Trib. Arezzo, n. 546/2026: accolta l’azione della clinica verso il chirurgo e dichiarata nulla la clausola di manleva.
Quando una clinica privata paga il danneggiato per l’errore di un chirurgo libero professionista, la rivalsa struttura sanitaria nei confronti del medico è automatica? No. Il Tribunale di Arezzo ha tenuto separati i due piani. Verso il paziente, struttura e sanitario rispondono in solido. Nei rapporti interni, la rivalsa struttura sanitaria segue l’art. 9 della legge 24/2017, che la riserva ai casi di dolo o colpa grave, e non una clausola contrattuale di manleva, dichiarata nulla d’ufficio. Il provvedimento merita attenzione per due ragioni: applica al medico non dipendente la disciplina della rivalsa senza il massimale previsto per altre categorie, e si appoggia a un recente arresto di legittimità. Si ripercorrono la vicenda, il quadro normativo e il ragionamento del giudice, per capire quando la rivalsa struttura sanitaria può essere accolta per l’intero.
La vicenda processuale
Nel 2019 un atleta professionista, reduce da plurimi episodi di lussazione della spalla, si sottopose presso una casa di cura in provincia di Arezzo a un intervento di stabilizzazione con tecnica Latarjet. L’operatore era un chirurgo che lavorava nella struttura in regime libero-professionale. Secondo il ricorso, dopo la dimissione persistevano febbre e dolore, senza che il chirurgo ravvisasse complicanze, e la terapia antibiotica era iniziata solo su iniziativa del medico curante. Una TAC evidenziò una pseudoartrosi del frammento glenoideo anteriore, collocato in posizione anomala rispetto alla superficie glenoidea. A distanza di appena due mesi dal primo atto operatorio il paziente affrontò, a pagamento, un secondo intervento di revisione presso una struttura universitaria in provincia di Modena, che ottenne la stabilità articolare.
Nel 2023 il danneggiato ha promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nei confronti della struttura, del chirurgo e delle compagnie assicurative, e il collegio peritale ha depositato la relazione nel 2024. Sulla base di quella consulenza il paziente ha poi agito con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale e delle spese mediche per un importo complessivo di [OMISSIS], oltre al rimborso delle spese di consulenza.
La struttura si è costituita nel 2024 chiedendo il rigetto della domanda. Nei confronti del chirurgo ha proposto domanda riconvenzionale trasversale di manleva, fondata sull’art. 3, lett. c), del contratto d’opera intellettuale e, in via subordinata, sull’art. 9, comma 1, della legge 24/2017. Il medico, pur regolarmente citato, è rimasto contumace. La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., all’esito dell’udienza cartolare del 2026.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il Tribunale muove dall’applicabilità ratione temporis della legge 24/2017, in vigore dal 2017, perché l’intervento risale al 2019. L’art. 7, comma 3, dispone che l’esercente la professione sanitaria risponda del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Nel caso concreto non risultava né allegata né provata una simile obbligazione del chirurgo, sicché il regime applicabile è quello extracontrattuale, con onere a carico del danneggiato di provare evento lesivo, nesso causale e colpa.
Per il nesso il giudice richiama la regola del «più probabile che non», ribadita da Cass. civ., Sez. III, n. 13872/2020, secondo cui si sceglie la ricostruzione che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma. Sul fronte della struttura valgono invece gli artt. 1218 e 1228 c.c.. La pluralità di responsabili porta all’art. 2055 c.c., agli artt. 1292 e 1294 c.c. e a Cass. civ., Sez. un., n. 13143/2022, per la quale la solidarietà prescinde dalla diversità dei titoli, contrattuale ed extracontrattuale, purché unico sia il fatto dannoso. Il riparto interno passa infine dall’art. 1299 c.c..
Gli istituti giuridici coinvolti
Il rapporto tra paziente e casa di cura ha fonte nel contratto atipico di spedalità, un contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi verso il terzo. Ne discendono obblighi che vanno oltre quelli alberghieri e comprendono la messa a disposizione di personale medico, paramedico e attrezzature. La responsabilità della struttura ha quindi natura contrattuale e può derivare dall’inadempimento del sanitario, anche senza lavoro subordinato, purché la prestazione si inserisca nella sua organizzazione. Il giudice richiama Cass. civ., n. 18610/2015 e precisa che non rileva la scelta del medico da parte del paziente. L’esistenza del contratto non era stata contestata in modo specifico, circostanza valorizzata ex art. 115, comma 1, c.p.c. con rinvio a Cass. civ., Sez. I, n. 31837/2021.
Un secondo istituto è il danno iatrogeno differenziale, cioè la quota di pregiudizio riconducibile soltanto all’errore medico e non alla patologia preesistente. Tra i tre orientamenti formatisi sulla sua monetizzazione, il Tribunale segue quello consolidato in Cass. civ., Sez. III, n. 26117/2021 e Cass. civ., n. 18442/2023. Si monetizza l’invalidità complessiva, si monetizza quella che sarebbe comunque residuata, si sottrae il secondo importo dal primo.
