Corte d’Appello di Bologna, n. 1927/2026: confermato il rigetto della domanda risarcitoria contro la RSA per mancata prova del nesso causale specifico.
Una lunga sequenza di episodi critici nella gestione assistenziale di un paziente anziano – terapie sospese senza motivo, un’infezione trascurata, manovre invasive senza consenso – può apparire, presa nel suo insieme, una prova evidente di malpractice. La Corte d’Appello di Bologna smonta questa impressione con un principio metodologico netto: la gravità complessiva di una vicenda clinica, per quanto documentata e ricostruita nel dettaglio, non sostituisce la prova del nesso causale specifico fra ciascuna condotta contestata e il singolo danno di cui si chiede il risarcimento. Confondere l’inadempimento con la causalità, ricorda la Corte richiamando un consolidato orientamento della Cassazione, è un errore di impostazione che condanna la domanda fin dalla sua costruzione argomentativa.
La vicenda processuale
La controversia trae origine dal decesso di un anziano ospite di una residenza per anziani, sopravvenuto circa due anni dopo l’insorgenza di una serie di criticità assistenziali contestate dai figli. Questi ultimi, agendo sia in proprio sia quali eredi, avevano convenuto in giudizio la struttura chiedendo la risoluzione del contratto di assistenza per inadempimento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per un importo complessivo superiore al milione di euro.
Gli attori lamentavano una serie di episodi verificatisi durante la degenza: la somministrazione di un farmaco antidepressivo senza consenso e senza indicazione specialistica, l’interruzione ingiustificata di una terapia, il ritardo nella diagnosi di una grave infezione urinaria – trattata per mesi con il solo paracetamolo nonostante ripetuti episodi febbrili – e la mancata somministrazione tempestiva dell’antidoto in presenza di un grave scompenso della coagulazione, che avrebbe condotto a un’emorragia massiva con ricovero d’urgenza in codice rosso. A questo si aggiungevano contestazioni relative a manovre rettali eseguite senza consenso, un successivo episodio di polmonite da inalazione, casi di malnutrizione e la sottoposizione a nutrizione artificiale tramite gastrostomia percutanea, proseguita per due anni fino al decesso.
Il Tribunale di primo grado, all’esito di una CTU medico-legale, rigettava sostanzialmente la domanda, riconoscendo unicamente un modesto risarcimento per il danno biologico temporaneo collegato al solo episodio della rettorragia, e condannava gli attori alle spese di lite. Avverso tale pronuncia veniva proposto appello articolato in sette motivi, imperniati principalmente sulla presunta nullità della CTU per contraddittorietà e incompletezza, sull’erronea adesione del giudice alle sue conclusioni e sull’omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali, oltre che su distinte doglianze relative al consenso informato, alla risoluzione contrattuale e al regime delle spese.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La decisione si fonda sul combinato disposto degli artt. 1218 e 1453 c.c.. in tema di responsabilità contrattuale e risoluzione per inadempimento, letti alla luce dell’art. 2697 c.c.. sul riparto dell’onere probatorio. Sul piano processuale, la Corte richiama gli artt. 61, 191, 195, 196 e 201 c.p.c.. in materia di consulenza tecnica d’ufficio, nonché gli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.. quanto alla valutazione delle prove e all’obbligo di motivazione.
Gli istituti giuridici coinvolti
Un primo profilo affrontato riguarda i requisiti di specificità dell’atto di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c… La Corte rileva come le censure proposte, per quanto analiticamente scomposte per singoli episodi, restino sostanzialmente ripetitive delle allegazioni già formulate in primo grado, senza colmare la carenza originaria: l’assenza di una compiuta illustrazione del nesso causale specifico tra le singole condotte contestate e l’esito complessivo della vicenda clinica.
Quanto alla contestata nullità della CTU, la Corte ribadisce che si tratta di vizio da valutarsi in termini rigorosamente tecnico-giuridici, e non quale strumento per rimettere in discussione, sotto mentite spoglie, conclusioni già confutate nel contraddittorio tra i consulenti di parte e i CTU. Nel caso di specie, la Corte esclude qualunque violazione del contraddittorio tecnico o esondazione dal perimetro del quesito, qualificando le censure come mero dissenso rispetto alle conclusioni peritali.
