Trib. Forlì, n. 670/2026: respinta l’eccezione di conferma ex art. 590 c.c. del testamento olografo privo di autografia integrale.
Un testamento nullo per difetto di autografia può dirsi sanato dalla semplice richiesta di pubblicazione. Non sempre. Il Tribunale di Forlì smentisce questa lettura diffusa con una sentenza non definitiva che ricostruisce in modo puntuale i confini applicativi della conferma ex art. 590 c.c.. Nel caso deciso, un testamento nullo per difetto di autografia integrale – con l’eccezione della sola sottoscrizione, riconosciuta come autentica – era stato impugnato dalla figlia della testatrice, mentre il fratello beneficiario ne eccepiva l’avvenuta conferma tacita in forza dell’acquiescenza manifestata davanti al notaio. La vicenda riguarda due fratelli, chiamati alla successione della madre, e una scheda testamentaria del 2010. Proprio la distinzione tra testamento nullo per difetto di autografia e testamento radicalmente inesistente per sottoscrizione apocrifa costituisce il punto di snodo dell’intera decisione. Il giudice ha respinto la tesi del convenuto, richiamando un orientamento di legittimità ormai consolidato quanto ai requisiti della conferma tacita.
La vicenda processuale
Con atto di citazione del 2025, la parte attrice conveniva in giudizio il fratello per sentire dichiarata la nullità del testamento olografo, redatto nel 2010 e pubblicato nello stesso anno del decesso della madre, sostenendo che la scheda testamentaria non fosse riconducibile alla defunta, in quanto priva del requisito dell’autografia in tutti i suoi elementi, ad eccezione della firma. Il testamento attribuiva al convenuto l’intero patrimonio immobiliare della de cuius, composto da una quota di un’abitazione sita in provincia di Ravenna e da un terreno agricolo in provincia di Lecce. L’attrice deduceva di avere maturato la consapevolezza del vizio soltanto in epoca successiva, grazie a una perizia grafologica di parte, e chiedeva, conseguentemente, l’apertura della successione legittima, la ricostruzione dell’asse ereditario e la condanna del fratello alla restituzione del controvalore economico della propria quota, atteso che l’immobile ravennate era stato nel frattempo alienato.
Il convenuto si costituiva eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancata comparizione personale dell’attrice al primo tentativo di mediazione, in assenza di giustificati motivi documentati, nonché per difetto di simmetria tra la domanda mediativa e alcune domande giudiziali di carattere condannatorio. Nel merito, formulava plurime eccezioni: usucapione decennale, prescrizione del diritto di accettare l’eredità e, soprattutto, avvenuta conferma del testamento ai sensi dell’art. 590 c.c., sostenendo che l’attrice, con la richiesta di pubblicazione e le dichiarazioni di acquiescenza rese al notaio, avesse riconosciuto la validità dell’atto. Il giudice istruttore, con un primo decreto, dichiarava l’improcedibilità della domanda per omesso utile esperimento della mediazione, fissando una nuova udienza; con successiva ordinanza, previa verifica del secondo procedimento di mediazione, respingeva l’eccezione di improcedibilità e fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni per la decisione, sia pure non definitiva, sulle questioni preliminari e su alcune eccezioni di merito.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il testamento olografo, disciplinato dagli artt. 602 e 606 c.c., richiede a pena di nullità l’autografia integrale del testo, la data e la sottoscrizione. L’art. 590 c.c. prevede che la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non possa essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, l’abbia confermata o le abbia dato volontaria esecuzione dopo la morte del testatore. Il Tribunale ha dovuto stabilire, anzitutto, se tale meccanismo sanante fosse astrattamente applicabile a un testamento privo di autografia ma munito di sottoscrizione autentica, e successivamente se, nel caso concreto, ricorressero gli estremi di una conferma espressa o tacita.
