Perdita di Chance Responsabilità Medica: Tribunale Firenze riconosce risarcimento iure proprio e iure hereditatis per incompleto inquadramento diagnostico scompenso cardiaco – Tribunale di Firenze 2026

INTRODUZIONE

La perdita di chance responsabilità medica è risarcibile anche quando l’errore sanitario non ha causato direttamente la morte del paziente ma ha determinato una riduzione delle possibilità di sopravvivenza. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 2026, ha condannato un’azienda ospedaliera al risarcimento dei danni subiti dai familiari di un paziente deceduto a seguito di arresto cardiaco, accertando che l’incompleto inquadramento diagnostico dello scompenso cardiaco ha determinato una perdita di chance di sopravvivenza quantificata nella misura del 13%.​

La pronuncia assume particolare rilevanza per la puntuale distinzione operata tra danno da perdita anticipata della vita e danno da perdita di chance di sopravvivenza, qualificando la fattispecie nel secondo alveo in quanto la CTU ha escluso un nesso causale diretto tra condotta dei sanitari ed evento morte, limitandosi ad accertare che il corretto inquadramento diagnostico avrebbe concesso al paziente maggiori probabilità di sopravvivere all’evento cardiaco avverso.​

Il Tribunale ha inoltre affrontato la delicata questione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto risarcitorio iure proprio dei congiunti, stabilendo che esso decorre non dalla data dell’evento lesivo ma dal momento in cui i familiari acquisiscono consapevolezza della riconducibilità del pregiudizio ad una condotta colposa del sanitario, tipicamente attraverso una perizia medico-legale che attesti la sussistenza di responsabilità medica.​

Ricostruzione della vicenda

Un paziente di 77 anni affetto da plurime patologie concomitanti veniva ricoverato presso un ospedale nel giugno 2011 per problematiche di salute. Durante il ricovero manifestava sintomi riconducibili a scompenso cardiaco che non venivano adeguatamente inquadrati dai sanitari in ambito cardiologico. Il 5 luglio 2011 il paziente decedeva a seguito di arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare.​

I familiari, rispettivamente figlio e nipote del defunto, esperivano procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Firenze. Il collegio peritale nominato accertava che, sebbene fosse rilevabile una carenza delle attività diagnostiche relative allo scompenso cardiaco, la gravità delle complesse patologie concomitanti aveva concorso a rendere infausta la prognosi del paziente. I consulenti tecnici concludevano che, con il criterio del più probabile che non, l’incompleto inquadramento diagnostico dello scompenso cardiaco aveva agito solo parzialmente sull’insorgenza dell’arresto cardiaco, determinando una perdita di chances di sopravvivenza di grado moderato, quantificabile nella misura del 13%.​

Sulla base di tali conclusioni peritali, i familiari convenivano in giudizio l’azienda sanitaria chiedendo il risarcimento dei danni da perdita di rapporto parentale, quantificati complessivamente in € 385.857,10, o in subordine il risarcimento da perdita di chance sia a titolo di danni iure proprio sia iure hereditatis. L’azienda ospedaliera si costituiva eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio iure proprio e contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance.​


📌 IN BREVE

⚖ Ente e anno: Tribunale di Firenze – 2026

🔍 Questione: Risarcibilità perdita di chance responsabilità medica per incompleto inquadramento diagnostico scompenso cardiaco; decorrenza prescrizione danno iure proprio congiunti; distinzione tra danno da morte anticipata e perdita di chance di sopravvivenza.

⚖ Principio chiave: La perdita di chance di sopravvivenza quantificata al 13% è risarcibile sia iure hereditatis che iure proprio ai familiari. La prescrizione decorre dalla percezione della riconducibilità del danno a malpractice medica. Il danno da perdita di chance è incompatibile con il danno da morte anticipata.

📋 Punti salienti: Prescrizione respinta perché dies a quo decorre da perizia che attesta responsabilità medica (28.11.2018); CTU accerta carenza diagnostica scompenso cardiaco con perdita chance sopravvivenza 13%; qualificazione come danno da perdita del rapporto parentale per chance perduta e non perdita tout court; liquidazione equitativa con Tabelle Milano 2024 per danno iure hereditatis e Tabelle Roma 2025 per danno iure proprio; condanna azienda sanitaria a risarcimento complessivo € 73.807,08 oltre interessi e spese.

