Sostituzione testamentaria ordinaria ex art. 588 c.c. e prescrizione del diritto di accettare dell’erede istituito – Tribunale di Cagliari 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto successorio – Testamento pubblico
  • Oggetto: Accertamento dell’operatività della sostituzione testamentaria ordinaria ex art. 588 c.c. in luogo dell’accrescimento ex art. 674 c.c. – mancata accettazione con beneficio d’inventario da parte di ente ecclesiastico istituito erede – prescrizione decennale del diritto di accettare – condanna al pagamento delle somme corrispondenti alla quota spettante al sostituito
  • Normativa: Artt. 588, 674, 676 c.c. (sostituzione testamentaria e accrescimento); art. 473 c.c. (accettazione con beneficio d’inventario); art. 556 c.c. (massa ereditaria); artt. 1324 ss. c.c. (interpretazione del testamento per relationem contrattuale)
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: sostituzione testamentaria, accrescimento, prescrizione accettazione eredità, ente ecclesiastico, testamento pubblico interpretazione

In tema di successione testamentaria, qualora il testamento pubblico contenga un’esplicita clausola di sostituzione ordinaria ex art. 588 c.c. -con la quale il testatore disponga che, nel caso in cui uno degli eredi istituiti non possa o non voglia accettare l’eredità, subentrino gli altri eredi istituiti in parti uguali – tale clausola prevale sull’accrescimento ex art. 674 c.c., difettando altresì il presupposto della coniunctio re, con la conseguenza che la prescrizione del diritto di accettare da parte dell’erede istituito (nella specie, un ente ecclesiastico tenuto all’accettazione con beneficio d’inventario) fa decorrere il termine prescrizionale per l’accettazione del sostituto solo dal momento in cui si realizza la condizione sospensiva, ovvero dallo spirare del decennio dalla morte del de cuius.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza resa all’esito di un articolato giudizio successorio, chiarisce i criteri di distinzione tra sostituzione testamentaria e accrescimento, valorizzando il tenore letterale del testamento pubblico redatto alla presenza del notaio. La sostituzione testamentaria opera come clausola di devoluzione successiva di natura condizionata, con delazione del sostituto subordinata al verificarsi della condizione sospensiva dell’impossibilità o della mancata volontà di accettare dell’istituito.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione tra sostituzione testamentaria ex art. 588 c.c. e accrescimento ex art. 674 c.c.: presupposto della coniunctio re come elemento discretivo
  • Interpretazione del testamento pubblico: rilevanza della qualifica formale di “erede” e del tecnicismo notarile ai fini della distinzione tra istituzione universale e legato
  • Qualificazione dell’istituzione in favore di ente ecclesiastico: erede ex certa re versus legatario
  • Prescrizione del diritto di accettare con beneficio d’inventario per ente ecclesiastico ex art. 473 c.c. e conseguenze sull’operatività della sostituzione
  • Decorrenza del termine prescrizionale per il sostituto: natura condizionata della delazione successiva e dies a quo
  • Esclusione dell’istituzione ereditaria condizionata: credito al risarcimento del danno già esistente nel patrimonio della de cuius al momento della redazione del testamento; ingresso nella massa ereditaria ex art. 556 c.c.
  • Limiti del giudicato implicito e questioni non deducibili nel giudizio presupposto: orientamento restrittivo della CGUE (C-320/24)
  • Qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice: riqualificazione ex iura novit curia senza immutatio libelli

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«La domanda di accrescimento – riconoscimento dell’operatività della sostituzione testamentaria – è fondata.

Deve in primo luogo ritenersi superata l’eccezione di giudicato sollevata dal [OMISSIS].

L’accrescimento/sostituzione testamentaria legata a tale posizione costituisce un’ipotesi di delazione successiva la cui natura giuridica, secondo l’opinione prevalente, definisce il sostituito come un erede istituito sub condicione.