L’istituto della conferma e il discrimine della sottoscrizione apocrifa
Il giudice ha ricostruito un orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 590 c.c. presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque riconducibile, per quanto viziata, alla volontà del de cuius. Tale presupposto viene meno solo in presenza di una sottoscrizione apocrifa o mancante, che recide in radice il collegamento tra l’atto e il testatore, rendendo il testamento non già nullo ma sostanzialmente inesistente e quindi insanabile. Diversamente, il difetto di autografia del solo testo, accompagnato da una firma genuina, non osta alla confermabilità, poiché è proprio la sottoscrizione autentica ad assicurare l’inequivocabile paternità dell’atto. Il Tribunale ha richiamato, tra le altre, una pronuncia della Cassazione secondo cui la possibilità di confermare o dare esecuzione a una disposizione testamentaria nulla presuppone l’oggettiva presenza di una disposizione testamentaria sicuramente riconducibile alla volontà del defunto, per cui tale norma non è applicabile quando risulti accertata una sottoscrizione falsa, che esclude alla radice il collegamento con il testatore.
Il principio guida: conferma espressa e conferma tacita del testamento nullo
Esclusa l’inapplicabilità della norma per assenza di firma apocrifa, il Tribunale ha verificato se, nel caso concreto, fosse ravvisabile una conferma espressa o tacita. Quanto alla prima, il giudice ha ricordato che essa richiede un atto, privo di forme solenni, che menzioni la disposizione, la causa di invalidità e la volontà di convalidarla. Le dichiarazioni rese dall’attrice nel verbale di pubblicazione – di “piena adesione ed acquiescenza” al testamento, con rinuncia a “ogni eccezione o riserva” – sono state ritenute prive di ogni riferimento alla causa di nullità, e quindi inidonee a integrare una convalida espressa. Ma cosa succede se manca l’indicazione esplicita del vizio che si intende sanare. In questi casi, secondo il giudice, la dichiarazione resta un generico atto di acquiescenza, valutabile al più come rinuncia all’azione di riduzione, non come conferma in senso tecnico.
Quanto alla conferma tacita, il Tribunale ha ribadito che essa richiede un comportamento positivo, diretto all’attuazione concreta della disposizione testamentaria invalida, e non un atteggiamento meramente passivo o acquiescente. Né la richiesta di pubblicazione del testamento né la presentazione della dichiarazione di successione integrano, secondo l’orientamento consolidato, atti di esecuzione volontaria, trattandosi rispettivamente di condizione necessaria all’eseguibilità dell’atto e di adempimento di natura fiscale. Il giudice ha inoltre escluso che l’apprensione di beni mobili esclusi dal testamento – gioielli ed effetti personali della de cuius – potesse rilevare quale conferma, qualificandola piuttosto come accettazione tacita di eredità in relazione ai beni devoluti per successione legittima, non contemplati nella scheda testamentaria.
La decisione e il ragionamento della Corte
Con la sentenza non definitiva, il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni preliminari e di merito sollevate dal convenuto. Quanto alla procedibilità, il giudice ha confermato l’improcedibilità del primo tentativo di mediazione per omessa comparizione personale dell’attrice senza giustificati motivi documentati, oggettivi e permanenti, ma ha ritenuto la domanda procedibile in forza del secondo procedimento di mediazione, esperito con la partecipazione personale di entrambe le parti; ha altresì escluso il difetto di simmetria tra la domanda mediativa e quella giudiziale, valorizzando la sostanziale coincidenza dei fatti storici narrati e del fondamento giuridico della pretesa.
Sul punto centrale della conferma ex art. 590 c.c., il Tribunale ha ritenuto che l’attrice non avesse posto in essere né una conferma espressa – mancando l’indicazione della causa di invalidità – né una conferma tacita, non essendo emerso alcun comportamento positivo riconducibile all’esecuzione volontaria del testamento impugnato. Il giudice ha inoltre osservato, ad abundantiam, che neppure sussisteva prova sufficiente della conoscenza, da parte dell’attrice, della causa di nullità all’epoca della pubblicazione, elemento comunque necessario ai fini della fattispecie sanante. Quanto alle eccezioni di usucapione e prescrizione, il Tribunale le ha giudicate infondate, rilevando rispettivamente l’estraneità della fattispecie all’ipotesi di acquisto a non domino disciplinata dall’art. 1159 c.c. e l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità da parte dell’attrice attraverso l’apprensione dei beni mobili esclusi dal testamento. Il giudizio prosegue quindi sul merito della domanda di nullità del testamento e sulla ricostruzione dell’asse ereditario, con riserva delle spese al definitivo.
