Sequestro giudiziario e conservativo in materia ereditaria: i presupposti secondo il Tribunale di Savona

Trib. Savona, Sez. Civ., Ord. 16/10/2026: confermati i sequestri su immobili e titoli ereditari in pendenza di controversia testamentaria.

La tutela cautelare dei beni ereditari rappresenta uno strumento processuale di fondamentale importanza quando, all’apertura di una successione, insorgano contestazioni giudiziarie in ordine alla validità della scheda testamentaria o al rispetto delle quote di legittima. Spesso il conflitto tra i chiamati all’eredità si focalizza sulla necessità di prevenire atti dispositivi o comportamenti pregiudizievoli idonei a disperdere il compendio ereditario prima della definizione del giudizio di merito. In tale prospettiva, la recente ordinanza emessa dal Tribunale di Savona interviene a delineare con precisione i presupposti applicativi del sequestro giudiziario e del sequestro conservativo, offrendo ai professionisti del settore un chiaro quadro interpretativo in tema di tutela anticipata dei diritti ereditari e di salvaguardia delle ragioni dei legittimari.

La vicenda processuale

La controversia traeva origine da un ricorso cautelare proposto ex agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile dinanzi al Tribunale di Savona da parte del figlio di una de cuius. Il ricorrente aveva esposto che la madre, con testamento olografo pubblicato con atto notarile nel maggio del 2026 ma datato nel novembre del 2014, aveva disposto del proprio patrimonio riservando ai figli esclusivamente la quota di legittima e nominando erede universale della restante quota disponibile il proprio compagno, al quale erano stati attribuiti anche un usufrutto vitalizio su un immobile situato a Savona, l’intero compendio di denari, titoli e valori mobiliari depositati presso un istituto bancario, nonché ulteriori disposizioni sostitutive in favore della figlia del legatario medesimo. L’istante aveva dedotto la nullità o l’annullabilità della scheda testamentaria, sostenendo che la stessa fosse stata redatta in epoca successiva all’insorgenza della malattia di Alzheimer in capo alla testatrice, e segnatamente dopo il 2021, quando la stessa era ormai priva della capacità di testare, circostanza peraltro avvalorata da una sentenza di interdizione emessa dal medesimo Tribunale nel maggio del 2023. A sostegno delle proprie allegazioni, il ricorrente aveva depositato una perizia grafologica forense dalla quale emergeva l’incompatibilità delle caratteristiche grafiche con la data apposta sul documento.

A fronte del concreto pericolo di dispersione dei beni ereditari, e in particolare delle somme di denaro e dei titoli depositati presso FinecoBank per i quali risultavano avviate richieste di svincolo, nonché del rischio di deterioramento o alienazione dell’immobile detenuto in via esclusiva dal resistente, l’attore aveva chiesto l’emissione di provvedimenti cautelari urgenti. Con decreto pronunciato inaudita altera parte nell’agosto del 2026, il giudice adito aveva disposto il sequestro giudiziario sull’immobile e sul box auto di via Visca a Savona, nonché sui titoli depositati presso la banca, nominando un custode giudiziario, e aveva contestualmente disposto il sequestro conservativo sui beni del resistente fino alla concorrenza della somma di 25.000 euro. Si era successivamente costituito in giudizio il resistente, contestando la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora e chiedendo la revoca dei vincoli cautelari disposti. All’esito del contraddittorio camerale, il giudice ha sciolto la riserva confermando in gran parte i provvedimenti cautelari originariamente emessi.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il sistema delle tutele cautelari urgenti nel codice di procedura civile trova il proprio fulcro applicativo nelle disposizioni dettate per il procedimento cautelare uniforme di cui agli articoli 669-bis e seguenti, che si coordinano con le misure tipiche a tutela dei diritti su beni mobili o immobili e dei crediti pecuniari. In particolare, l’articolo 670 del codice di procedura civile disciplina il sequestro giudiziario, stabilendo che il giudice può autorizzarlo quando vi è controversia sulla proprietà o sul possesso di beni mobili o immobili, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Tale istituto si differenzia strutturalmente dal sequestro conservativo, regolato dall’articolo 671 del codice di procedura civile, il quale autorizza il creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito a chiedere il sequestro di beni mobili o immobili del debitore fino a concorrenza della somma da preservare.

Nel contenzioso ereditario, l’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima ai sensi dell’articolo 554 del codice civile o l’azione di annullamento del testamento per incapacità naturale comportano la nascita di potenziali pretese restitutorie e di reintegrazione della quota di riserva, le quali costituiscono il presupposto di credito idoneo a giustificare l’accesso alla tutela conservativa e possessoria.