La rivalsa struttura sanitaria si fonda sul dolo o sulla colpa grave
Il cuore della decisione sta nel rapporto interno tra struttura e sanitario. L’art. 9, comma 1, della legge 24/2017 consente la rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria «solo in caso di dolo o colpa grave». Il Tribunale, richiamando Cass. civ., Sez. III, n. 9949/2026, ne afferma la natura di disciplina speciale e inderogabile, applicabile anche al medico libero professionista che opera tramite l’organizzazione della struttura. Restano così escluse sia le clausole di manleva incompatibili con il limite legale, sia i criteri di riparto fondati sulle regole codicistiche dei condebitori solidali. La ratio sta nel bilanciare il rischio organizzativo, che grava sulla struttura, con una responsabilità del sanitario circoscritta ai casi di maggiore gravità.
La colpa grave, secondo la stessa pronuncia, può consistere in un errore grossolano, in una palese violazione delle linee guida o delle buone pratiche, oppure in una imperizia qualificata, cioè in uno scostamento marcato dalle regole tecniche della disciplina. Ma una clausola contrattuale può estendere la rivalsa anche alla colpa lieve? No, perché il patto che lo prevede è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., e la nullità è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c..
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha dichiarato la responsabilità solidale della casa di cura, a titolo contrattuale ex artt. 1218 ss. c.c., e del chirurgo, a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., liquidando il danno complessivo in [OMISSIS], già rivalutato, oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata dall’evento alla decisione. I resistenti sono stati condannati in solido al pagamento e alle spese di lite, sia dell’accertamento tecnico preventivo sia del giudizio di merito, con le spese di consulenza d’ufficio poste definitivamente a loro carico. È stata rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c.. Sulla domanda trasversale, il giudice ha dichiarato d’ufficio la nullità del patto di manleva e ha accolto la rivalsa ex art. 9 della legge 24/2017, condannando il medico a rimborsare alla struttura quanto questa pagherà al danneggiato in esecuzione della sentenza.
Sul piano dell’an debeatur, la consulenza espletata in sede preventiva ha fornito gli elementi per ritenere provati evento lesivo, nesso causale e colpa del chirurgo. Il collegio peritale aveva individuato un errore procedurale nel mal posizionamento e nell’inefficace tenuta dei mezzi di sintesi, tale da impedire la chiusura della breccia capsulare, distinguendolo da una complicanza imprevedibile o inevitabile. Per la casa di cura, invece, nessun inadempimento diretto è emerso dalla relazione. Il Tribunale non si ferma qui. Poiché il medico operava all’interno dell’organizzazione della struttura in forza di un contratto di collaborazione, la clinica risponde in via indiretta dell’inadempimento del sanitario, e la ripartizione delle quote tra i due condebitori diventa irrilevante verso il danneggiato. Rileva soltanto nella domanda trasversale.
Il passaggio che più interessa il professionista riguarda la clausola del contratto d’opera intellettuale, con cui il medico si impegnava a rilevare indenne la struttura per ogni fatto od omissione a lui imputabile. Su quella pattuizione la clinica aveva costruito, in via principale, la pretesa di manleva. Il giudice la dichiara nulla per contrasto con l’art. 9, comma 1, che non ha carattere dispositivo e non consente alle parti di trasferire sul medico conseguenze patrimoniali per ipotesi diverse dal dolo o dalla colpa grave, in linea con Cass. civ., Sez. III, n. 9949/2026. Un patto esteso anche alla colpa lieve, osserva il Tribunale, elude l’impianto della riforma del 2017 e inverte l’allocazione del rischio clinico che il legislatore ha predeterminato.
Caduta la clausola, la rivalsa regge comunque sull’art. 9. Il Tribunale ritiene integrata la colpa grave sulla base della consulenza, che ha descritto errori di esecuzione non riconducibili a complicanze, tali da rendere l’intervento privo di utilità e da imporre un secondo atto chirurgico più invasivo. Ne deduce uno scostamento marcato dalle regole tecniche dell’ortopedia, ossia quella imperizia qualificata di cui parla la richiamata Cass. civ., Sez. III, n. 9949/2026. A conferma, il giudice valorizza anche la contumacia del medico, regolarmente citato, che lascia verosimilmente pensare all’assenza di argomenti difensivi.
Restava da stabilire la misura della rivalsa. L’art. 9, comma 6, limita l’importo al triplo del maggior reddito professionale, ma esclude il tetto per gli esercenti indicati dall’art. 10, comma 2, tra cui chi presta la propria opera nella struttura in regime libero-professionale. Il contratto d’opera del 2019, prodotto dalla clinica, documentava proprio questa posizione. Il limite quantitativo non opera, e la domanda è stata accolta per l’intero.
Un ultimo punto mostra come il giudice tratti la consulenza. I periti avevano ritenuto rimborsabili solo le spese successive al primo intervento, perché quello iniziale sarebbe stato comunque necessario. Il Tribunale si discosta, qualificando la perimetrazione del danno risarcibile ex art. 1223 c.c. come una quaestio iuris riservata al magistrato (il peritus peritorum, scrive la sentenza), e riconosce anche l’esborso per l’operazione eseguita male, perché priva di utilità per il paziente. Sul danno biologico, liquidato con i criteri delle micro-permanenti, il differenziale è pari al 2%, ottenuto sottraendo il 6% all’8%. Per la struttura ne discende un’indicazione operativa netta: la manleva contrattuale non sostituisce la prova della colpa grave. Per il medico libero professionista, l’assenza del massimale significa una rivalsa che non subisce contrazioni in ragione del corrispettivo percepito.
