Corte dโAppello di Lecce, n. 744/2026: accolto lโappello e riconosciuta la responsabilitร esclusiva del conducente dellโautocarro nel sinistro stradale.
Chi subisce un sinistro stradale sa quanto sia delicato il momento della consulenza tecnica dโufficio: un errore del perito, o una contestazione mal posta dal legale avversario, puรฒ ribaltare lโesito dellโintero giudizio. La Corte dโAppello di Lecce, con la sentenza n. 744/2026, ha chiarito un punto centrale della materia โ la CTU percipiente conserva pieno valore probatorio anche quando il consulente acquisisce documentazione ulteriore rispetto a quella giร in atti, purchรฉ ciรฒ avvenga nel contraddittorio dei consulenti di parte. Il principio non รจ nuovo nella giurisprudenza di legittimitร , ma la pronuncia salentina ne offre unโapplicazione pratica di sicuro interesse per chi si occupa di risarcimento danni da sinistro stradale. La vicenda, relativa a un tamponamento tra unโautovettura di pregio e un autocarro, si รจ protratta per anni tra doppio grado di merito e ben due CTU. Vediamo perchรฉ.
La vicenda processuale
Lโattore aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, il conducente di un autocarro e la relativa compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla propria autovettura in un sinistro avvenuto nel 2018 in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione attorea, lโautocarro, immettendosi nel flusso della circolazione, aveva omesso di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra. La compagnia assicurativa si era costituita contestando la domanda, mentre il conducente dellโautocarro era rimasto contumace in entrambi i gradi.
Il Tribunale, allโesito dellโistruttoria โ che aveva incluso prove orali e una CTU โ aveva rigettato la domanda per difetto di prova del danno risarcibile. Il primo giudice aveva valorizzato, in particolare, una relazione investigativa da cui risultava che il veicolo dellโattore, sulla base del numero di telaio, corrispondeva a unโautovettura giร coinvolta in un sinistro mortale in Germania anni prima e successivamente radiata dalla circolazione tedesca. Da qui il dubbio sulla effettiva riconducibilitร del veicolo esaminato al sinistro per cui era causa, e la conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Lโattore ha proposto appello, articolando cinque motivi di gravame: erronea valutazione delle prove testimoniali e dellโinterrogatorio formale; illegittimo discostamento del giudice dalle conclusioni peritali; travisamento della domanda (risarcimento per equivalente, non in forma specifica); illogicitร circa lโimpossibilitร di circolazione del veicolo nonostante la radiazione tedesca; contrasto tra la CTU di primo grado e la perizia stragiudiziale della compagnia assicurativa. La Corte, con ordinanza del 2025, ha disposto il rinnovo della CTU, per accertare la dinamica del sinistro e la compatibilitร dei danni lamentati con la posizione dei veicoli al momento della collisione.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il nucleo della controversia ruota attorno allโart. 2054 c.c. in tema di responsabilitร civile da circolazione dei veicoli e, sul piano probatorio, agli artt. 61 e ss. c.p.c. relativi alla consulenza tecnica dโufficio. Rileva altresรฌ lโart. 194 c.p.c., che disciplina i poteri del consulente nellโespletamento dellโincarico, comprese le richieste di chiarimenti e documenti alle parti. La distinzione, elaborata dalla giurisprudenza, tra CTU percipiente e CTU deducente trova fondamento proprio nellโampiezza di questi poteri istruttori delegati dal giudice.
Gli istituti giuridici coinvolti
La Corte ha dovuto preliminarmente sciogliere lโeccezione di nullitร della CTU, sollevata dalla compagnia assicurativa sul presupposto che il consulente avrebbe acquisito, senza autorizzazione del giudice, documenti non presenti nel fascicolo processuale โ tra cui il report sulla storia del veicolo estratto da una banca dati specializzata. Il Collegio ha respinto lโeccezione richiamando lโinsegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui lโacquisizione documentale operata dal ctu รจ legittima quando non investe fatti principali ma attiene allโaccertamento di fatti tecnici o accessori necessari per rispondere ai quesiti (Cass. S.U. n. 3086/2022 e n. 6500/2022). Decisivo, nel caso di specie, รจ stato il rilievo che lโacquisizione era avvenuta nel contraddittorio dei consulenti di parte, con il ctp della compagnia assicurativa che non solo nulla aveva osservato, ma aveva egli stesso suggerito la consultazione della banca dati e autorizzato espressamente il ctu ad acquisire ulteriore documentazione.
