Perdita totale di una funzione corporea ed obbligo di personalizzazione del danno biologico: lo scostamento qualitativo che supera la mera differenza quantitativa – Tribunale Potenza 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità sanitaria – Danno non patrimoniale da malpractice chirurgica
  • Oggetto: Intervento di toracotomia con decorticazione pleurica e resezione polmonare atipica – Omessa rivascolarizzazione dell’arto ischemico – Amputazione arto inferiore sinistro – Personalizzazione obbligatoria del danno biologico per perdita totale di funzione
  • Normativa: artt. 1218, 1228, 1176 c.2, 2056, 1226, 2697 c.c.; art. 7 L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco); art. 696 bis c.p.c.; artt. 91-92 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: personalizzazione danno biologico, perdita totale funzione corporea, amputazione arto, responsabilità medica, malpractice chirurgica

In tema di risarcimento del danno alla salute derivante da responsabilità medica, deve distinguersi il mero aggravamento di una patologia o l’attenuazione della funzionalità di un organo dalla perdita totale e definitiva di un senso o di una funzione corporea — quale l’amputazione di un arto inferiore conseguente a omessa rivascolarizzazione — atteso che la liquidazione di quest’ultimo danno non può limitarsi alla registrazione di una mera differenza quantitativa rispetto alla menomazione preesistente, ma deve necessariamente estendersi alla personalizzazione del danno biologico, la cui modulazione vale a rispondere, in termini monetari, all’esigenza di equa considerazione dello scostamento qualitativo che separa con nettezza la semplice attenuazione di una funzione dalla sua completa e definitiva abolizione, ex art. 1226 c.c. e in applicazione dei criteri tabellari del Tribunale di Milano aggiornati al 2024.

Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 2026, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da un paziente che, a seguito di ricovero ospedaliero per patologia polmonare, subiva l’amputazione dell’arto inferiore sinistro a causa dell’omessa esecuzione di un intervento di rivascolarizzazione con bypass in tempo utile. Il giudice ha riconosciuto la personalizzazione del danno biologico nella misura massima del 25% sull’importo tabellare, elevando il risarcimento complessivo — comprensivo del danno biologico permanente al 65%, del biologico temporaneo e della personalizzazione — a oltre [OMISSIS] euro, sulla base del principio per cui la perdita totale di una funzione corporea impone una valutazione qualitativa del tutto distinta e ulteriore rispetto alla mera liquidazione differenziale.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Utilizzabilità della relazione di accertamento tecnico preventivo ante causam nel successivo giudizio di merito anche nei confronti di parti non previamente evocate nel procedimento cautelare, quale elemento probatorio soggetto a contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice
  • Qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex artt. 1218-1228 c.c. e art. 7 L. 24/2017, con responsabilità per fatto degli ausiliari anche in assenza di rapporto di subordinazione
  • Nesso causale tra cartella clinica incompleta e danno biologico: la mancata annotazione dell’esame obiettivo dell’arto ischemico, rendendo impossibile l’accertamento eziologico, consente di ritenere dimostrato il nesso causale tra omissione sanitaria e danno biologico pieno, escludendo il mero risarcimento da perdita di chance
  • Distinzione tra danno da perdita di chance di guarigione e danno biologico: obbligo di risarcire integralmente il secondo quando il criterio del “più probabile che non” sia soddisfatto in termini logici, non necessariamente statistici
  • Autonomia ontologica del danno morale rispetto alla personalizzazione del danno biologico: necessità di allegazione circostanziata e specifica, non supplita dalla gravità della compromissione psicofisica
  • Irrisarcibilità del danno esistenziale del convivente/coniuge del danneggiato in assenza di allegazione circostanziata di fatti specifici idonei a dimostrare il radicale sconvolgimento delle abitudini di vita
  • Qualificazione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. come spese giudiziali regolamentabili nel successivo giudizio di merito secondo il principio di soccombenza, in adesione all’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità