Distinzione tra danno da premorienza e danno da perdita di chance – Tribunale Firenze 2026

La distinzione tra danno da premorienza e danno da perdita di chance è al centro della sentenza con cui il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda risarcitoria dei familiari di un paziente deceduto a seguito di caduta dal balcone di una RSA nell’anno 2021. Il de cuius, affetto da Alzheimer con disturbi comportamentali e wandering, era precipitato dalla terrazza del modulo specialistico cognitivo-comportamentale, riportando un politrauma grave che ha innescato complicazioni (disfagia, malnutrizione, episodi ab ingestis) portando al decesso nell’anno 2022. La struttura sanitaria era stata ritenuta responsabile per omessa o carente sorveglianza e per l’inadeguatezza delle misure di sicurezza, nonostante la percezione del rischio da parte degli operatori.​

Il Tribunale ha chiarito che se la morte è intervenuta, è smentita l’incertezza eventistica che costituisce il fondamento logico e giuridico del danno da perdita di chance di sopravvivenza. Quando le conseguenze dell’infortunio hanno operato come “concause efficienti” anticipando il decorso della malattia, si configura il danno da premorienza (risarcibile iure proprio agli eredi), e non il danno da perdita di chance (trasmissibile iure hereditatis). Per la liquidazione, il Giudice ha applicato le Tabelle di Roma 2025 con riferimento al criterio del “danno riflesso“, distinguendolo dal danno da perdita del rapporto parentale e articolando il risarcimento in danno morale puro soggettivo e danno dinamico-relazionale.​

Massima della sentenza

“La Suprema Corte ha, da ultimo, chiarito la distinzione tra danno da premorienza e danno da perdita di chance di sopravvivenza. Il danno da perdita di chance di sopravvivenza è un danno iure successionis, spettante agli eredi come credito del de cuius, consistente nella perdita della possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell’an e nel quantum di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, ovvero, più in generale, della perdita della possibilità seria di un esito migliore (guarigione, qualità della vita migliore). Come puntualizzato in giurisprudenza, la chance è un bene autonomo, diverso dalla vita e dalla salute, risarcibile solo se la possibilità perduta è seria, concreta e apprezzabile, non meramente statistica. Fatta questa doverosa premessa, la Suprema Corte ha evidenziato che la congiunta attribuzione di un risarcimento per entrambe queste tipologie di danno (da premorienza e da perdita di chance) costituisce – di regola – un’illegittima duplicazione risarcitoria. Difatti, se la morte è intervenuta, è smentita l’incertezza eventistica che costituisce il fondamento logico, prima ancora che giuridico, del danno da perdita di chance di sopravvivenza.