📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità professionale veterinaria – Danno non patrimoniale da perdita di animale d’affezione
- Oggetto: Decesso del cane a seguito di colecistectomia non necessaria ed errori nel decorso post-operatorio – richiesta di risarcimento del danno morale per perdita dell’animale d’affezione – rigetto per mancanza di prova specifica del legame affettivo
- Normativa: Art. 2059 c.c., art. 2 Cost., art. 1218 c.c., art. 1453 c.c., art. 696 bis c.p.c.
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- Parole chiave: danno non patrimoniale animale affezione, risarcimento morte cane, prova danno morale animale, art. 2059 c.c., responsabilità struttura veterinaria
In tema di responsabilità civile per morte dell’animale d’affezione, il danno non patrimoniale subìto dal proprietario non è risarcibile in re ipsa ma richiede la prova specifica che il legame affettivo con l’animale fosse tale da configurare una formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost. e che la sua recisione abbia determinato un concreto e serio sconvolgimento della vita della persona, secondo i requisiti di gravità dell’offesa e serietà del danno prescritti dall’art. 2059 c.c., con la conseguenza che l’allegazione del solo decesso dell’animale — anche se causato da condotta colposa accertata — non è sufficiente a fondare la condanna risarcitoria per danno morale.
Il Tribunale di Roma, con la pronuncia in esame, ha fatto applicazione rigorosa dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di danno non patrimoniale, escludendo la risarcibilità del pregiudizio morale lamentato dai proprietari del cane nonostante l’accertata responsabilità contrattuale della struttura veterinaria. Il giudice ha rilevato che dall’istruttoria non erano emerse prove del legame affettivo qualificato — quali la condivisione degli spazi domestici, i giochi con i figli, la presenza costante dell’animale nella vita familiare — tali da giustificare il riconoscimento di una sofferenza assimilabile a quella per la perdita di un essere umano.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Responsabilità contrattuale della struttura veterinaria per errore diagnostico (diagnosi di mucocele non supportata da indagini strumentali idonee) ed errore nella scelta del trattamento chirurgico su paziente anziano e con comorbilità
- Rilevanza del ritardo nell’intervento chirurgico di urgenza quale fattore causale autonomo incidente sulle chances di sopravvivenza dell’animale
- Utilizzabilità delle risultanze della CTU espletata in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c. nel successivo giudizio di merito
- Risoluzione del contratto d’opera veterinaria per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo
- Risarcibilità delle spese di consulenza tecnica di parte come danno emergente extragiudiziale, distinte dalle spese processuali, con valutazione “ex ante” dell’utilità dell’esborso
- Difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa chiamata in manleva: inoperatività della polizza RC del libero professionista persona fisica nei confronti della struttura sanitaria persona giuridica
