Infezione nosocomiale e responsabilità dell’ospedale: la struttura risponde se non prova l’applicazione dei protocolli al caso specifico

Trib. Catania, V Sez. Civ., n. 2173/2026: l’ospedale non si libera producendo solo procedure aziendali generali; la prova liberatoria esige la dimostrazione dell’applicazione al caso concreto.

Un paziente viene operato al ginocchio e contrae una grave infezione nosocomiale. Negli anni successivi subisce quattro ricoveri, viene sottoposto a lavaggi artroscopici e alla fine riceve una protesi cementata. Il ginocchio non torna mai come prima. Il nosocomio si difende producendo i propri manuali aziendali di prevenzione. Non basta. Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 2173/2026, condanna la struttura sanitaria al risarcimento di [OMISSIS], affermando che i protocolli generali non integrano la prova liberatoria che la giurisprudenza richiede in materia di infezioni nosocomiali: occorre dimostrare la specifica applicazione di ciascuna misura preventiva nel caso trattato. La pronuncia è rilevante anche per il profilo liquidatorio: il Tribunale di Catania applica per la prima volta in via indiretta la Tabella Unica Nazionale del D.P.R. n. 12/2025 a un sinistro del 2013, in forza del principio enunciato da Cass. SU n. 8630/2026.

La vicenda processuale

Il paziente, autotrasportatore della provincia di Catania, ha subito nel 2013 un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro presso l’U.O.C. di Ortopedia del presidio ospedaliero di Biancavilla. Al momento delle dimissioni – a soli due giorni dall’operazione – la cartella clinica riportava già una diagnosi di «sospetta complicazione settica in esiti di ricostruzione LCA». Nei mesi successivi l’infezione non ha ceduto: il paziente ha effettuato tre ulteriori ricoveri nella stessa struttura, subendo un intervento di rimozione della vite e lavaggio artroscopico e poi una sinovectomia con adesiolisi. Le indagini strumentali del 2014 hanno documentato il marcato rimaneggiamento strutturale articolare, la degenerazione del LCA ricostruito e una grave osteopenia.

Con atto di citazione del 2023 il paziente ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria, deducendone la responsabilità per l’infezione nosocomiale contratta e chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti. La struttura si è costituita opponendosi. Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio medico-collegiale, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale e si fonda sul contratto di spedalità: con esso l’ente si obbliga a fornire al paziente una prestazione sanitaria complessa, comprendente la predisposizione degli spazi, del personale e delle attrezzature. In caso di inadempimento – proprio o dei propri ausiliari – risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c.. L’art. 1228 c.c. stabilisce che il debitore risponde dei fatti dolosi e colposi di tutti coloro di cui si avvale nell’esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che li lega alla struttura. La legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) ha codificato questi principi per i fatti successivi alla propria entrata in vigore; per i fatti anteriori – come nel caso di specie, risalente al 2013 – continua ad applicarsi la disciplina previgente ricavata dagli artt. 1218 e 1228 c.c. in combinato disposto, come confermato da Cass. civ. Sez. III, n. 28990/2019.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il regime probatorio nelle infezioni nosocomiali è articolato in modo asimmetrico. Al paziente spetta la prova del nesso causale tra l’aggravamento della condizione patologica e la condotta del sanitario. Alla struttura compete invece la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione, ovvero la dimostrazione della causa imprevedibile e inevitabile dell’inadempimento. In questo specifico contesto, Cass. civ. n. 4864/2021 ha fissato un elenco puntuale e vincolante degli oneri probatori: la struttura deve dimostrare non solo l’adozione formale di protocolli – disinfezione, sterilizzazione, smaltimento rifiuti, qualità dell’aria, sorveglianza microbiologica – ma anche la loro concreta applicazione nel caso trattato, secondo i criteri temporale, topografico e clinico.

Il principio guida: protocolli generali non bastano

La produzione di procedure aziendali generali per la prevenzione delle infezioni ospedaliere non integra la prova liberatoria richiesta. Il discrimine è tra l’adozione formale di un sistema di prevenzione – che ogni struttura accreditata possiede – e la sua effettiva attuazione nel percorso clinico specifico del paziente. Ma come si dimostra quest’ultima? Occorrono documenti e registrazioni che attestino, per il caso concreto e con riferimento temporale preciso, l’esecuzione di ciascuna misura preventiva: dall’orario delle attività di disinfezione alla sorveglianza microbiologica, dalla gestione della biancheria alla qualità dell’aria del reparto operatorio. In assenza di questa documentazione specifica, la struttura rimane esposta alla presunzione di inadempimento.

La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato la struttura sanitaria al risarcimento di [OMISSIS], oltre rivalutazione e interessi compensativi come in parte motiva.

La CTU medico-collegiale ha accertato inadempienze nel monitoraggio clinico del paziente nel corso dei ricoveri: i sanitari hanno mantenuto un atteggiamento eccessivamente attendista, limitandosi a un sospetto diagnostico senza procedere a indagini microbiologiche approfondite che avrebbero consentito di indicare una terapia antibiotica adeguata. Un corretto iter diagnostico-terapeutico avrebbe certamente potuto impedire la progressione della malattia. Gli esiti attuali – dissesto anatomo-funzionale all’arto inferiore destro, artrofibrosi trattata con artroprotesi cementata – configurano un danno biologico permanente nella misura del 18%.

Sul piano probatorio, la struttura si è limitata a produrre la documentazione relativa alle proprie procedure aziendali per la prevenzione delle infezioni. Il Tribunale ha ritenuto tale produzione insufficiente: si trattava di atti generali, privi di qualsiasi riscontro sulla loro specifica applicazione al caso clinico in esame.

Per la liquidazione del danno, il Tribunale ha applicato la Tabella Unica Nazionale del D.P.R. n. 12/2025 in via indiretta, in forza del principio enunciato da Cass. SU n. 8630 del 7 aprile 2026: la T.U.N. costituisce parametro della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. e trova applicazione generalizzata anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e non riconducibili alla circolazione stradale. Il danno biologico permanente è stato quantificato applicando il valore punto base aggiornato al D.M. 16 luglio 2024, il coefficiente moltiplicatore corrispondente al grado di invalidità del 18% e il demoltiplicatore anagrafico, giungendo a un importo di [OMISSIS]. Il danno morale è stato liquidato nella misura media del 50% del biologico, pari a [OMISSIS]. Al risarcimento biologico e morale si aggiunge la liquidazione dell’invalidità temporanea nelle sue varie componenti – assoluta e parziale – per un importo complessivo di [OMISSIS]. Nessuna personalizzazione è stata riconosciuta, non essendo stati dedotti e provati pregiudizi specifici ulteriori rispetto a quelli compresi nella liquidazione tabellare.

Studio Legale Montinaro