Sinistro stradale: la CTU percipiente non รจ nulla se lโ€™acquisizione documentale avviene nel contraddittorio delle parti

Corte dโ€™Appello di Lecce, n. 744/2026: accolto lโ€™appello e riconosciuta la responsabilitร  esclusiva del conducente dellโ€™autocarro nel sinistro stradale.

Chi subisce un sinistro stradale sa quanto sia delicato il momento della consulenza tecnica dโ€™ufficio: un errore del perito, o una contestazione mal posta dal legale avversario, puรฒ ribaltare lโ€™esito dellโ€™intero giudizio. La Corte dโ€™Appello di Lecce, con la sentenza n. 744/2026, ha chiarito un punto centrale della materia โ€“ la CTU percipiente conserva pieno valore probatorio anche quando il consulente acquisisce documentazione ulteriore rispetto a quella giร  in atti, purchรฉ ciรฒ avvenga nel contraddittorio dei consulenti di parte. Il principio non รจ nuovo nella giurisprudenza di legittimitร , ma la pronuncia salentina ne offre unโ€™applicazione pratica di sicuro interesse per chi si occupa di risarcimento danni da sinistro stradale. La vicenda, relativa a un tamponamento tra unโ€™autovettura di pregio e un autocarro, si รจ protratta per anni tra doppio grado di merito e ben due CTU. Vediamo perchรฉ.

La vicenda processuale

Lโ€™attore aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, il conducente di un autocarro e la relativa compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla propria autovettura in un sinistro avvenuto nel 2018 in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione attorea, lโ€™autocarro, immettendosi nel flusso della circolazione, aveva omesso di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra. La compagnia assicurativa si era costituita contestando la domanda, mentre il conducente dellโ€™autocarro era rimasto contumace in entrambi i gradi.

Il Tribunale, allโ€™esito dellโ€™istruttoria โ€“ che aveva incluso prove orali e una CTU โ€“ aveva rigettato la domanda per difetto di prova del danno risarcibile. Il primo giudice aveva valorizzato, in particolare, una relazione investigativa da cui risultava che il veicolo dellโ€™attore, sulla base del numero di telaio, corrispondeva a unโ€™autovettura giร  coinvolta in un sinistro mortale in Germania anni prima e successivamente radiata dalla circolazione tedesca. Da qui il dubbio sulla effettiva riconducibilitร  del veicolo esaminato al sinistro per cui era causa, e la conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Lโ€™attore ha proposto appello, articolando cinque motivi di gravame: erronea valutazione delle prove testimoniali e dellโ€™interrogatorio formale; illegittimo discostamento del giudice dalle conclusioni peritali; travisamento della domanda (risarcimento per equivalente, non in forma specifica); illogicitร  circa lโ€™impossibilitร  di circolazione del veicolo nonostante la radiazione tedesca; contrasto tra la CTU di primo grado e la perizia stragiudiziale della compagnia assicurativa. La Corte, con ordinanza del 2025, ha disposto il rinnovo della CTU, per accertare la dinamica del sinistro e la compatibilitร  dei danni lamentati con la posizione dei veicoli al momento della collisione.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il nucleo della controversia ruota attorno allโ€™art. 2054 c.c. in tema di responsabilitร  civile da circolazione dei veicoli e, sul piano probatorio, agli artt. 61 e ss. c.p.c. relativi alla consulenza tecnica dโ€™ufficio. Rileva altresรฌ lโ€™art. 194 c.p.c., che disciplina i poteri del consulente nellโ€™espletamento dellโ€™incarico, comprese le richieste di chiarimenti e documenti alle parti. La distinzione, elaborata dalla giurisprudenza, tra CTU percipiente e CTU deducente trova fondamento proprio nellโ€™ampiezza di questi poteri istruttori delegati dal giudice.

Gli istituti giuridici coinvolti

La Corte ha dovuto preliminarmente sciogliere lโ€™eccezione di nullitร  della CTU, sollevata dalla compagnia assicurativa sul presupposto che il consulente avrebbe acquisito, senza autorizzazione del giudice, documenti non presenti nel fascicolo processuale โ€“ tra cui il report sulla storia del veicolo estratto da una banca dati specializzata. Il Collegio ha respinto lโ€™eccezione richiamando lโ€™insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui lโ€™acquisizione documentale operata dal ctu รจ legittima quando non investe fatti principali ma attiene allโ€™accertamento di fatti tecnici o accessori necessari per rispondere ai quesiti (Cass. S.U. n. 3086/2022 e n. 6500/2022). Decisivo, nel caso di specie, รจ stato il rilievo che lโ€™acquisizione era avvenuta nel contraddittorio dei consulenti di parte, con il ctp della compagnia assicurativa che non solo nulla aveva osservato, ma aveva egli stesso suggerito la consultazione della banca dati e autorizzato espressamente il ctu ad acquisire ulteriore documentazione.

