Responsabilità del Direttore dei Lavori per omessa vigilanza: comunicazioni sporadiche non bastano

Trib. Napoli, XI sez. civ., n. 6485/2026: il Direttore dei Lavori risponde in solido con l’appaltatore inadempiente per omessa vigilanza qualificata e sovrastima del SAL.

Il Direttore dei Lavori non è un semplice postino di comunicazioni tra committente e impresa. Ha obblighi professionali precisi – monitorare l’avanzamento, contestare formalmente i ritardi, informare il committente delle criticità – e risponde in solido con l’appaltatore inadempiente quando quei compiti siano stati disattesi. Il Tribunale di Napoli, XI sezione civile, lo ribadisce con la sentenza n. 6485 del 21 aprile 2026, condannando in solido la società appaltatrice e il Direttore dei Lavori al risarcimento del danno da lucro cessante per la mancata disponibilità di un immobile destinato ad attività ricettiva nel centro storico di Napoli. La pronuncia è interessante per tre profili autonomamente rilevanti: la definizione degli obblighi del DL e la prova del loro inadempimento; il perimetro della penale da ritardo dopo il recesso del committente; le condizioni per la liquidazione equitativa del lucro cessante da B&B. Tre argomenti che tornano con frequenza nelle controversie in materia di appalto privato di ristrutturazione. La struttura: la vicenda, le norme, il ragionamento del Tribunale.


La vicenda processuale

L’usufruttuaria di un immobile nel centro storico di Napoli aveva affidato, nell’agosto del 2023, i lavori di ristrutturazione dell’appartamento a una società appaltatrice con sede in Roma, sottoscrivendo un contratto d’appalto per un corrispettivo complessivo di [OMISSIS]. Il contratto prevedeva l’inizio delle opere il 25 settembre 2023, il completamento entro sessantaquattro giorni lavorativi, il pagamento a stati di avanzamento lavori certificati dal Direttore dei Lavori – un architetto incaricato contestualmente alla stipula del contratto – e una penale giornaliera per i ritardi.

La committente ha eseguito due acconti, rispettivamente nel settembre e nel novembre del 2023. Malgrado i pagamenti, le lavorazioni hanno avuto un andamento irregolare: ritardi, stallo del cantiere, assenza di riscontri formali. Il Direttore dei Lavori ha dapprima certificato uno stato di avanzamento superiore al reale e ha poi rettificato la percentuale al 27,13% delle lavorazioni complessive, ma solo su espressa richiesta della committente. Nel febbraio del 2024 la committente, a fronte della mancata ripresa delle opere, ha inviato plurimi solleciti e, da ultimo, ha comunicato il recesso dal contratto via PEC, intimando all’impresa la rimozione delle attrezzature dal cantiere.

L’azione è stata proposta con atto di citazione notificato nell’ottobre del 2024, con cui la committente ha convenuto in giudizio sia la società appaltatrice sia l’architetto Direttore dei Lavori. La società appaltatrice è rimasta contumace. Il convenuto architetto si è costituito, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo di avere correttamente adempiuto al proprio incarico professionale, addebitando il fermo del cantiere esclusivamente all’appaltatore. Il Tribunale, formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. – rimasta senza esito – ha disatteso le richieste istruttorie, discusso la causa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. nell’aprile del 2026 e riservato la decisione.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il contratto d’appalto è disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti c.c., che pongono sull’appaltatore l’obbligo di compiere l’opera a regola d’arte, nel rispetto del contratto e delle indicazioni del committente. In caso di inadempimento, il committente può agire per la risoluzione e il risarcimento del danno. Sul piano del riparto dell’onere della prova, il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento: principio che si estende al caso di inesatto adempimento, in cui al creditore è sufficiente allegare l’inesattezza della prestazione.

Il recesso del committente ex art. 1671 c.c. – il cd. ius poenitendi – non esclude il diritto alla restituzione degli acconti versati per prestazioni non eseguite né il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento dell’appaltatore. La Cassazione ha chiarito in numerose pronunce – tra cui Cass. n. 421 del 8 gennaio 2024 e Cass. n. 6972 del 27 marzo 2006 – che la formulazione della domanda restitutoria è compatibile con l’esercizio del diritto di recesso.

Sul fronte della responsabilità professionale del Direttore dei Lavori, viene in rilievo la disciplina del contratto d’opera intellettuale ex artt. 2229 e seguenti c.c., con i correlati obblighi di diligenza qualificata. Le norme in tema di inadempimento contrattuale – e in particolare l’art. 1218 c.c. – pongono sull’obbligato l’onere di dimostrare che l’inadempimento è derivato da impossibilità della prestazione non a lui imputabile; nel caso del professionista che opponga l’esatto adempimento, tale prova deve essere specifica, documentata e attestante un’attività di vigilanza concreta, non episodica.

Gli istituti giuridici coinvolti

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) è lo strumento con cui il Direttore dei Lavori certifica, in esecuzione del contratto d’appalto, la percentuale di opere compiute rispetto al totale, consentendo al committente di corrispondere i pagamenti a scaglioni. La corretta e tempestiva certificazione del SAL è obbligazione funzionalmente connessa all’incarico professionale del DL: una sovrastima non tempestivamente rettificata in via autonoma – ma solo su impulso della committente – è elemento rivelatore di inadempimento, perché priva il committente di un’informazione essenziale per adottare le proprie determinazioni a tutela dell’opera e del proprio patrimonio.

La penale da ritardo inserita nel contratto d’appalto ha natura accessoria e presuppone la perdurante esigibilità della prestazione principale: cessa di produrre effetti nel momento in cui l’inadempimento diventa definitivo per effetto della risoluzione o del recesso. La Cassazione – con Cass. n. 9425 del 10 aprile 2025 e Cass. n. 22050 del 3 settembre 2019 – ha chiarito che non è consentito pretendere la penale in perpetuo oltre il momento in cui l’adempimento risulti definitivamente precluso: il periodo rilevante si arresta alla data del recesso o della risoluzione, oltre la quale non è configurabile un mero ritardo nell’adempimento.

Il lucro cessante da indisponibilità dell’immobile non è un danno in re ipsa. La giurisprudenza di legittimità è granitica: occorre che il danneggiato alleghi e dimostri – anche in via presuntiva – specifiche caratteristiche materiali e qualità giuridiche del bene che consentano di ritenere, secondo l’id quod plerumque accidit, che lo stesso sarebbe stato destinato a impiego fruttifero. Il Tribunale richiama Cass. n. 10477 del 17 aprile 2024 e Cass. n. 10583 del 18 aprile 2024, che hanno ribadito questo orientamento in relazione a immobili con destinazione ricettiva.

Il principio guida: il Direttore dei Lavori risponde per comunicazioni sporadiche e sovrastima del SAL

Il principio che il Tribunale di Napoli applica con questa sentenza è di immediata utilità per chi gestisca controversie da appalto privato. Il Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’incarico professionale conferitogli dal committente, è tenuto a svolgere una vigilanza qualificata sull’andamento delle opere: non basta il controllo della conformità tecnica al progetto. L’obbligo comprende il monitoraggio dello stato di avanzamento, la segnalazione tempestiva di irregolarità e ritardi, la contestazione formale all’impresa appaltatrice, e l’informazione strutturata al committente sulle criticità emerse, affinché questi possa adottare le determinazioni più opportune a tutela dei propri interessi. Il Tribunale richiama espressamente Cass. n. 18405 del 7 agosto 2025 e Cass. n. 18929 del 10 luglio 2024.

Ma cosa succede se il Direttore dei Lavori ha inviato alcune comunicazioni all’impresa? Non basta. Le comunicazioni devono essere qualificate, tempestive e contestative – non meramente informali o ricognitive. Una comunicazione che si risolve in una presa d’atto dello stallo del cantiere, senza alcuna iniziativa formale nei confronti dell’appaltatore e senza alcun aggiornamento alla committente, non è vigilanza: è silenzio professionale. E la sovrastima del SAL, rettificata solo su espressa richiesta della committente e non per autonoma iniziativa del professionista, è un indice ulteriore e autonomamente sufficiente a fondare l’inadempimento.


