Trib. Milano, n. 5603/2026: rigettata la domanda risarcitoria per la caduta di un albero, esclusa la responsabilità del datore di lavoro e della locataria del veicolo.
Non basta invocare la responsabilità del datore di lavoro per i danni causati da un dipendente: occorre prima dimostrare che quel dipendente abbia commesso un fatto illecito. Lo ribadisce il Tribunale di Milano in una sentenza che affronta il tema della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. in un caso di infortunio sul lavoro causato dalla caduta di un albero. Il lavoratore, colpito mentre scendeva da un autocarro aziendale parcheggiato in un parco pubblico, aveva chiesto il risarcimento sia al datore di lavoro sia alla società locataria del mezzo in leasing. Il giudice ha respinto integralmente la domanda, chiarendo un principio spesso frainteso nella prassi. La responsabilità oggettiva del committente presuppone sempre, come condizione preliminare, la prova rigorosa dell’illecito del preposto.
La vicenda processuale
Il lavoratore conveniva in giudizio la propria datrice di lavoro e la società locataria in leasing dell’autocarro aziendale, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro avvenuto nel 2022 all’interno di un parco pubblico di Milano. Un albero di alto fusto era caduto sull’autocarro mentre l’attore si apprestava a scendere dal mezzo, condotto da un collega di lavoro.
L’iter processuale ha attraversato diverse fasi preliminari. L’atto di citazione originario era stato dichiarato nullo per carenza delle circostanze di fatto richieste dall’art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.., con assegnazione di termine perentorio per la rinnovazione. Il giudice aveva inoltre rigettato l’istanza dell’attore di autorizzare la chiamata in causa del conducente dell’autocarro, ritenendolo non litisconsorte necessario. Una volta rinnovata la citazione, una delle convenute rimaneva contumace.
In sede di trattazione, l’attore veniva invitato a chiarire il fondamento delle proprie domande: nei confronti della datrice di lavoro, la responsabilità è stata ricondotta all’art. 2049 c.c.., per il fatto illecito del collega conducente; nei confronti della società locataria, alla responsabilità da circolazione stradale ex art. 2054 c.c… Il giudice dichiarava incapace a testimoniare il collega indicato come teste, ravvisandone un interesse personale nella causa, e rigettava anche l’istanza di CTU medico-legale. All’udienza di discussione orale, celebrata da remoto ai sensi dell’art. 127-bis c.p.c.., il Tribunale pronunciava sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La decisione ruota attorno a due disposizioni distinte, applicate alle due diverse posizioni processuali. Nei confronti della datrice di lavoro rileva l’art. 2049 c.c.., che pone a carico di padroni e committenti una responsabilità oggettiva per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni. Nei confronti della società locataria del veicolo in leasing rileva invece l’art. 2054 c.c.., che disciplina la responsabilità presuntiva da circolazione di veicoli. Il Tribunale ha tenuto nettamente separate le due fattispecie, sottolineando come l’attore avesse imputato alle due convenute titoli di responsabilità autonomi e non sovrapponibili.
Gli istituti giuridici coinvolti: la responsabilità del committente
Il cuore della motivazione riguarda la corretta ricostruzione della responsabilità ex art. 2049 c.c… Il giudice ha ricordato che si tratta di una responsabilità oggettiva, che prescinde dal dolo o dalla colpa del datore di lavoro, ma che rimane comunque ancorata a un presupposto indefettibile: la prova dell’illecito del preposto. Tale illecito, per essere configurabile, richiede a sua volta la dimostrazione di tutti gli elementi della fattispecie aquiliana di cui all’art. 2043 c.c..: il fatto, il danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo del danneggiante. Sul punto il Tribunale ha richiamato l’orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui “Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare, rispetto a quelli in presenza dei quali secondo la norma è configurabile quella responsabilità, è la dimostrazione dell’esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo” (Cass. Sez. III, sent. n. 4742 del 2005 e Cass. Sez. III, sent. n. 10757 del 2016).
Il principio guida: onere probatorio e responsabilità oggettiva del datore di lavoro
Ma cosa succede se manca la prova della colpa del dipendente? Il principio applicato dal Tribunale è netto: in assenza della dimostrazione dell’illecito del preposto, la responsabilità oggettiva del datore di lavoro non può nemmeno essere esaminata, perché ne difetta il presupposto logico-giuridico. Nel caso di specie, il conducente dell’autocarro aveva parcheggiato regolarmente il mezzo davanti al cancello di una struttura all’interno del parco, per svolgere lavori di manutenzione, a una distanza di circa dieci metri dall’albero poi caduto. Il giudice ha escluso che tale condotta integrasse gli estremi dell’ingiustizia e dell’illiceità, non risultando provato né un comportamento imprudente riconducibile al conducente né la prevedibilità, in quelle circostanze di tempo e di luogo, di un imminente pericolo di crollo. Ne discende che grava sull’attore, e non sul convenuto, l’onere di provare colpa o dolo del dipendente, quale condizione per accedere alla tutela oggettiva prevista dalla norma.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande proposte dall’attore, escludendo sia la responsabilità della datrice di lavoro sia quella della società locataria del veicolo. Quanto alla prima posizione, il giudice ha ritenuto che mancasse la prova, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, di un fatto illecito riconducibile al dipendente conducente, condizione preliminare e indefettibile per l’applicazione dell’art. 2049 c.c… Ha inoltre escluso che potesse assumere rilievo la generica allegazione secondo cui la datrice di lavoro avrebbe dovuto astenersi dall’inviare i propri dipendenti nel parco in condizioni meteorologiche avverse, non risultando provato alcun pericolo imminente al momento dei fatti.
Quanto alla posizione della società locataria, il giudice ha ritenuto superata anche la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c.., poiché il sinistro non è dipeso da una condotta colposa, effettiva o presunta, del conducente, bensì da un evento – la caduta dell’albero – qualificato come imprevedibile e inevitabile nelle circostanze concrete, eventualmente riconducibile alla responsabilità di soggetti rimasti estranei al giudizio.
Il Tribunale ha altresì escluso la responsabilità aggravata dell’attore ai sensi dell’art. 93, comma 3, c.p.c.., non risultando provato il dolo o la colpa grave nella proposizione della domanda, neppure sulla base del verbale di conciliazione sindacale versato in atti. Sul piano delle spese processuali, la soccombenza dell’attore ha comportato la condanna alla rifusione delle spese in favore della datrice di lavoro, liquidate in [OMISSIS] oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, mentre le spese sono state dichiarate non ripetibili nei confronti della società rimasta contumace.