Esito: Domanda accolta parzialmente




INDICE

1) Prescrizione responsabilità medica: decorrenza del termine dal momento della percezione del danno

2) Distinzione tra danno da morte anticipata e perdita di chance di sopravvivenza

3) Liquidazione danno da perdita di chance iure hereditatis secondo Tabelle Milano

4) Risarcimento danno iure proprio da perdita di chance del rapporto parentale

5) Nesso causale in presenza di pluripatologie: efficacia concausale dell’errore medico


Prescrizione responsabilità medica: decorrenza del termine dal momento della percezione del danno

Il Tribunale fiorentino ha respinto l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall’azienda sanitaria, che sosteneva fosse decorso il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. dalla data del decesso (5 luglio 2011) alla richiesta risarcitoria (21 dicembre 2018). La questione della prescrizione in responsabilità medica riveste particolare complessità quando si tratta di perdita di chance responsabilità medica.​

La Corte afferma testualmente: “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell’evento lesivo, bens con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all’uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario”.​

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti della vittima deceduta in conseguenza di condotta illecita nei confronti della struttura sanitaria deve essere qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2947 c.c. Tuttavia, il termine di prescrizione decorre non dalla data dell’evento materiale ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.​

Nel caso specifico, il Tribunale ha identificato il momento iniziale di decorrenza della prescrizione con la data del 28 novembre 2018, giorno in cui i consulenti di parte hanno messo a disposizione dei ricorrenti la propria perizia attestante la sussistenza di responsabilità medica a carico dei sanitari negli eventi che hanno portato al decesso. Prima di tale momento, tenuto conto anche delle precedenti patologie che affliggevano il paziente, non era possibile pretendere che i familiari avessero avuto contezza della riconducibilità del pregiudizio ad una malpractice medica. La PEC contenente richiesta di risarcimento danni inviata il 21 dicembre 2018 ha pertanto tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.​

Il principio affermato dal giudice fiorentino si pone in linea con l’evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte che ha sottolineato come il dies a quo si identifichi con il momento in cui il danneggiato, secondo l’ordinaria diligenza e il livello di conoscenze scientifiche del contesto storico, possa collegare l’evento lesivo alla condotta sanitaria. Tale momento tipicamente coincide con l’acquisizione di una perizia medico-legale che attesti il nesso causale tra errore medico e danno, specialmente in presenza di patologie pregresse che rendono non evidente la componente iatrogena.​


Distinzione tra danno da morte anticipata e perdita di chance di sopravvivenza

Il Tribunale ha operato una netta distinzione tra danno da perdita anticipata della vita e perdita di chance di sopravvivenza, qualificando la fattispecie nel secondo alveo sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. La distinzione assume rilevanza determinante ai fini della liquidazione del quantum debeatur e dell’individuazione dei soggetti legittimati al risarcimento.​

Nella motivazione si legge: “La differenza tra le due ben distinte fattispecie è stata puntualmente delineata dalla Suprema Corte, che ha escluso la compatibilità tra risarcimento del danno da perdita anticipata della vita e risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza e ne ha chiarito l’ambito di applicazione: il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di maggiore sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta con riferimento alla patologia riguardo alla quale si discute dell’errore medico, l’incertezza eventistica, che di quest’ultima costituisce il fondamento logico primancora che giuridico, è stata smentita da quell’evento”.​

La perdita di chance di sopravvivenza a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita) conseguente alla condotta colposa del sanitario. Integra evento di danno risarcibile da liquidare in via equitativa soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. Nel caso di specie si tratta di chance perduta, ovvero della possibilità perduta di realizzare un risultato migliore che rimane comunque incerto, e non di perdita tout court del risultato, non avendo il collegio peritale accertato un nesso causale diretto tra comportamento dei sanitari ed evento morte.​

Il Tribunale evidenzia come il corretto intervento dei medici non avrebbe con certezza evitato l’evento morte, il quale avrebbe potuto realizzarsi ugualmente data la gravità delle pluripatologie concomitanti, ma avrebbe concesso al soggetto una chance di sopravvivenza nella misura del 13%. In questo consiste la perdita di chance responsabilità medica: non nell’avere avuto la possibilità di sopravvivere all’evento cardiaco avverso. La condotta dei medici non è causa della morte ma della perdita di serie, concrete e apprezzabili possibilità di sopravvivere alla patologia.​

