Responsabilità avvocato perdita di chance: quando si risarcisce l’intero risultato

Trib. Rimini, n. 458/2026: l’avvocato che non iscrive a ruolo la causa risponde per intero se il risultato favorevole era certo, per chance se restava incerto.

Un cliente scopre, dopo anni di rassicurazioni, che nessuna delle sue cause è mai stata iscritta a ruolo. Il caso della responsabilità avvocato perdita di chance si gioca tutto su una domanda apparentemente semplice ma tecnicamente insidiosa: cosa ha perso davvero il cliente, il diritto al risarcimento o soltanto la possibilità di ottenerlo? Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 458/2026, offre una risposta articolata, distinguendo caso per caso tra le tre vicende affidate al professionista rimasto inerte. La responsabilità avvocato perdita di chance non è una categoria unica e indifferenziata: il giudice deve verificare, controversia per controversia, se il risultato finale fosse ragionevolmente certo oppure oggettivamente incerto. Solo nel primo caso si risarcisce l’intero pregiudizio. Una materia che tocca ogni professionista del contenzioso, perché ridefinisce i confini tra causalità e liquidazione del danno nella malpractice forense.

La vicenda processuale

Un cliente ha conferito a un legale l’incarico di seguire tre distinte controversie: una domanda risarcitoria per un sinistro stradale del 2004, un’analoga richiesta per un sinistro del 2005 in cui la controparte aveva ammesso l’integrale responsabilità, e un’azione per la rimozione di ponteggi installati dai vicini senza autorizzazione. Per tutti e tre i procedimenti l’assistito aveva ricevuto rassicurazioni, anche via messaggio, circa l’avvenuta instaurazione e lo stato di avanzamento delle cause. Solo recandosi personalmente in cancelleria, anni dopo, l’attore ha scoperto che nessuna delle tre cause era mai stata iscritta a ruolo. Dopo la revoca del mandato e la mancata restituzione della documentazione, l’assistito ha citato in giudizio il professionista, chiedendo sia il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto di difesa ex art. 2043 c.c., sia la risoluzione del contratto di patrocinio per inadempimento ex art. 1218 c.c., sia il risarcimento patrimoniale per la perdita delle tre azioni mai promosse, quantificato complessivamente in oltre 143.000 euro. Il convenuto è rimasto contumace per l’intero giudizio. In sede istruttoria è stato disposto interrogatorio formale del professionista, che non si è mai presentato a renderlo, e un ordine di esibizione della documentazione relativa alle pratiche, rimasto anch’esso senza seguito.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il rapporto tra cliente e difensore è stato ricondotto al contratto d’opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c., con le specificità dettate dagli artt. 82-87 c.p.c. in materia di procura alle liti. Rilevano inoltre l’art. 1176, comma 2, c.c., che impone la diligenza qualificata del professionista, e l’art. 1218 c.c. quale fondamento della responsabilità per inadempimento. Sul versante extracontrattuale viene in gioco l’art. 2043 c.c., invocato dall’attore in relazione alla lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.. Per la quantificazione del danno trovano applicazione gli artt. 1226 e 2056 c.c., che disciplinano la liquidazione equitativa.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il tribunale ha innanzitutto escluso il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, richiamando l’orientamento secondo cui la responsabilità aquiliana presuppone la lesione di una situazione giuridica autonoma, che preesiste e opera indipendentemente dal contratto. Il diritto di difesa, pur trovando fondamento diretto nell’art. 24 Cost., diventa nel rapporto con il difensore l’interesse sostanziale che il contratto di patrocinio è destinato a realizzare: la sua compromissione integra quindi un inadempimento contrattuale, non un fatto illecito autonomo. Sulla domanda di risoluzione, il giudice ha richiamato il principio secondo cui «il recesso dell’avvocato dal mandato è sempre liberamente esercitabile» e specularmente il cliente conserva il potere di revoca senza limiti, con la conseguenza che, una volta intervenuta la revoca – come nel caso di specie, documentata da raccomandata del maggio 2024 – il contratto risulta già sciolto: difetta quindi l’interesse a una pronuncia costitutiva di risoluzione, pur restando impregiudicato l’accertamento dell’inadempimento e delle sue conseguenze risarcitorie.

Il principio guida: perdita di chance o perdita del risultato finale

Qui si concentra il cuore della decisione. Il tribunale distingue nettamente le due figure di danno: la perdita di chance ricorre quando il risultato finale resta oggettivamente incerto, e ciò che si perde è la possibilità concreta di conseguirlo; la perdita del risultato finale ricorre invece quando il giudizio controfattuale, condotto secondo il criterio del «più probabile che non», consente di affermare con adeguato grado di certezza che l’esito favorevole si sarebbe realizzato. Ma come distingue in concreto il giudice le due ipotesi quando manca ogni possibilità di accertamento diretto, essendo la causa mai stata instaurata? Nel caso del sinistro del 2005, il tribunale ha valorizzato la dichiarazione della stessa controparte, che aveva riconosciuto la propria esclusiva responsabilità nel sinistro non avendo rispettato un segnale di arresto: elemento che ha superato la presunzione di pari responsabilità dell’art. 2054, comma 2, c.c. e ha permesso di liquidare l’intero risultato perduto. Nel caso del sinistro del 2004, invece, l’assenza di documentazione idonea a ricostruire la dinamica del sinistro – nonostante l’ordine di esibizione rimasto senza esito – ha impedito un giudizio prognostico affidabile, imponendo la liquidazione secondo il più contenuto criterio della chance perduta.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il tribunale ha respinto la domanda ex art. 2043 c.c., qualificando l’intera vicenda come inadempimento contrattuale, e ha dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione per sopravvenuto difetto di interesse. Ha invece accertato la responsabilità professionale per inadempimento con riguardo a tutti e tre gli incarichi, valorizzando ai sensi dell’art. 232 c.p.c. la reiterata mancata comparizione del convenuto all’interrogatorio formale, unita alla documentazione prodotta dall’attore – pagamenti, messaggi, bozze di atti di citazione mai depositate. Sul piano risarcitorio, tuttavia, l’esito è stato differenziato per ciascuna vicenda. Per il sinistro del 2005, accertata la responsabilità esclusiva della controparte, il danno è stato liquidato per intero secondo le Tabelle milanesi vigenti nel 2009 – anno individuato come termine presumibile di definizione del giudizio se tempestivamente instaurato nel 2005 – per un importo di 56.595,95 euro, al netto dell’acconto già percepito dall’assicurazione. Per il sinistro del 2004, mancando elementi sufficienti a ricostruire la dinamica dell’incidente, il danno è stato liquidato equitativamente come perdita di chance in 3.500,00 euro, ben inferiore alla richiesta originaria. Per la terza vicenda, relativa ai ponteggi, il tribunale ha invece rigettato integralmente la domanda risarcitoria: l’inadempimento professionale risultava accertato, ma l’attore non aveva prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa sostanziale verso i vicini, né a consentire una valutazione anche solo probabilistica delle possibilità di successo. Il tribunale ha così ribadito che l’accertamento dell’inadempimento del legale non esonera il cliente dall’onere di provare il danno conseguenza, pena il rigetto della domanda risarcitoria pur in presenza di una condotta professionale gravemente colposa. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’accoglimento parziale delle domande e del rigetto di quelle relative alla responsabilità extracontrattuale e alla risoluzione contrattuale.

Studio Legale Montinaro