Una recente pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia affronta un caso rilevante in tema di responsabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in caso di sinistro asseritamente causato da veicolo non identificato. Il giudice ha stabilito che lo stato di ebbrezza del conducente, con tasso alcolemico oltre cinque volte superiore al limite consentito, costituisce una presunzione iuris tantum di responsabilità nella causazione dell’evento, che può essere superata solo attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di alterazione psicofisica. Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli eredi del conducente deceduto, ritenendo non raggiunta la prova in merito alla dinamica del sinistro come ricostruita da parte attrice e valutando la condotta del conducente, in stato di ebbrezza, come causa esclusiva dell’evento dannoso.
➡️ RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️ Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso trae origine da un sinistro stradale avvenuto nel luglio 2013 in Ricadi, località Tono. Secondo la ricostruzione degli attori, il conducente di un’Alfa Romeo 147, per evitare la collisione con un’autovettura proveniente ad alta velocità che non rispettava lo stop e invadeva la sua corsia, era costretto a sterzare bruscamente finendo contro un muro di cinta. Il veicolo responsabile non si fermava a prestare soccorso. A seguito dell’incidente, il conducente riportava gravi lesioni alla colonna vertebrale e decedeva dopo quindici giorni per arresto cardiaco. Gli eredi agivano quindi in giudizio nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in circa 3 milioni di euro. Gli accertamenti medici effettuati al momento del ricovero evidenziavano che il conducente presentava un tasso alcolemico di 2,37 g/l, oltre cinque volte superiore al limite consentito, ed era in trattamento presso il Sert con terapia farmacologica sostitutiva.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La pronuncia si incentra sull’interpretazione dell’art. 283, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 209/2005, che prevede l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei casi di sinistri causati da veicoli non identificati. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danneggiato deve provare le modalità del sinistro, l’attribuibilità dello stesso alla condotta di altro veicolo e che tale veicolo sia rimasto sconosciuto per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima. Tale prova può essere fornita anche sulla base di mere tracce ambientali o dichiarazioni orali, non essendo richiesto un comportamento di non comune diligenza.
Tuttavia, il materiale probatorio deve essere valutato con particolare rigore, considerato che l’impresa designata non ha possibilità di provare una diversa dinamica. Particolare rilievo assume poi il principio espresso dalla Cassazione secondo cui lo stato di ebbrezza del conducente costituisce una presunzione iuris tantum della sua responsabilità nella causazione dell’evento, superabile solo attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato da tale stato di alterazione.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non raggiunta la prova della dinamica del sinistro come ricostruita dagli attori. L’unica testimonianza acquisita è stata valutata inattendibile, in quanto contraddittoria e non corroborata da altri riscontri probatori. Non risultavano infatti intervenute le forze dell’ordine né erano stati effettuati rilievi fotografici del luogo o del veicolo, peraltro demolito prima dell’instaurazione del giudizio. Decisivo è stato lo stato psicofisico del conducente al momento del sinistro, con un tasso alcolemico di 2,37 g/l. Il CTU ha dettagliatamente illustrato gli effetti di tale livello di alcol sulle capacità di guida, evidenziando come già a tassi molto inferiori risultino compromessi il campo visivo laterale, i tempi di reazione, la resistenza all’abbagliamento e il coordinamento psicomotorio. Nel caso di specie, il tasso rilevato comportava stordimento, stato depressivo, compromissione grave dello stato psicofisico e difficoltà marcata nei movimenti. Applicando il principio della presunzione di responsabilità derivante dallo stato di ebbrezza, il giudice ha ritenuto che tale prova non sia stata superata, non essendo emerse circostanze tali da far presumere che l’evento si sarebbe verificato a prescindere dallo stato di alterazione psicofisica del conducente.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“La circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione ‘iuris tantum’ della sua responsabilità nella causazione dell’evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente.
