Corte d’Appello di Lecce, n. 744/2026: accolto l’appello e riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente dell’autocarro nel sinistro stradale.
Chi subisce un sinistro stradale sa quanto sia delicato il momento della consulenza tecnica d’ufficio: un errore del perito, o una contestazione mal posta dal legale avversario, può ribaltare l’esito dell’intero giudizio. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 744/2026, ha chiarito un punto centrale della materia – la CTU percipiente conserva pieno valore probatorio anche quando il consulente acquisisce documentazione ulteriore rispetto a quella già in atti, purché ciò avvenga nel contraddittorio dei consulenti di parte. Il principio non è nuovo nella giurisprudenza di legittimità, ma la pronuncia salentina ne offre un’applicazione pratica di sicuro interesse per chi si occupa di risarcimento danni da sinistro stradale. La vicenda, relativa a un tamponamento tra un’autovettura di pregio e un autocarro, si è protratta per anni tra doppio grado di merito e ben due CTU. Vediamo perché.
La vicenda processuale
L’attore aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, il conducente di un autocarro e la relativa compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla propria autovettura in un sinistro avvenuto nel 2018 in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione attorea, l’autocarro, immettendosi nel flusso della circolazione, aveva omesso di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra. La compagnia assicurativa si era costituita contestando la domanda, mentre il conducente dell’autocarro era rimasto contumace in entrambi i gradi.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria – che aveva incluso prove orali e una CTU – aveva rigettato la domanda per difetto di prova del danno risarcibile. Il primo giudice aveva valorizzato, in particolare, una relazione investigativa da cui risultava che il veicolo dell’attore, sulla base del numero di telaio, corrispondeva a un’autovettura già coinvolta in un sinistro mortale in Germania anni prima e successivamente radiata dalla circolazione tedesca. Da qui il dubbio sulla effettiva riconducibilità del veicolo esaminato al sinistro per cui era causa, e la conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
L’attore ha proposto appello, articolando cinque motivi di gravame: erronea valutazione delle prove testimoniali e dell’interrogatorio formale; illegittimo discostamento del giudice dalle conclusioni peritali; travisamento della domanda (risarcimento per equivalente, non in forma specifica); illogicità circa l’impossibilità di circolazione del veicolo nonostante la radiazione tedesca; contrasto tra la CTU di primo grado e la perizia stragiudiziale della compagnia assicurativa. La Corte, con ordinanza del 2025, ha disposto il rinnovo della CTU, per accertare la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni lamentati con la posizione dei veicoli al momento della collisione.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il nucleo della controversia ruota attorno all’art. 2054 c.c. in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli e, sul piano probatorio, agli artt. 61 e ss. c.p.c. relativi alla consulenza tecnica d’ufficio. Rileva altresì l’art. 194 c.p.c., che disciplina i poteri del consulente nell’espletamento dell’incarico, comprese le richieste di chiarimenti e documenti alle parti. La distinzione, elaborata dalla giurisprudenza, tra CTU percipiente e CTU deducente trova fondamento proprio nell’ampiezza di questi poteri istruttori delegati dal giudice.
Gli istituti giuridici coinvolti
La Corte ha dovuto preliminarmente sciogliere l’eccezione di nullità della CTU, sollevata dalla compagnia assicurativa sul presupposto che il consulente avrebbe acquisito, senza autorizzazione del giudice, documenti non presenti nel fascicolo processuale – tra cui il report sulla storia del veicolo estratto da una banca dati specializzata. Il Collegio ha respinto l’eccezione richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui l’acquisizione documentale operata dal ctu è legittima quando non investe fatti principali ma attiene all’accertamento di fatti tecnici o accessori necessari per rispondere ai quesiti (Cass. S.U. n. 3086/2022 e n. 6500/2022). Decisivo, nel caso di specie, è stato il rilievo che l’acquisizione era avvenuta nel contraddittorio dei consulenti di parte, con il ctp della compagnia assicurativa che non solo nulla aveva osservato, ma aveva egli stesso suggerito la consultazione della banca dati e autorizzato espressamente il ctu ad acquisire ulteriore documentazione.