Gli istituti giuridici coinvolti

Gli istituti al centro della valutazione giudiziale attengono alla distinzione concettuale e applicativa tra il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo e l’estremo dell’opportunità richiesto per il sequestro giudiziario. La giurisprudenza costante richiamata dal Tribunale di Savona chiarisce che, ai fini della concessione del sequestro giudiziario ex articolo 670, numero 1, del codice di procedura civile, non si richiede la prova di un pericolo attuale, concreto e imminente di sottrazione o distruzione del bene, come invece accade per il sequestro conservativo. È infatti sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza della lite comporti la mera possibilità, anche in via astratta, che si determinino situazioni pregiudizievoli per l’attuazione del diritto controverso, rendendo opportuna una gestione controllata e neutrale dei cespiti ereditari.

Per quanto concerne invece il sequestro conservativo sui beni del soggetto gravato da obblighi restitutori, la giurisprudenza richiede la sussistenza di un credito anche non liquido, purché sufficientemente individuato nella sua scaturigine causale e suscettibile di futura quantificazione all’esito del giudizio di merito volto all’accoglimento dell’azione di riduzione o di annullamento testamentario.

Il principio guida e i presupposti cautelari

Il principio guida ribadito dal provvedimento in esame stabilisce che la funzione del sequestro giudiziario di beni ereditari non si esaurisce nel mero impedimento di atti dispositivi fraudolenti, ma si estende alla garanzia di una custodia e di un’amministrazione oculata dei cespiti in pendenza della controversia sulla validità del testamento, evitando che il godimento esclusivo da parte di un solo coerede o legatario possa pregiudicare l’utile esecuzione della futura decisione giudiziale. Ma cosa succede se il resistente contesta formalmente di aver avanzato richieste di svincolo dei titoli bancari ereditari? La risposta del giudice cautelare evidenzia che l’esistenza di comunicazioni bancarie attestanti una richiesta di svincolo proveniente dall’erede o legatario costituisce un elemento indiziario specifico, il quale, valutato unitamente alla natura facilmente liquidabile delle somme di denaro e dei titoli finanziari, mantiene integrato il requisito del pericolo di dispersione patrimoniale giustificativo della misura conservativa.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente confermato che l’opportunità della conservazione sorge ogniqualvolta si prospetti una situazione di fatto difforme da quella di diritto, tale per cui la parte vittoriosa rischierebbe di non conseguire il vantaggio pratico spettanticale al termine del giudizio. Tale orientamento trova riscontro in numerosi precedenti conformi della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 9729/1993 e Cass. n. 12595/1981.

La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale di Savona, all’esito del contraddittorio camerale, ha confermato il decreto cautelare emesso in via d’urgenza nell’agosto del 2026, statuendo in ordine ai diversi capi della domanda. In primo luogo, è stato confermato il sequestro giudiziario avente a oggetto l’unità immobiliare e il locale box auto situati a Savona in via Visca, nonché il conto deposito titoli acceso presso l’istituto di credito FinecoBank. Il giudice ha ribadito che per la misura giudiziaria non occorre la prova di un pericolo di distruzione, bastando la mera opportunità di sottrarre i beni al godimento esclusivo e incontrollato del possessore in pendenza della lite sull’eredità, pur confermando l’autorizzazione affinché il resistente potesse continuare a risiedere nell’immobile in qualità di custode. È stata invece rigettata la richiesta di estensione del sequestro a una generica categoria di beni mobili, quali gioielli, arredi ed effetti personali, per difetto di specifica individuazione dei singoli cespiti oggetto del vincolo.

Con riferimento al sequestro conservativo concesso fino alla concorrenza della somma di 25.000 euro, il giudice ha respinto le eccezioni sollevate dal resistente circa l’insussistenza di un credito tutelabile e del periculum in mora. Sebbene il resistente avesse prodotto documentazione e corrispondenza elettronica tesa a escludere di aver chiesto lo svincolo diretto delle somme, il tenore letterale delle comunicazioni provenienti dall’istituto bancario faceva esplicito riferimento a una richiesta pervenuta dal beneficiario dei cespiti testamentari. Tale circostanza ha integrato un indice presuntivo e indiziario sufficiente a giustificare il mantenimento del vincolo cautelare sulle somme di denaro, suscettibili di immediata movimentazione.

Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le istanze di accertamento tecnico preventivo formulate ai sensi degli articoli 696 e 696-bis del codice di procedura civile all’interno del ricorso cautelare, rilevando l’incompatibilità strutturale tra i riti e l’insussistenza di una norma che consenta il cumulo di tali procedimenti autonomi con la tutela cautelare urgente. Non ricorrendo i presupposti per la liquidazione delle spese in sede di provvedimento cautelare non anticipatorio, il giudice ha assegnato alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per l’introduzione del giudizio di merito.

Studio Legale Montinaro