📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Successioni
- Oggetto: Sequestro conservativo buoni postali fruttiferi cointestati – Rigetto per insussistenza periculum in mora – Clausola pari facoltà di rimborso
- Normativa: art. 671 c.p.c., art. 187 d.P.R. 256/1989, art. 204 d.P.R. 256/1989, art. 1295 c.c., art. 2002 c.c., art. 1260 c.c.
- Parole chiave: buoni fruttiferi postali, clausola pari facoltà rimborso, cointestazione, morte cointestatario, sequestro conservativo
Introduzione
Buoni fruttiferi postali cointestati con clausola “pari facoltà di rimborso“: alla morte di un cointestatario, il superstite può riscuotere l’intero importo senza attendere gli eredi. Il Tribunale di Salerno ha rigettato il sequestro conservativo richiesto da un coerede del cointestatario defunto, confermando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui i buoni fruttiferi postali cointestati si distinguono dai libretti di risparmio. La clausola “pari facoltà di rimborso” sui buoni fruttiferi postali consente al cointestatario superstite di ottenere il rimborso integrale “a vista”, senza necessità della quietanza simultanea degli eredi. L’art. 187 d.P.R. 256/1989, che per i libretti impone la quietanza di tutti gli aventi diritto, non si applica ai buoni postali. I buoni fruttiferi circolano a vista e l’intrasferibilità del credito rafforza il diritto al rimborso dell’intestatario.
Massima
“In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola «pari facoltà di rimborso», in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano «a vista» e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina […] Cass. 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, infatti: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall’art. 1260 c.c., l’art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali; che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce «nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto ‘a vista’, all’intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola ‘pari facoltà di rimborso’, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano; che non rileva la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l’art. 187, sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi; che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto”.