La pronuncia chiarisce che lavvenuto riconoscimento del risarcimento legato alla perdita della chance di conseguire un risultato più favorevole riferito alla salute del paziente vale a ritenere implicitamente, ove non esplicitamente, attestata la definitiva esclusione di alcun nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente. Solo nei casi in cui l’evento di danno sia costituito non da una possibilità ma dal mancato risultato stesso, non di chance perduta sarà lecito discorrere, bensì di danno da perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell’omissione sul piano causale.​


Liquidazione danno da perdita di chance iure hereditatis secondo Tabelle Milano

Il Tribunale ha riconosciuto agli eredi il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno da perdita di chance di sopravvivenza del parente deceduto, adottando un criterio di liquidazione equitativa basato sulle Tabelle del Tribunale di Milano. La questione della quantificazione del danno da perdita di chance responsabilità medica assume particolare complessità quando la chance perduta riguarda la sopravvivenza stessa del paziente.​

La Corte precisa testualmente: “Per quanto riguarda i danni fatti valere iure hereditatis, gli eredi possono pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza del parente qualora vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell’errore medico e ricorrano i presupposti di seriet, apprezzabilit, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta sanitaria”.​

Il Tribunale ha adottato una modalità di computo che prende come riferimento la somma che sarebbe spettata, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100%, dividendo tale somma per il numero di anni della vittima. Il valore così ottenuto viene poi moltiplicato per il numero di anni corrispondenti all’aspettativa di vita complessivamente sperata, anche sulla base dei parametri medi ISTAT, e decurtato dell’aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta.​

Nel caso specifico, tenuto conto dell’età della vittima (77 anni) e della sua aspettativa di vita secondo i parametri medi ISTAT del 2012 (79 anni), nonché degli anni corrispondenti all’aspettativa di vita sperata (2 anni) e della percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta (33%, corrispondente al complemento del 13% di chance effettivamente perduta secondo CTU), la somma da risarcire a titolo di danno iure hereditatis in solido ai familiari è pari ad € 7.700,00, oltre interessi sulla sorte capitale devalutata alla data dell’evento e poi via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.​

Il criterio adottato dal giudice fiorentino si pone in linea con la recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha confermato tale metodologia di calcolo per i danni da perdita di chance di sopravvivenza iure hereditatis. Il principio di fondo è che la liquidazione deve tenere conto non solo dell’entità della chance perduta (13% nel caso di specie) ma anche dell’aspettativa di vita residua del paziente, evitando sia sovrastime che liquidazioni simboliche che non rispecchino l’effettivo pregiudizio subito dalla vittima primaria.​


Risarcimento danno iure proprio da perdita di chance del rapporto parentale

Il Tribunale ha riconosciuto ai familiari superstiti il diritto al risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale causato dalla perdita di chance responsabilità medica, operando un’ulteriore distinzione qualitativa rispetto al danno da perdita tout court del rapporto. La questione presenta profili di particolare complessità quando il decesso non è causalmente riconducibile in via diretta ed esclusiva all’errore medico ma ad una concausalità con patologie pregresse.​

Nella motivazione si legge: “È orientamento unanime della Suprema Corte, difatti, che nel caso di morte di un prossimo congiunto, l’esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacch tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all’essere umano”.​

Il Tribunale ha sottolineato che nei casi di malpractice medica che non abbiano causato la morte del paziente ma lo abbiano semplicemente privato della possibilità di vivere più a lungo, è ammessa la risarcibilità in favore dei congiunti della vittima del danno da perdita della chance di godere della presenza del familiare per un periodo di tempo più lungo. Non si tratta quindi di perdita del rapporto parentale in senso pieno, non essendo la morte stata causata direttamente né esclusivamente dall’operato dei sanitari, ma di danno da lesione del rapporto parentale.​

La liquidazione è stata effettuata in via equitativa prendendo come riferimento le Tabelle di Roma del 2025 predisposte per la liquidazione del danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni, in quanto non di perdita del rapporto parentale si tratta ma di danno da lesione del rapporto parentale. Tali tabelle comprendono tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore) quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.​

