aventi diritto. Il meccanismo di solidarietà attiva che la clausola realizza si è spento con la morte dell’ultimo intestatario originario.
Il principio guida: il rimborso buoni fruttiferi postali agli eredi richiede il consenso unanime
Ma cosa succede concretamente quando un coerede vuole riscuotere da solo, sostenendo che la clausola PFR gli attribuirebbe lo stesso diritto già spettante al cointestatario superstite? Il Tribunale risponde in modo netto: la clausola PFR è uno strumento personale, legato alla qualità di cointestatario originario. Non si trasmette agli eredi in quanto tale. Il coerede acquista iure hereditario il diritto al rimborso del buono – la sua qualità di titolare del credito è fuori discussione anche per il giudice sassarese – ma non acquista la facoltà di riscuotere autonomamente e per l’intero che la clausola PFR attribuiva al cointestatario in vita. La normativa speciale (artt. 187 e 203 D.P.R. 256/1989, art. 7 D.Lgs. 284/1999) impone la quietanza di tutti gli aventi diritto, e tale regola si applica espressamente “anche in presenza della clausola di pari facoltà di rimborso“, quando tutti gli originari intestatari siano deceduti. Non esiste un diritto del singolo coerede a ottenere il rimborso pro quota in sede giudiziale, perché quella quota – rimarca il Tribunale – non è liquidabile senza la partecipazione degli altri coeredi, mai evocati nel giudizio.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale di Sassari ha rigettato integralmente la domanda, sia in via principale sia in via subordinata. Il dispositivo è netto: il ricorrente ha diritto alla riscossione dei buoni postali fruttiferi, ma solo con la quietanza di tutti gli aventi diritto. Quella quietanza manca, e senza di essa il rimborso non può essere ordinato.
Il percorso argomentativo merita di essere ripercorso. Il giudice non nega la qualità di coerede del ricorrente – anzi la afferma espressamente come “indiscussa” – né nega in astratto la sua contitolarità del diritto azionato. Ciò che esclude è la liquidabilità di quel diritto in un giudizio che vede come unico erede il ricorrente, in assenza degli altri coeredi. Il ragionamento si articola su due piani distinti.
Sul primo piano – quello normativo – il Tribunale ha ritenuto che la disciplina speciale dei BFP, nel momento in cui tutti gli originari cointestatari siano deceduti, assorba e superi il meccanismo della clausola PFR. L’art. 203 D.P.R. 256/1989 non distingue tra BFP con e senza clausola PFR: l’estensione ai buoni fruttiferi delle norme sui libretti di risparmio opera in modo integrale, compresa la regola della quietanza unanime.
Sul secondo piano – quello processuale – il giudice ha sottolineato che, anche volendo prescindere dalla normativa speciale, il problema sussisterebbe comunque: in un giudizio a cui partecipa un solo coerede su più, non è possibile determinare la quota spettante al ricorrente senza conoscere la composizione dell’intera platea degli aventi diritto. Gli altri coeredi non sono stati evocati in giudizio, e la loro assenza rende materialmente impossibile la liquidazione anche della sola quota del ricorrente.
La sentenza si discosta dall’orientamento giurisprudenziale – richiamato dallo stesso ricorrente – secondo cui, in caso di morte di uno solo dei cointestatari, il superstite conserva la facoltà di riscossione per l’intero. Il Tribunale non contraddice quella giurisprudenza: la distingue, precisando che opera in un contesto strutturalmente diverso (cointestatario superstite presente) rispetto a quello in esame (nessun cointestatario originario in vita, soli coeredi). La differenza non è di grado ma di natura: il superstite esercita un diritto proprio, il coerede esercita un diritto derivativo, soggetto alla disciplina speciale sulla riscossione dei titoli intestati a persone decedute.
Per il professionista che si trova a gestire successioni con BFP cointestati, la sentenza impone una verifica preliminare: se tutti gli originari intestatari sono deceduti, la strada del rimborso individuale – anche pro quota e anche in sede giudiziale – è sbarrata. L’unica via percorribile è la presentazione congiunta di tutti i coeredi, o di tutti gli aventi diritto, con rilascio della necessaria quietanza. Il tentativo di superare l’ostacolo in giudizio, con un solo coerede come ricorrente, è destinato al rigetto. Sul regime delle spese, il Tribunale ha riconosciuto la particolarità del caso e l’apparente tensione tra normativa speciale e principi di legittimità, compensando la metà delle spese e ponendo l’altra metà a carico del ricorrente soccombente.