Il principio guida: la CTU percipiente come fonte oggettiva di prova
Chiarita la piena legittimitร dellโoperato del consulente, la Corte ha ribadito che, quando lโaccertamento dei fatti richiede specifiche cognizioni tecnico-scientifiche โ come nel caso della ricostruzione della dinamica di un sinistro, dove vengono in gioco le leggi della fisica โ il giudice puรฒ disporre una CTU percipiente, finalizzata cioรจ allโaccertamento del fatto stesso e non alla mera valutazione di dati giร acquisiti. Questa tipologia di consulenza si distingue dalla CTU deducente proprio per il suo valore di fonte diretta di prova, secondo lโorientamento consolidato richiamato dalla sentenza (Cass. n. 36638/2021). Ma cosa succede quando le conclusioni del consulente dโufficio vengono contestate dalle parti in sede di osservazioni? Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del ctu, quando questi abbia considerato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce il proprio obbligo motivazionale con la semplice indicazione delle fonti del convincimento (Cass. n. 33742/2022). Nel caso in esame, la Corte ha posto a fondamento della decisione le risultanze della CTU rinnovata in appello, ritenute coerenti nel metodo e nelle conclusioni rispetto a quella di primo grado โ anchโessa esente da vizi โ e immuni dalle censure sollevate dalle parti.
La decisione e il ragionamento della Corte
Superata la questione procedurale, la Corte รจ entrata nel merito della dinamica del sinistro. Sul piano della corrispondenza tra il veicolo esaminato e quello coinvolto nellโincidente in Germania, il Collegio ha ritenuto provata lโidentitร sulla base del medesimo numero di telaio, riscontrato dal certificato cronologico dei passaggi di proprietร , dal report della banca dati veicolare e dal libretto delle manutenzioni visionato dal consulente. Il ctu ha osservato come i danni dellโincidente tedesco fossero localizzati alla carrozzeria e non al motore, apparentemente integro, elemento che rende plausibile lโavvenuta riparazione del mezzo. La relazione investigativa prodotta dalla compagnia assicurativa, secondo la Corte, si รจ risolta in meri dubbi del tecnico incaricato, non seguiti da opportuni accertamenti, e non รจ stata pertanto ritenuta idonea a scalfire la prova documentale offerta dallโappellante.
Quanto alla dinamica dellโurto, il Collegio si รจ riportato integralmente alle risultanze peritali โ fondate sul raffronto tra materiale fotografico, sullโaccostamento fisico dellโautocarro con un veicolo dello stesso modello effettuato in primo grado e sui rilievi del CID โ da cui รจ emerso un iniziale urto tra il fanale anteriore destro dellโautocarro e lo specchietto sinistro dellโautovettura, seguito da uno strisciamento lungo la fiancata sinistra. Il ctu ha inoltre escluso che lโurto potesse aver generato una forza trasversale tale da giustificare uno sbandamento autonomo del veicolo, tenuto conto delle prestazioni di tenuta di strada e frenata dellโautovettura coinvolta. Le risultanze peritali sono state corroborate dallโinterrogatorio formale del conducente dellโautocarro e dalle testimonianze di due soggetti intervenuti sul luogo subito dopo lโimpatto.
Sul fronte del quantum, la Corte ha riconosciuto il risarcimento per i soli danni principali โ fiancata, paraurti posteriore sinistro, cerchione e specchietto โ quantificati dal ctu in un importo puntualmente determinato sulla base della quotazione dei singoli componenti, giร ritenuta congrua dal perito di parte assicurativa e confermata dal ctu di primo grado. Per gli ulteriori danni secondari (cofano motore, lunotto posteriore, capote, radiatore olio, cinture di sicurezza), il Collegio ha invece escluso il ristoro, non essendo tali danni chiaramente visibili nella documentazione fotografica e permanendo incertezza sulla loro riconducibilitร causale allโurto principale โ a dimostrazione che la Corte, pur aderendo integralmente alle conclusioni peritali sulla dinamica e sulla responsabilitร , ha mantenuto un vaglio critico e autonomo sul profilo strettamente probatorio del danno. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte ha dunque dichiarato la responsabilitร esclusiva del conducente dellโautocarro, condannando questโultimo e la compagnia assicurativa in solido al risarcimento, oltre interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata, e ha posto a carico degli appellati le spese di entrambi i gradi di giudizio nonchรฉ quelle di CTU.