Risarcimento del danno da premorienza e assorbimento della provvisionale – Tribunale Palermo 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Responsabilità medica
  • Oggetto: Errore diagnostico ECG – Decesso per cause indipendenti – Danno da premorienza
  • Normativa: artt. 1226, 2043, 2059 c.c.; art. 590 c.p.; art. 185 bis c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: danno da premorienza, responsabilità medica, errore diagnostico, provvisionale penale, iure successionis

In tema di responsabilità professionale medica, qualora il danneggiato deceda nelle more del giudizio per cause indipendenti dall’errore diagnostico contestato, la liquidazione del danno biologico deve essere effettuata secondo i criteri del cd. danno da premorienza, parametrando il risarcimento alla durata effettiva della vita residua e verificando se eventuali somme già percepite a titolo di provvisionale in sede penale siano capienti rispetto all’obbligazione risarcitoria complessiva.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in esame, affronta la complessa quantificazione del danno derivante da un’omessa diagnosi di blocco atrio-ventricolare (BAV) avanzato, non rilevato durante gli esami pre-operatori per un intervento di cataratta. La questione centrale attiene alla determinazione del ristoro spettante agli eredi iure successionis quando il congiunto, pur avendo subito una compromissione della salute quantificata nel 15%, sia poi deceduto per cause naturali prima della conclusione del processo civile. Il giudice di merito chiarisce che il danno da premorienza impone un calcolo proporzionale basato sulla sopravvivenza effettiva rispetto all’aspettativa di vita statistica. Nel caso di specie, l’accertamento di un danno inferiore alla provvisionale già incassata ha determinato il rigetto delle ulteriori domande attoree, confermando la funzione satisfattiva del precedente versamento.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Criteri di calcolo del danno biologico temporaneo e permanente in caso di decesso del danneggiato per causa autonoma
  • Riconoscibilità del danno da perdita di chance di vivere più a lungo o in condizioni qualitative migliori
  • Onere della prova relativo allo “sconvolgimento dell’agenda di vita” per il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale iure proprio
  • Inoperatività del danno da lesione del consenso informato in presenza di diagnosi errata che ne altera il presupposto informativo
  • Natura deflattiva della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e sua irrilevanza ai fini della decisione nel merito
  • Regime delle spese di lite in caso di compensazione integrale per soccombenza reciproca o ragioni gravi