๐ LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario โ Buoni postali fruttiferi
- Oggetto: Prescrizione del diritto al rimborso โ Distinzione tra azione di esecuzione contrattuale e azione risarcitoria
- Normativa: art. 2935 c.c., art. 2941 c.c., art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, D.M. 17 ottobre 2001, D.M. 18 aprile 2002, art. 113 comma 2 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: buoni postali serie AA3 AA4, prescrizione decennale, azione di esecuzione contratto, azione risarcitoria, deficit informativo, decorrenza prescrizione
Nellโipotesi di domanda di condanna dellโintermediario allโesecuzione della prestazione dedotta nel contratto di investimento in buoni postali fruttiferi, la prescrizione del diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di scadenza dei titoli ai sensi dellโart. 8 D.M. 19 dicembre 2000, mentre solo nel diverso caso di azione risarcitoria da inadempimento degli obblighi informativi gravanti sullโintermediario il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il pregiudizio si manifesta allโesterno e diviene percepibile dallโinvestitore, ossia dal momento del rifiuto di rimborso dei titoli.
Il Tribunale di Lecce in grado di appello riforma integralmente la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato Poste Italiane al rimborso di buoni postali fruttiferi serie AA3 e AA4 emessi nellโanno 2002 e richiesti a rimborso nel 2020. Il sottoscrittore aveva formulato domanda di condanna dellโintermediario al pagamento del controvalore dei titoli senza perรฒ allegare compiutamente la violazione degli obblighi informativi nรฉ richiedere lโaccertamento dellโinadempimento contrattuale. Il Giudice monocratico chiarisce che la domanda cosรฌ formulata non รจ qualificabile come azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ma come domanda di esecuzione del contratto di investimento. Conseguentemente, essendo la prescrizione del diritto alla riscossione del titolo decorsa dalla data di scadenza dei buoni, avvenuta nellโanno 2009, e maturata nellโanno 2019, la richiesta avanzata nel 2020 risultava tardiva. La pronuncia evidenzia che solo nellโipotesi di azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dal momento del rifiuto di rimborso, ma tale azione avrebbe richiesto specifica allegazione del nesso causale tra deficit informativo e tardiva richiesta di rimborso.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Appellabilitร della sentenza del Giudice di Pace in controversia di valore inferiore ad euro 1.100,00 relativa a buoni postali fruttiferi: esclusione dal giudizio secondo equitร ex art. 113 comma 2 c.p.c. per controversie derivanti da contratti conclusi secondo modalitร ex art. 1342 c.c.
- Prescrizione decennale del diritto di esigere la riscossione del controvalore di buono fruttifero postale ex art. 8 D.M. 19 dicembre 2000: decorrenza dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi
- Buoni postali serie AA3 collocati dal 23 ottobre 2001 al 2 maggio 2002 istituiti con D.M. 17 ottobre 2001: durata settennale dalla data di emissione e prescrizione decennale dalla scadenza
- Buoni postali serie AA4 collocati dal 3 aprile 2002 al 20 settembre 2002 istituiti con D.M. 18 aprile 2002: durata settennale dalla data di emissione e prescrizione decennale dalla scadenza
- Qualificazione giuridica della domanda di condanna al rimborso dei buoni postali: distinzione tra azione di esecuzione del contratto e azione di risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi informativi
- Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi informativi: decorrenza dal momento in cui il pregiudizio si manifesta allโesterno e diviene percepibile dallโinvestitore
- Onere di allegazione del nesso causale nellโazione risarcitoria: necessitร di allegare il collegamento tra deficit informativo e tardiva richiesta di rimborso dei titoli
- Impossibilitร di far valere il diritto ex art. 2935 c.c.: limitazione alle cause giuridiche che ne ostacolino lโesercizio con esclusione degli impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto
- Compensazione integrale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c.: applicabilitร in presenza di gravi ed eccezionali ragioni quali contrastanti interpretazioni nella giurisprudenza di merito su questione non ancora decisa dalla Cassazione
