Trib. Reggio Calabria, R.G. n. 1483/2021 (2026): condannato il dipendente infedele a rimborsare al datore di lavoro quanto pagato alla cliente.
La responsabilità del preponente per le somme che un addetto allo sportello fa sparire è questione che tocca ogni intermediario e ogni cliente truffato. Cosa può fare il datore di lavoro che ha rimborsato spontaneamente il cliente e vuole rifarsi sul dipendente? Il Tribunale di Reggio Calabria risponde con una pronuncia del 2026 che incide sul modo di impostare la domanda. L’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. non è lo strumento adatto, perché il dipendente che devia le somme non è l’accipiens di un pagamento. Il giudice riqualifica allora la pretesa come regresso del responsabile indiretto contro l’autore del fatto. Resta da vedere come il Tribunale ha ricostruito il quantum, come ha trattato il patteggiamento e quale sorte hanno avuto il danno non patrimoniale e le spese della difesa penale. Questi snodi, qui sotto, interessano chi tutela il risparmiatore come chi assiste l’intermediario.
La vicenda processuale
Una risparmiatrice ha convenuto in giudizio, nel 2021, la società che gestiva l’ufficio postale e il dipendente addetto ai buoni fruttiferi postali. Sosteneva che questi si fosse appropriato di somme dovute per il rimborso di più titoli. Chiedeva l’accertamento dell’appropriazione per un importo pari a [OMISSIS], la restituzione solidale, un risarcimento ulteriore di [OMISSIS] e le spese.
La società si è costituita riferendo di avere emesso in corso di causa, nel 2021, un assegno di [OMISSIS], comprensivo a suo dire degli interessi legali. Ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa il dipendente, indicato come effettivo responsabile, per recuperare da lui quanto pagato. Il terzo chiamato si è costituito nel 2022. Ha contestato il valore della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta, l’an e il quantum della condotta, e ha negato l’indebito oggettivo, osservando che la società aveva pagato in applicazione di una policy aziendale di tutela della clientela.
Con la memoria istruttoria l’attrice ha riconosciuto di avere incassato l’assegno e ha domandato, come ulteriore danno patrimoniale, [OMISSIS] per i compensi della difesa nel procedimento penale, oltre al danno non patrimoniale. Sono state ammesse e assunte le prove testimoniali, tra cui quelle dell’ispettore incaricato dagli accertamenti e dell’allora direttore dell’ufficio. Il fascicolo, infine, è stato delegato ad altro giudice onorario, che ha deciso con la procedura dell’art. 281 sexies c.p.c.. nel 2026, dopo il deposito di note conclusive da parte di tutte le parti.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il giudice muove da tre blocchi di disposizioni. Il primo riguarda la responsabilità dei padroni e committenti: l’art. 2049 c.c. fonda l’obbligo risarcitorio della società verso la cliente, mentre l’art. 2055 c.c. governa i rapporti interni tra corresponsabili. Il secondo blocco comprende gli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., che aprono la strada al danno non patrimoniale quando il fatto integra gli estremi di un reato. Il terzo è l’art. 2033 c.c., invocato dalla società per la ripetizione dell’indebito e giudicato inidoneo allo scopo. Completano il quadro l’art. 444 c.p.p., per l’efficacia della sentenza di patteggiamento, e gli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. sulle spese e sulla responsabilità aggravata.
Gli istituti giuridici coinvolti
Sul patteggiamento il Tribunale è netto. La sentenza ex art. 444 c.p.p. non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non inverte l’onere della prova (richiama Cass. civ., sez. III, n. 2897/2024). Può essere, al più, un elemento non vincolante nella valutazione complessiva, e non equivale a una dichiarazione di colpevolezza (così Corte cost. n. 83/2024). L’illecito e il relativo importo vanno quindi accertati in sede civile, con il criterio del «più probabile che non».
