📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario – Buoni postali fruttiferi
- Oggetto: Prescrizione del diritto al rimborso – Distinzione tra azione di esecuzione contrattuale e azione risarcitoria
- Normativa: art. 2935 c.c., art. 2941 c.c., art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, D.M. 17 ottobre 2001, D.M. 18 aprile 2002, art. 113 comma 2 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: buoni postali serie AA3 AA4, prescrizione decennale, azione di esecuzione contratto, azione risarcitoria, deficit informativo, decorrenza prescrizione
Nell’ipotesi di domanda di condanna dell’intermediario all’esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di investimento in buoni postali fruttiferi, la prescrizione del diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di scadenza dei titoli ai sensi dell’art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, mentre solo nel diverso caso di azione risarcitoria da inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il pregiudizio si manifesta all’esterno e diviene percepibile dall’investitore, ossia dal momento del rifiuto di rimborso dei titoli.
Il Tribunale di Lecce in grado di appello riforma integralmente la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato Poste Italiane al rimborso di buoni postali fruttiferi serie AA3 e AA4 emessi nell’anno 2002 e richiesti a rimborso nel 2020. Il sottoscrittore aveva formulato domanda di condanna dell’intermediario al pagamento del controvalore dei titoli senza però allegare compiutamente la violazione degli obblighi informativi né richiedere l’accertamento dell’inadempimento contrattuale. Il Giudice monocratico chiarisce che la domanda così formulata non è qualificabile come azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ma come domanda di esecuzione del contratto di investimento. Conseguentemente, essendo la prescrizione del diritto alla riscossione del titolo decorsa dalla data di scadenza dei buoni, avvenuta nell’anno 2009, e maturata nell’anno 2019, la richiesta avanzata nel 2020 risultava tardiva. La pronuncia evidenzia che solo nell’ipotesi di azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dal momento del rifiuto di rimborso, ma tale azione avrebbe richiesto specifica allegazione del nesso causale tra deficit informativo e tardiva richiesta di rimborso.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Appellabilità della sentenza del Giudice di Pace in controversia di valore inferiore ad euro 1.100,00 relativa a buoni postali fruttiferi: esclusione dal giudizio secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c. per controversie derivanti da contratti conclusi secondo modalità ex art. 1342 c.c.
- Prescrizione decennale del diritto di esigere la riscossione del controvalore di buono fruttifero postale ex art. 8 D.M. 19 dicembre 2000: decorrenza dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi
- Buoni postali serie AA3 collocati dal 23 ottobre 2001 al 2 maggio 2002 istituiti con D.M. 17 ottobre 2001: durata settennale dalla data di emissione e prescrizione decennale dalla scadenza
- Buoni postali serie AA4 collocati dal 3 aprile 2002 al 20 settembre 2002 istituiti con D.M. 18 aprile 2002: durata settennale dalla data di emissione e prescrizione decennale dalla scadenza
- Qualificazione giuridica della domanda di condanna al rimborso dei buoni postali: distinzione tra azione di esecuzione del contratto e azione di risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi informativi
- Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi informativi: decorrenza dal momento in cui il pregiudizio si manifesta all’esterno e diviene percepibile dall’investitore
- Onere di allegazione del nesso causale nell’azione risarcitoria: necessità di allegare il collegamento tra deficit informativo e tardiva richiesta di rimborso dei titoli
- Impossibilità di far valere il diritto ex art. 2935 c.c.: limitazione alle cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio con esclusione degli impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto
- Compensazione integrale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c.: applicabilità in presenza di gravi ed eccezionali ragioni quali contrastanti interpretazioni nella giurisprudenza di merito su questione non ancora decisa dalla Cassazione
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