Il principio guida: la CTU percipiente come fonte oggettiva di prova
Chiarita la piena legittimità dell’operato del consulente, la Corte ha ribadito che, quando l’accertamento dei fatti richiede specifiche cognizioni tecnico-scientifiche – come nel caso della ricostruzione della dinamica di un sinistro, dove vengono in gioco le leggi della fisica – il giudice può disporre una CTU percipiente, finalizzata cioè all’accertamento del fatto stesso e non alla mera valutazione di dati già acquisiti. Questa tipologia di consulenza si distingue dalla CTU deducente proprio per il suo valore di fonte diretta di prova, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla sentenza (Cass. n. 36638/2021). Ma cosa succede quando le conclusioni del consulente d’ufficio vengono contestate dalle parti in sede di osservazioni? Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del ctu, quando questi abbia considerato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce il proprio obbligo motivazionale con la semplice indicazione delle fonti del convincimento (Cass. n. 33742/2022). Nel caso in esame, la Corte ha posto a fondamento della decisione le risultanze della CTU rinnovata in appello, ritenute coerenti nel metodo e nelle conclusioni rispetto a quella di primo grado – anch’essa esente da vizi – e immuni dalle censure sollevate dalle parti.
La decisione e il ragionamento della Corte
Superata la questione procedurale, la Corte è entrata nel merito della dinamica del sinistro. Sul piano della corrispondenza tra il veicolo esaminato e quello coinvolto nell’incidente in Germania, il Collegio ha ritenuto provata l’identità sulla base del medesimo numero di telaio, riscontrato dal certificato cronologico dei passaggi di proprietà, dal report della banca dati veicolare e dal libretto delle manutenzioni visionato dal consulente. Il ctu ha osservato come i danni dell’incidente tedesco fossero localizzati alla carrozzeria e non al motore, apparentemente integro, elemento che rende plausibile l’avvenuta riparazione del mezzo. La relazione investigativa prodotta dalla compagnia assicurativa, secondo la Corte, si è risolta in meri dubbi del tecnico incaricato, non seguiti da opportuni accertamenti, e non è stata pertanto ritenuta idonea a scalfire la prova documentale offerta dall’appellante.
Quanto alla dinamica dell’urto, il Collegio si è riportato integralmente alle risultanze peritali – fondate sul raffronto tra materiale fotografico, sull’accostamento fisico dell’autocarro con un veicolo dello stesso modello effettuato in primo grado e sui rilievi del CID – da cui è emerso un iniziale urto tra il fanale anteriore destro dell’autocarro e lo specchietto sinistro dell’autovettura, seguito da uno strisciamento lungo la fiancata sinistra. Il ctu ha inoltre escluso che l’urto potesse aver generato una forza trasversale tale da giustificare uno sbandamento autonomo del veicolo, tenuto conto delle prestazioni di tenuta di strada e frenata dell’autovettura coinvolta. Le risultanze peritali sono state corroborate dall’interrogatorio formale del conducente dell’autocarro e dalle testimonianze di due soggetti intervenuti sul luogo subito dopo l’impatto.
Sul fronte del quantum, la Corte ha riconosciuto il risarcimento per i soli danni principali – fiancata, paraurti posteriore sinistro, cerchione e specchietto – quantificati dal ctu in un importo puntualmente determinato sulla base della quotazione dei singoli componenti, già ritenuta congrua dal perito di parte assicurativa e confermata dal ctu di primo grado. Per gli ulteriori danni secondari (cofano motore, lunotto posteriore, capote, radiatore olio, cinture di sicurezza), il Collegio ha invece escluso il ristoro, non essendo tali danni chiaramente visibili nella documentazione fotografica e permanendo incertezza sulla loro riconducibilità causale all’urto principale – a dimostrazione che la Corte, pur aderendo integralmente alle conclusioni peritali sulla dinamica e sulla responsabilità, ha mantenuto un vaglio critico e autonomo sul profilo strettamente probatorio del danno. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte ha dunque dichiarato la responsabilità esclusiva del conducente dell’autocarro, condannando quest’ultimo e la compagnia assicurativa in solido al risarcimento, oltre interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata, e ha posto a carico degli appellati le spese di entrambi i gradi di giudizio nonché quelle di CTU.