Quanto alla cessazione della materia del contendere, il pagamento in corso di causa non elimina l’interesse ad accertare l’originaria fondatezza della pretesa, se questa conserva rilievo per le domande residue e per le spese (Cass. civ., sez. II, n. 21757/2021; Cass. civ., sez. II, n. 30251/2023).
L’occasionalità necessaria, infine, regge il nesso tra mansioni e illecito. Il preponente risponde anche del fatto penalmente rilevante e doloso del dipendente, quando l’esercizio delle funzioni ha reso possibile o agevolato il danno (Cass. civ., Sez. U., n. 13246/2019). Qui l’addetto operava con postazione, credenziali e poteri del servizio e sfruttava il rapporto fiduciario con la cliente. Nulla cambia se i fini erano personali o se la condotta era occulta, perché la estraneità soggettiva della società al dolo rileva solo nei rapporti interni.
Il principio guida: responsabilità del preponente e riqualificazione in regresso
Ma cosa succede se il datore di lavoro, pagata la cliente, agisce contro il dipendente invocando l’indebito? Secondo il Tribunale la responsabilità del preponente e la rivalsa contro l’autore del fatto seguono un’altra via. La società aveva richiamato Cass. civ. n. 17705/2016, per cui la materiale apprensione di una somma indebitamente pagata può attribuire la qualità di accipiens. Quel precedente presuppone però una prestazione solutoria effettivamente eseguita dal solvens e poi acquisita dal terzo. Nel caso concreto il fatto accertato è la deviazione illecita, attraverso i poteri di servizio, di somme destinate alla cliente. La mera appropriazione non trasforma l’illecito in una condictio indebiti, e la legittimazione passiva ex art. 2033 c.c. spetta all’effettivo accipiens della specifica attribuzione (Cass. civ., sez. III, n. 33669/2025). Per il pagamento eseguito in corso di causa, l’accipiens è la cliente e non il dipendente.
La domanda non viene però rigettata. Il giudice può dare ai fatti allegati la corretta qualificazione giuridica, purché non muti il petitum e non introduca fatti costitutivi nuovi. La società aveva allegato sin dall’origine il rapporto di preposizione, l’illecito del dipendente, il proprio obbligo verso la cliente e l’esborso, e aveva chiesto di recuperare quanto pagato. La Suprema Corte ha ammesso, in presenza di fatti costitutivi coincidenti, la riqualificazione della ripetizione in domanda risarcitoria extracontrattuale (Cass. civ., sez. III, n. 36272/2023; Cass. civ., sez. III, n. 822/2024). La pretesa diventa dunque rivalsa del responsabile indiretto verso l’autore immediato, ai sensi degli artt. 2049 e 2055 c.c.. Chi risponde per fatto altrui e ha risarcito il terzo può rivalersi per l’intero sul diretto autore, in assenza di un autonomo apporto causale del responsabile indiretto (Cass. civ., sez. III, n. 16512/2017; Cass. civ., sez. III, n. 6716/2024). Il regresso, ricorda il Tribunale, ha autonomia strutturale rispetto alla surrogazione e nasce con il pagamento (Cass. civ., sez. III, n. 16835/2026).
La decisione e il ragionamento della Corte
Il dispositivo ha più capi. Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere sulla restituzione, per il pagamento intervenuto in corso di causa. Accerta poi l’appropriazione di [OMISSIS] e la responsabilità della società ex art. 2049 c.c.. Condanna società e dipendente, in solido, al danno non patrimoniale di [OMISSIS], con interessi dalla pubblicazione. Rigetta la domanda per i compensi della difesa penale e condanna il dipendente a rimborsare alla società [OMISSIS] con interessi legali dalla domanda, tenendola indenne dal danno non patrimoniale e da una quota delle spese.