Il principio guida: causalità e inadempimento non sono la stessa cosa
Ma cosa deve dimostrare, in concreto, chi agisce contro una struttura sanitaria per una serie di episodi critici verificatisi durante un lungo ricovero? È il nodo su cui la Corte costruisce l’intera motivazione. Richiamando espressamente un principio elaborato dalla Cassazione (Cass. civ., n. 28991/2019), la Corte chiarisce che identificare causalità e inadempimento è corretto solo nello schema classico delle obbligazioni di dare o di fare. Nel diverso ambito del facere professionale sanitario, invece, la causalità materiale richiede un autonomo accertamento della riconducibilità dello specifico evento dannoso alla specifica condotta: il danneggiato ha l’onere di provare, e non di allegare soltanto, anche mediante presunzioni, il nesso tra la condotta e l’aggravamento della situazione patologica.
Applicando questo criterio, la CTU aveva individuato come unico episodio effettivamente collegabile a una condotta sanitaria censurabile quello della rettorragia dell’ottobre 2015, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea totale limitato ai diciassette giorni di degenza ospedaliera. Per ogni altro profilo – inclusa la necessità della nutrizione artificiale, che gli appellanti attribuivano all’emorragia – i consulenti avevano escluso qualsiasi nesso causale, ricondotto piuttosto a una condizione di disfagia già presente da mesi, in un quadro di demenza vascolare e pluripatologia degenerativa antecedente al ricovero stesso.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Corte ha rigettato integralmente l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Sul piano metodologico, ha osservato che l’errore di fondo della prospettazione attorea consisteva nel costruire il thema decidendum non già sull’accertamento puntuale del nesso causale tra singoli episodi e specifici pregiudizi, ma su un impianto argomentativo diffuso, teso a rappresentare la vicenda complessiva del ricoverato come sintomo di una gestione sanitaria negligente nel suo insieme.
Quanto al merito medico-legale, la Corte ha ripercorso analiticamente le conclusioni della CTU, evidenziando come la disfagia fosse un sintomo già documentato da mesi prima dell’evento emorragico, riconducibile alla demenza vascolare di cui il paziente era affetto sin da tempo precedente al ricovero presso la struttura. La confusione lessicale lamentata dagli appellanti tra i termini disartria e disfagia veniva chiarita dai consulenti: il primo termine si riferiva ai postumi di un pregresso ictus, il secondo alla documentata difficoltà di deglutizione, riscontrata nelle schede di valutazione infermieristica ben prima della rettorragia. La gastrostomia percutanea, lungi dal rappresentare una conseguenza dell’emorragia, aveva contribuito – secondo le conclusioni peritali condivise dalla Corte – a prolungare la sopravvivenza del paziente, altrimenti esposto a malnutrizione.
Anche le domande risarcitorie proposte iure proprio dai figli per danno riflesso sono state respinte, difettando la prova sia di un pregiudizio biologico psichico autonomo, sia del nesso causale tra la sofferenza lamentata e l’operato della struttura, dovendosi piuttosto ricondurre tale sofferenza alla naturale evoluzione delle patologie del congiunto. La Corte ha altresì escluso la sussistenza di un danno da violazione del consenso informato, non avendo gli appellanti dimostrato né il rifiuto che il paziente avrebbe opposto se correttamente informato, né una scelta terapeutica alternativa. Infine, ha confermato il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale, ritenendo che gli inadempimenti eventualmente accertati non raggiungessero la soglia di non scarsa importanza richiesta dall’art. 1455 c.c.., anche alla luce della scelta degli stessi ricorrenti di proseguire il rapporto contrattuale sino al termine, senza mai eccepire l’inadempimento come causa di risoluzione.
Quanto alle spese, la Corte ha confermato la valutazione di soccombenza sostanziale a carico degli appellanti, rilevando come la proposta conciliativa avanzata dal giudice di primo grado – e da questi respinta – assumesse rilievo proprio in ragione della sproporzione tra l’esito effettivo del giudizio e l’entità della pretesa azionata.
