Responsabilità medica e concause naturali: la preesistente fragilità del paziente non riduce il risarcimento – Tribunale di Messina, 2024

La questione della responsabilità medica nel contesto delle patologie pregresse si colloca al centro di un dibattito giurisprudenziale di fondamentale rilevanza per l’evoluzione del diritto sanitario contemporaneo. La pronuncia del Tribunale di Messina n. 1930/2016 introduce elementi di significativa innovazione nella determinazione del nesso eziologico tra condotta medica ed evento lesivo in presenza di concause naturali preesistenti. La sentenza in esame affronta il complesso tema della medical malpractice attraverso una rigorosa analisi del principio dell’equivalenza causale, delineando un orientamento interpretativo destinato a incidere profondamente sulla prassi giurisprudenziale in materia di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale. Il Collegio giudicante, attraverso un’articolata motivazione fondata su consolidati principi di diritto e recenti orientamenti della Suprema Corte, ha statuito l’irrilevanza delle patologie pregresse ai fini della determinazione del quantum risarcitorio, applicando con rigore il principio “all or nothing” e garantendo così una tutela piena ed effettiva dei congiunti della vittima di negligenza medica. Tale orientamento si inserisce nel solco della riforma introdotta dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), contribuendo a definire i confini della responsabilità sanitaria nel delicato contesto dei pazienti “fragili” e fornendo parametri oggettivi per la liquidazione del danno non patrimoniale.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale trae origine da una fattispecie paradigmatica di responsabilità medica, caratterizzata dalla peculiare interferenza di patologie pregresse nel determinismo dell’evento lesivo. La vicenda processuale prende avvio dal decesso di un paziente settantunenne, ricoverato presso una struttura sanitaria messinese per una diagnosi di ischemia all’arto inferiore destro. Il quadro clinico del paziente era già compromesso dalla presenza di significative patologie cardiovascolari preesistenti, circostanza questa che avrebbe richiesto, secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio, particolare cautela nella scelta del protocollo terapeutico. Nonostante tale situazione di oggettiva fragilità clinica, i sanitari procedevano alla somministrazione del farmaco vasoattivo Endoprost, senza preventivamente effettuare gli opportuni approfondimenti diagnostici sulle condizioni cardiologiche del paziente e senza valutare adeguatamente la praticabilità di alternative terapeutiche di natura chirurgica o endovascolare. Durante la somministrazione del farmaco si verificava un arresto cardiocircolatorio che, in data 03.04.2014, conduceva al decesso del paziente. Tale evento ha indotto i figli del defunto ad agire in giudizio per ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali conseguenti alla perdita del rapporto parentale, individuando profili di responsabilità sia nella struttura sanitaria che nel medico curante, ai quali veniva contestata la colposa somministrazione di farmaci incompatibili con il quadro clinico del paziente e l’inopportuna sospensione della terapia anticoagulante e antitrombotica.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La pronuncia del Tribunale di Messina si colloca nel solco di un’evoluzione giurisprudenziale particolarmente significativa in materia di responsabilità medica e concause naturali. Il quadro normativo di riferimento trova il suo fondamento negli articoli 40 e 41 del codice penale, applicati in via analogica all’ambito civilistico, nonché negli articoli 1218, 1223 e 2043 del codice civile, che disciplinano rispettivamente la responsabilità contrattuale, il nesso di causalità giuridica e la responsabilità aquiliana. Di particolare rilevanza è il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 15991/2011, che ha definitivamente chiarito la problematica del concorso tra cause umane e naturali nel determinismo dell’evento dannoso, escludendo la possibilità di un frazionamento proporzionale della responsabilità. Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella recente pronuncia della Cassazione n. 31058/2023, che ha ribadito come le condizioni patologiche preesistenti debbano essere considerate quali mere concause dell’evento, irrilevanti ai fini della determinazione e commisurazione della responsabilità. Il Tribunale richiama altresì la fondamentale pronuncia della Cassazione n. 3267/2024, che ha definitivamente qualificato la responsabilità per il danno da perdita del rapporto parentale come extracontrattuale quando azionata iure proprio dai congiunti, distinguendola nettamente dalla responsabilità contrattuale derivante dal contratto di spedalità. Tale inquadramento sistematico risulta particolarmente rilevante ai fini dell’individuazione del regime probatorio applicabile e della prescrizione dell’azione risarcitoria.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

L’iter argomentativo seguito dal Tribunale si sviluppa attraverso una rigorosa analisi dei profili di responsabilità e del nesso causale, fondata su tre pilastri fondamentali. In primis, viene accertata la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e l’exitus del paziente, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che ha evidenziato plurime criticità nell’approccio terapeutico adottato. In particolare, viene censurata la somministrazione del farmaco vasodilatatore in assenza di un preventivo approfondimento diagnostico delle condizioni cardiologiche del paziente e senza una preliminare valutazione della praticabilità di trattamenti alternativi di natura chirurgica o endovascolare. La CTU ha rilevato come tale condotta si sia posta in contrasto con i protocolli terapeutici vigenti e con il principio di prudenza, che imponeva particolare cautela considerata la fragilità del quadro clinico pregresso. Il Collegio applica il principio dell’equivalenza causale, statuendo che le patologie preesistenti del paziente, pur avendo concorso al determinismo dell’evento con un’incidenza quantificata nel 50%, non possono comportare una riduzione dell’obbligo risarcitorio, in ossequio alla teoria del “all or nothing”. Tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, trova fondamento nella necessità di garantire una tutela effettiva ai soggetti più vulnerabili, evitando che la presenza di patologie pregresse possa tradursi in una ingiustificata diminuzione della tutela risarcitoria. Il Tribunale procede quindi alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei figli, quantificandolo in via equitativa nella misura di € 200.000,00 per ciascuno, sulla base delle Tabelle di Milano e tenendo conto dell’età dei congiunti al momento del decesso, nonché dell’intensità del rapporto affettivo comprovata dalle risultanze istruttorie.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“In tema di responsabilità medica e professionale, le condizioni patologiche preesistenti devono essere riguardate come concause dell’evento, che, secondo insegnamento da tempo acquisito, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità. In base al principio dell’equivalenza causale l’autore del comportamento imputabile risponderà, infatti, per intero delle conseguenze derivanti dall’evento lesivo, ancorché a quest’ultimo abbia concorso la causa naturale preesistente (principio del nothing or all o thin skull rule), laddove le pregresse situazioni patologiche del paziente sono prive di efficacia interruttiva del rapporto eziologico.

Tale principio trova il suo fondamento nella necessità di garantire una tutela effettiva ed uniforme a tutti i soggetti danneggiati, evitando l’intollerabile conseguenza per cui persone che, per loro disgrazia e non per colpa imputabile ex art. 1227 c.c., siano più vulnerabili di altre per natura o per pregresse vicissitudini di vita, debbano irragionevolmente accontentarsi di una tutela risarcitoria inferiore rispetto a quella riservata a chi sia stato più fortunato.