Il principio guida: la CTU percipiente come fonte oggettiva di prova

Chiarita la piena legittimitร  dellโ€™operato del consulente, la Corte ha ribadito che, quando lโ€™accertamento dei fatti richiede specifiche cognizioni tecnico-scientifiche โ€“ come nel caso della ricostruzione della dinamica di un sinistro, dove vengono in gioco le leggi della fisica โ€“ il giudice puรฒ disporre una CTU percipiente, finalizzata cioรจ allโ€™accertamento del fatto stesso e non alla mera valutazione di dati giร  acquisiti. Questa tipologia di consulenza si distingue dalla CTU deducente proprio per il suo valore di fonte diretta di prova, secondo lโ€™orientamento consolidato richiamato dalla sentenza (Cass. n. 36638/2021). Ma cosa succede quando le conclusioni del consulente dโ€™ufficio vengono contestate dalle parti in sede di osservazioni? Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del ctu, quando questi abbia considerato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce il proprio obbligo motivazionale con la semplice indicazione delle fonti del convincimento (Cass. n. 33742/2022). Nel caso in esame, la Corte ha posto a fondamento della decisione le risultanze della CTU rinnovata in appello, ritenute coerenti nel metodo e nelle conclusioni rispetto a quella di primo grado โ€“ anchโ€™essa esente da vizi โ€“ e immuni dalle censure sollevate dalle parti.

La decisione e il ragionamento della Corte

Superata la questione procedurale, la Corte รจ entrata nel merito della dinamica del sinistro. Sul piano della corrispondenza tra il veicolo esaminato e quello coinvolto nellโ€™incidente in Germania, il Collegio ha ritenuto provata lโ€™identitร  sulla base del medesimo numero di telaio, riscontrato dal certificato cronologico dei passaggi di proprietร , dal report della banca dati veicolare e dal libretto delle manutenzioni visionato dal consulente. Il ctu ha osservato come i danni dellโ€™incidente tedesco fossero localizzati alla carrozzeria e non al motore, apparentemente integro, elemento che rende plausibile lโ€™avvenuta riparazione del mezzo. La relazione investigativa prodotta dalla compagnia assicurativa, secondo la Corte, si รจ risolta in meri dubbi del tecnico incaricato, non seguiti da opportuni accertamenti, e non รจ stata pertanto ritenuta idonea a scalfire la prova documentale offerta dallโ€™appellante.

Quanto alla dinamica dellโ€™urto, il Collegio si รจ riportato integralmente alle risultanze peritali โ€“ fondate sul raffronto tra materiale fotografico, sullโ€™accostamento fisico dellโ€™autocarro con un veicolo dello stesso modello effettuato in primo grado e sui rilievi del CID โ€“ da cui รจ emerso un iniziale urto tra il fanale anteriore destro dellโ€™autocarro e lo specchietto sinistro dellโ€™autovettura, seguito da uno strisciamento lungo la fiancata sinistra. Il ctu ha inoltre escluso che lโ€™urto potesse aver generato una forza trasversale tale da giustificare uno sbandamento autonomo del veicolo, tenuto conto delle prestazioni di tenuta di strada e frenata dellโ€™autovettura coinvolta. Le risultanze peritali sono state corroborate dallโ€™interrogatorio formale del conducente dellโ€™autocarro e dalle testimonianze di due soggetti intervenuti sul luogo subito dopo lโ€™impatto.

Sul fronte del quantum, la Corte ha riconosciuto il risarcimento per i soli danni principali โ€“ fiancata, paraurti posteriore sinistro, cerchione e specchietto โ€“ quantificati dal ctu in un importo puntualmente determinato sulla base della quotazione dei singoli componenti, giร  ritenuta congrua dal perito di parte assicurativa e confermata dal ctu di primo grado. Per gli ulteriori danni secondari (cofano motore, lunotto posteriore, capote, radiatore olio, cinture di sicurezza), il Collegio ha invece escluso il ristoro, non essendo tali danni chiaramente visibili nella documentazione fotografica e permanendo incertezza sulla loro riconducibilitร  causale allโ€™urto principale โ€“ a dimostrazione che la Corte, pur aderendo integralmente alle conclusioni peritali sulla dinamica e sulla responsabilitร , ha mantenuto un vaglio critico e autonomo sul profilo strettamente probatorio del danno. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte ha dunque dichiarato la responsabilitร  esclusiva del conducente dellโ€™autocarro, condannando questโ€™ultimo e la compagnia assicurativa in solido al risarcimento, oltre interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata, e ha posto a carico degli appellati le spese di entrambi i gradi di giudizio nonchรฉ quelle di CTU.

Studio Legale Montinaro