Per il figlio, tenuto conto dei parametri previsti (relazione di parentela, età del danneggiato e del parente, numero di familiari, percentuale di danno biologico presunta al 100%, valore punto massimo pari a € 7.066,12), l’importo da risarcire è di € 108.818,25, decurtato del 13% in virtù della percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta, per un totale di € 35.910,02. Per il nipote, in assenza di un coefficiente predefinito dalle tabelle, il Tribunale ha assegnato un punto corrispondente alla metà di quello previsto per il figlio (7,5 punti), determinando un importo di € 91.506,25, anch’esso decurtato del 13%, per un totale di € 30.197,06.​

Il principio affermato dalla sentenza chiarisce che la decurtazione percentuale della chance perduta opera sia sul danno iure hereditatis che sul danno iure proprio, in quanto entrambe le poste risarcitorie sono connesse non alla certezza dell’evento (morte causata dall’errore medico) ma alla perdita della possibilità di evitarlo. Tale approccio garantisce coerenza sistematica nella liquidazione complessiva dei danni da perdita di chance di sopravvivenza.​


Nesso causale in presenza di pluripatologie: efficacia concausale dell’errore medico

Il Tribunale ha affrontato la complessa questione del nesso causale quando alla produzione dell’evento lesivo concorrono sia la condotta del sanitario che un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato. La sentenza chiarisce i criteri di riparto dell’onere probatorio in presenza di concause naturali, tema di particolare rilevanza nella perdita di chance responsabilità medica.​

La Corte afferma testualmente: “Nell’ipotesi di concorrenza nella produzione dell’evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l’onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell’errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna”.​

Nel caso specifico, sebbene il quadro clinico generale del paziente fosse complesso in quanto già affetto da plurime patologie, il Tribunale ha ritenuto soddisfatto l’onere probatorio a carico dei ricorrenti, che sono riusciti a dimostrare l’efficacia concausale degli errori e delle omissioni dei sanitari sulla perdita di chance di sopravvivenza. La CTU aveva infatti accertato che l’incompleto inquadramento diagnostico dello scompenso cardiaco aveva agito parzialmente sull’insorgenza dell’arresto cardiaco, determinando una riduzione delle possibilità di sopravvivenza.​

Il principio applicato dal giudice fiorentino è che, qualora resti incerta la misura dell’apporto concausale naturale (le pluripatologie pregresse), la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all’autore della condotta umana (i sanitari), salvo che questi dimostri la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna. Nel caso di specie, l’azienda sanitaria non è riuscita a dimostrare che le patologie pregresse avrebbero comunque determinato l’evento morte con le stesse modalità e tempistiche anche in presenza di corretto inquadramento diagnostico dello scompenso cardiaco.​

La sentenza evidenzia come il criterio del “più probabile che non” operi sia sul versante dell’accertamento del nesso causale che su quello della quantificazione della chance perduta. I consulenti tecnici hanno concluso che con ragionevole probabilità l’incompleto inquadramento diagnostico ha determinato una perdita di chances di sopravvivenza quantificabile nella misura del 13%, percentuale che riflette l’incidenza causale dell’errore medico sul complesso quadro patologico. Tale quantificazione probabilistica costituisce il parametro di riferimento per la decurtazione del quantum risarcitorio rispetto alle somme che sarebbero spettate in caso di nesso causale pieno.​


SCARICA LA SENTENZA ⬇

Per un’analisi completa della motivazione e del dispositivo integrale, è possibile scaricare il testo completo della sentenza. La lettura del provvedimento consente di approfondire tutti gli aspetti della decisione e i passaggi argomentativi del Tribunale.

🔒

Contenuto riservato agli abbonati

Con l’abbonamento potrai accedere a:

  • Testo integrale della massima e ratio decidendi
  • Principi di diritto citabili in udienza
  • Giurisprudenza conforme e orientamenti contrari
  • Download della sentenza in PDF o del modello di atto in Word
🚧 Servizio in manutenzione — disponibile a breve.
Ci scusiamo per il disagio.
📞  Per urgenze o richieste contatta lo Studio

Iscriviti alla newsletter

Resta sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni del sito 📚⚖️💼

✅ Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati

✨ Gratuito

Iscriviti alla newsletter

Resta sempre aggiornato sulle ultime pubblicazioni del sito 📚⚖️💼

✅ Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati