Contestazioni tardive alla CTU: quando l’appello diventa inammissibile

Corte d’Appello di Bari, n. 1064/2026: rigettato l’appello, confermata la legittimazione della cessionaria e inammissibili le contestazioni tardive alla CTU.

Chi intende contestare la relazione del consulente tecnico d’ufficio non puΓ² attendere la comparsa conclusionale. La Corte d’Appello di Bari lo ribadisce con nettezza in un giudizio in materia di contratti bancari, dove gli appellanti avevano tentato di rimettere in discussione, solo in sede di gravame, sia la legittimazione della societΓ  cessionaria del credito sia le conclusioni del CTU sul carattere usurario del tasso di mora. Entrambe le censure sono state respinte, ma per ragioni diverse: la prima nel merito, la seconda per preclusione processuale. La pronuncia offre cosΓ¬ un quadro completo su due questioni ricorrenti nel contenzioso bancario – l’onere probatorio della cessione in blocco e i termini per contestare la CTU – che meritano di essere tenute distinte con cura.

La vicenda processuale

Con decreto ingiuntivo del 2016, una banca aveva intimato a una societΓ , quale debitrice principale, e a due fideiussori il pagamento in solido di [OMISSIS], di cui una quota a titolo di saldo debitore di conto corrente e una quota per finanziamenti all’importazione estero. Gli ingiunti avevano proposto opposizione, contestando la nullitΓ  del contratto di conto corrente per mancanza di data certa, l’illegittima applicazione di interessi usurari capitalizzati trimestralmente, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e spese non pattuite, oltre all’inefficacia delle fideiussioni per violazione del canone di buona fede.

Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta ex art. 111 c.p.c. una societΓ  cessionaria, affermando di aver acquistato il credito in virtΓΉ di cessione ai sensi dell’art. 58 T.U.B., come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2014. Il Tribunale di Bari, all’esito di CTU, aveva accolto parzialmente l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo originario e condannato gli opponenti, in solido, al pagamento di [OMISSIS] in favore della cessionaria, oltre interessi e spese di lite.

Gli opponenti, tra cui la societΓ  debitrice principale in concordato preventivo, hanno proposto appello contestando il difetto di legittimazione della cessionaria, il carattere usurario del tasso di mora applicato al contratto di affidamento del 2015 e la condanna alle spese di primo grado. La cessionaria si Γ¨ costituita chiedendo il rigetto del gravame.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il primo motivo di appello richiama la disciplina della cessione in blocco dei crediti di cui all’art. 58 T.U.B., applicabile in combinato con l’art. 4 della l. n. 130/1999 sulla cartolarizzazione. Tale disciplina prevede che la banca cessionaria dia notizia della cessione mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con gli effetti di notifica indicati dall’art. 1264 c.c., rendendo la cessione opponibile erga omnes. Sul fronte processuale, il secondo motivo coinvolge l’art. 157, comma 2, c.p.c., relativo al termine di preclusione per la deduzione delle nullitΓ  e delle eccezioni relative agli atti processuali, tra cui la relazione del consulente tecnico d’ufficio.

Gli istituti giuridici coinvolti: onere della prova nella cessione in blocco

La Corte ha ribadito la distinzione, ormai consolidata, tra la prova dell’esistenza della cessione e la prova dell’inclusione di un determinato credito nell’operazione di cessione in blocco. Quanto alla prima, non Γ¨ soggetta a particolari vincoli di forma: puΓ² essere dimostrata con qualunque mezzo, anche indiziario, e il relativo accertamento resta rimesso alla libera valutazione del giudice di merito. Opera altresΓ¬ il principio di non contestazione. Quanto alla seconda, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possono essere valutate per verificare se consentano di ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli trasferiti, richiamando sul punto Cass., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944.

Il principio guida: il termine di preclusione per contestare la CTU

Fino a quando puΓ² un difensore contestare l’operato del consulente tecnico d’ufficio? La Corte fissa il punto con chiarezza: le contestazioni alla relazione peritale costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto e sono pertanto soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c., dovendo essere dedotte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’elaborato. Le osservazioni critiche formulate solo in comparsa conclusionale restano sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale, e non possono essere esaminate dal giudice. La Corte ha richiamato Cass., Sez. 3, sentenza n. 4448 del 25/02/2014, e Cass., Sez. 1, ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, oltre a un consolidato filone giurisprudenziale (Cass. n. 9517/2002; n. 19128/2006; n. 7535/2013; Cass. ord. n. 20636/2013). Ha inoltre osservato che tale rigore risponde anche all’esigenza di ragionevole durata del processo, di rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 111 Cost..

La decisione e il ragionamento della Corte

Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto l’onere probatorio della cessionaria assolto. Quest’ultima aveva prodotto in giudizio l’intera Gazzetta Ufficiale, non il solo estratto, dalla quale risultavano analiticamente indicati i crediti ceduti, incluso l’identificativo specifico corrispondente alla posizione debitoria oggetto di causa. Ha inoltre rilevato che, nel corso del primo grado, gli opponenti non avevano sollevato alcuna contestazione sulla titolaritΓ  del credito fino alla comparsa conclusionale, e che la banca cedente, pure presente in giudizio, nulla aveva osservato sulla costituzione della cessionaria. Da tali circostanze la Corte ha desunto che gli opponenti conoscessero, o potessero conoscere, l’avvenuta cessione, ritenendo cosΓ¬ provata la legittimazione attiva, sostanziale e processuale, della cessionaria.

Sul secondo motivo, relativo al tasso di mora asseritamente usurario, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile prima ancora che infondato, poichΓ© le contestazioni alla CTU erano state sollevate solo con l’atto di appello, senza che la parte avesse formulato osservazioni nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione. In ogni caso, ha osservato la Corte, il CTU aveva accertato che il tasso soglia usura per gli interessi di mora sulle aperture di credito superiori a [OMISSIS] risultava pari al 18,938%, a fronte di una pattuizione contrattuale del 18,937%: nessuna pattuizione usuraria, dunque, neppure nel merito. Non essendo stata proposta alcuna specifica censura sul capo relativo alle spese di primo grado, l’appello Γ¨ stato integralmente rigettato, con condanna degli appellanti alle spese del grado, liquidate secondo il D.M. 55/2014 in relazione allo scaglione di valore della causa, e con applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi della l. n. 228/2012.

Studio Legale Montinaro