La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha accolto la domanda per quanto di ragione, condannando la società appaltatrice in via autonoma per la restituzione parziale del corrispettivo versato per le lavorazioni non eseguite, e condannando entrambi i convenuti in solido al risarcimento del danno da lucro cessante.

Sul primo capo – la domanda restitutoria – il ragionamento del Tribunale è articolato e merita attenzione. Le allegazioni dell’attrice circa la totale inutilità delle lavorazioni parzialmente eseguite sono state giudicate generiche e assertive, prive di specificazione delle singole opere contestate e della loro incidenza sull’utilità complessiva dell’appalto. Di conseguenza, la restituzione non poteva essere accordata per l’intero: il corrispettivo non ripetibile è stato determinato in via proporzionale sulla base della percentuale di avanzamento certificata dal DL (27,13%), con applicazione dello stesso criterio proporzionale all’importo totale comprensivo di IVA. La differenza tra quanto versato e il valore proporzionale delle opere eseguite è stata riconosciuta alla committente, con interessi legali dalla notificazione della domanda.

Sulla penale da ritardo, il Tribunale ha accolto la domanda entro i limiti del periodo in cui l’adempimento era ancora esigibile: dal settimo giorno lavorativo successivo alla data teorica di ultimazione (calcolata sui sessantaquattro giorni lavorativi contrattuali decorrenti dall’inizio effettivo delle opere) fino alla data della PEC di recesso. Oltre quella data, la penale non poteva operare: il recesso aveva trasformato il ritardo in inadempimento definitivo, e la clausola penale – strutturalmente funzionale a rafforzare l’obbligazione principale – aveva esaurito il proprio ciclo vitale.

Sul lucro cessante, la liquidazione equitativa è stata accordata sulla base di un ragionamento presuntivo rigoroso. La committente gestiva già, nello stesso edificio, un’analoga unità immobiliare adibita ad attività ricettiva con documentati ricavi mensili tramite piattaforma online: questo dato concreto ha consentito di individuare un parametro di riferimento ancorato alla realtà economica del caso specifico, non a stime astratte. Il Tribunale ha applicato un abbattimento equitativo per tenere conto dei costi di gestione e del fisiologico periodo di avviamento dell’attività, determinando il danno mensile in una cifra ridotta rispetto ai ricavi lordi documentati. Il periodo risarcibile – dalla data teorica di ultimazione dei lavori a quella di effettiva conclusione delle opere da parte della nuova impresa incaricata – è stato individuato sulla base delle stesse allegazioni della committente, non esteso oltre quanto documentato in atti.

Sul piano della responsabilità del Direttore dei Lavori, il Tribunale ha verificato nel merito la documentazione prodotta dal convenuto: missive che si risolvono nella mera trasmissione di messaggi dell’appaltatore, scambi di convocazioni privi di contenuto tecnico-contestativo, una comunicazione del febbraio 2024 che prende atto dello stallo senza alcuna iniziativa formale conseguente. Nulla che attesti una vigilanza qualificata. Il concorso causale del DL nella produzione del danno è stato ritenuto provato, con condanna in solido al risarcimento del lucro cessante – capo di danno per il quale, al contrario, la società appaltatrice non è stata condannata in via autonoma, avendo il Tribunale imputato il danno da indisponibilità dell’immobile alla condotta concorsuale di entrambi i convenuti.

Per l’avvocato che assiste un committente danneggiato da un appalto di ristrutturazione, questa sentenza offre un importante aggiornamento strategico. Il Direttore dei Lavori non è un convenuto di rincalzo, da chiamare in giudizio per appesantire la platea dei responsabili: è un soggetto con obblighi professionali autonomi e specifici, la cui responsabilità può essere fondata su elementi concreti – sovrastima del SAL, assenza di contestazioni formali, silenzio strutturale verso il committente – senza necessità di una perizia tecnica sul merito delle lavorazioni.


Studio Legale Montinaro*