Il punto più delicato è il quantum. Le dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata dopo la visione dei titoli riguardavano tre buoni, per un totale inferiore a quello dell’imputazione penale. Gli ulteriori importi, ricompresi nel capo d’imputazione, non risultavano specificamente negati. Il Tribunale osserva che la riconciliazione aritmetica delle cifre non prova di per sé il mancato incasso delle voci ulteriori, e che nessun nuovo documento spiegava la differenza. Il report tecnico richiamato nelle note conclusive non era stato prodotto. Ha ritenuto provata, con la prevalente probabilità, solo la somma riferibile ai tre titoli, per i quali risultavano la contabilizzazione per contanti, la dichiarazione puntuale della titolare e la coincidenza con l’operatore individuato. Le incertezze dei testimoni riguardavano soprattutto la destinazione di parte delle somme su rapporti cointestati e non provavano la consegna in contanti. Per il resto, la rivalsa non può trasferire sul dipendente la parte del pagamento volontario che eccede il danno civilmente dimostrato, né la scelta aziendale di pagare per policy vale come rinuncia al recupero.
Sul danno non patrimoniale il Tribunale esclude che sia in re ipsa, anche quando il fatto integri un reato (Cass. civ., sez. III, n. 11269/2018). Richiama le Sezioni Unite penali, secondo cui l’addetto alla vendita e gestione dei buoni fruttiferi è incaricato di pubblico servizio (Cass. pen., Sez. U., n. 34036/2025). La condotta integra quindi, ai soli fini civili, un fatto previsto come reato. Il pregiudizio è inferito da fatti oggettivi e specifici, quali l’entità dei risparmi, l’abuso del rapporto fiduciario, la disponibilità compromessa fino al rimborso e gli oneri di denuncia e costituzione di parte civile. La liquidazione è equitativa, tenuto conto dell’avvenuto rimborso e dell’assenza di prova di una compromissione dinamico-relazionale ulteriore (Cass. civ., sez. III, n. 28612/2019). Un maggior danno da ritardo non è stato né allegato né provato, e gli interessi già corrisposti lo assorbono.
I compensi della difesa penale restano fuori. Il GUP aveva già regolato le spese della parte civile nel patteggiamento, e la specifica descriveva attività processuali, non prestazioni stragiudiziali autonome e causalmente necessarie. Il Tribunale richiama le Sezioni Unite penali sulla regolazione delle spese di parte civile nel rito (Cass. pen., Sez. U., n. 16403/2024). Cita anche, in diversa fattispecie, la distinzione delle Sezioni Unite civili tra spese processuali ex art. 91 c.p.c. e spese stragiudiziali risarcibili come danno emergente (Cass. civ., Sez. U., n. 24699/2026), precisando che non riguarda direttamente il difensore penale.
Sul fronte della manleva, il Tribunale ha tenuto indenne la società dal danno non patrimoniale e dalla quota di spese che dovrà effettivamente pagare, con interessi dal singolo pagamento. Non ha riconosciuto la rivalutazione, trattandosi di credito di valuta senza prova di un maggior danno. Ha ritenuto ammissibile ma infondata la domanda ex art. 96 c.p.c. del terzo chiamato: può essere proposta anche all’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. civ., sez. III, n. 14911/2018), ma la mala fede o la colpa grave non si desumono dalla sola infondatezza parziale (Cass. civ., sez. III, n. 19948/2023).
Le spese seguono la soccombenza reciproca parziale. Nei rapporti con l’attrice è compensato un terzo e i restanti due terzi sono a carico dei convenuti in solido, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Nei rapporti tra società e dipendente è compensato un quarto e tre quarti sono a carico del dipendente, in ragione della qualificazione giuridica diversa da quella prospettata e della domanda accolta solo in parte.
Per il professionista le indicazioni sono due. Chi assiste l’intermediario deve costruire la rivalsa su artt. 2049 e 2055 c.c., allegando preposizione, illecito, pagamento ed esborso, e provare l’importo effettivo senza appoggiarsi al capo d’imputazione. Chi assiste il cliente può contare sull’accertamento civile autonomo, ma deve tenere conto che l’importo penale non si trasferisce automaticamente nel giudizio civile.
