Clausola “pari facoltà di rimborso” e legittimazione del cointestatario superstite al rimborso integrale del buono postale – Tribunale Lagonegro 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto bancario – Buoni postali fruttiferi
  • Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Rimborso buono postale con clausola PFR in caso di decesso del cointestatario
  • Normativa: art. 187 d.P.R. n. 256/1989, art. 203 d.P.R. n. 256/1989, art. 208 d.P.R. n. 256/1989, art. 1292 c.c., art. 48 D.Lgs. n. 346/1990
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: buoni postali fruttiferi, clausola PFR, pari facoltà rimborso, cointestatario superstite, rimborso a vista

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso“, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento senza necessità di quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto, atteso che l’art. 208 d.P.R. n. 256/1989 stabilisce che i buoni sono rimborsabili “a vista” presso l’ufficio di emissione e tale previsione, avendo contenuto derogatorio rispetto alla disciplina dei libretti di risparmio di cui all’art. 187, preclude l’applicabilità di quest’ultima disposizione che richiederebbe la presentazione della quietanza di tutti gli aventi diritto.

Il Tribunale di Lagonegro respinge l’opposizione proposta da Poste Italiane avverso decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un buono postale fruttifero dematerializzato cointestato con clausola PFR. L’opponente sosteneva che il rimborso del buono postale richiederebbe la quietanza congiunta di tutti gli eredi e la presentazione della dichiarazione di successione ai sensi del D.Lgs. n. 346/1990, invocando l’applicabilità dell’art. 187 d.P.R. n. 256/1989 sui libretti di risparmio. Il Giudice monocratico chiarisce che l’art. 187 non è applicabile ai buoni postali fruttiferi poiché l’art. 208 stabilisce il rimborso “a vista“, precludendo qualsiasi subordinazione del rimborso a particolari modalità di riscossione che paralizzerebbero la caratteristica distintiva dei buoni con clausola PFR. La pronuncia evidenzia inoltre la marcata differenza strutturale tra libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali quanto alla circolazione e riscossione del credito.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Carenza di legittimazione passiva di Cassa Depositi e Prestiti nelle controversie sui buoni postali fruttiferi: ruolo meramente garante senza rapporto contrattuale diretto con l’utenza, che si rivolge esclusivamente a Poste Italiane in tutte le fasi del rapporto
  • Natura giuridica dei buoni postali fruttiferi come meri titoli di legittimazione e non titoli di credito, incorporanti il diritto di credito al rimborso in favore di tutti i cointestatari possessori in via solidale ex art. 1292 c.c.
  • Inapplicabilità dell’art. 187 d.P.R. n. 256/1989 ai buoni postali fruttiferi: la norma che richiede quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto per i libretti postali intestati a persona defunta non si estende ai buoni fruttiferi
  • Interpretazione sistematica degli artt. 203 e 208 d.P.R. n. 256/1989: la disciplina dei libretti di risparmio si applica ai buoni fruttiferi solo se non diversamente disposto dal Titolo VI, contenente l’art. 208 sul rimborso “a vista”
  • Differenza strutturale tra libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi quanto alla riscossione: i buoni fruttiferi circolano “a vista” con marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario, impedendo l’applicazione analogica della disciplina dei libretti
  • Irrilevanza dell’art. 48 del Testo Unico Successioni e Donazioni: i buoni postali sono equiparati ai titoli di stato che non rientrano nell’attivo ereditario ex art. 12 lett. i) D.Lgs. n. 346/1990, senza obbligo di denuncia nella dichiarazione di successione
  • Natura di rapporto di diritto privato del rapporto risparmiatore-Poste Italiane, soggetto ai principi e alle norme del codice civile

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