Più precisamente si verificherebbe un’ipotesi di chiamata sottoposta a condizione sospensiva, per effetto della quale la delazione del sostituto è subordinata al verificarsi della condizione sospensiva dell’impossibilità o della mancata volontà di accettare da parte dell’istituito. All’instaurazione dei giudizi (anche d’appello) richiamati in atti la questione dell’accrescimento risultava impregiudicata, non essendo decorso il termine prescrizionale per l’accettazione.

Oltre a richiamare l’orientamento ormai restrittivo imposto anche dalla giurisprudenza eurounitaria quanto alla valenza (ed applicabilità) del giudicato implicito sulle questioni deducibili e non dedotte (Cfr da ultimo Corte di Giustizia dell’Unione europea Quarta Sezione 18 dicembre 2025 in C-320/24 in tema di nullità), si osserva che nella specie la questione non era non solo dedotta ma neppure deducibile nei giudizi de quo. In ogni caso l’eventuale somma a titolo di accrescimento/sostituzione si aggiungerebbe solamente alle quote già formate.

Ciò premesso in diritto e venendo al caso di specie, quanto in primis all’eccepita inammissibilità della domanda, la domanda degli attori va riqualificata (come dagli stessi riconosciuto nelle conclusioni) in termini di accertamento dell’operatività della sostituzione ex art 588 c.c. disposta dalla de cuius nel testamento pubblico [OMISSIS]. Tale operazione non comporta immutatio della domanda ma solo una diversa qualificazione giuridica, per quanto riservato al giudice in forza della regola iura novit curia, tenuto conto dei medesimi fatti costitutivi e dell’eguale petitum sostanziale che ciò comporta.

Essa poi si rende necessaria, alla luce delle regole sopra richiamate, in ragione di due considerazioni:
– l’assenza del presupposto della coniunctio re dell’accrescimento, come sopra delineato stante le differenti previsioni testamentarie rispettivamente in favore degli attori, della parrocchia e dei chiamati [OMISSIS] e [OMISSIS],
– l’esplicita previsione della “sostituzione” nel corpo del testamento pubblico redatto alla presenza del notaio laddove è previsto “Nel caso in cui uno degli eredi istituiti non potesse o non volesse accettare l’eredità, dispongo la sostituzione dell’erede mancato con gli altri eredi istituiti, in parti uguali tra loro”.

Stante le modalità di redazione del testamento la tecnicità del termine utilizzato avalla ulteriormente tale qualificazione.

La prima soluzione deriva inequivocabilmente dal tenore esplicito del testamento (si ribadisce ancora una volta redatto in presenza di notaio al quale dopo la stesura [OMISSIS] ha dichiarato essere conforme alle sue volontà) che non consente, in assenza di elementi ambigui, di ricorrere ad elementi esterni.

Si legge infatti, oltre quanto già più sopra ricordato e dopo l’indicazione delle quote di denaro e beni suddivisi: “faccio carico agli eredi istituiti di provvedere alla costruzione e manutenzione di una cappella..”

La reiterata indicazione dell’istituzione a titolo di erede anche della [OMISSIS] – il cui tecnicismo è evidente –, conferma della volontà in tal senso della [OMISSIS] al notaio non lasciano spazio – ad avviso di chi scrive – a differenti interpretazioni, posto che neppure la suddivisione dei beni tra gli eredi nei termini indicati nella scheda è di ostacolo alla medesima.

Ciò chiarito ne segue inevitabilmente la prescrizione del diritto della parrocchia ad accettare – con beneficio d’inventario secondo la forma necessitata per gli enti di tal fatta – stante l’apertura della successione il [OMISSIS] e l’assenza invece ad oggi di qualunque formalità in tal senso da parte della convenuta.

Né pare accoglibile la ricostruzione in termini di istituzione ereditaria condizionata alla liquidazione giudiziale delle somme. Ciò è escluso ancora una volta dall’esplicito tenore della scheda (“divido i miei beni come segue: tutte le somme che mi saranno riconosciute nella causa pendente…”) ma altresì da un’interpretazione tesa alla ricostruzione della volontà al momento del testamento.

Né può a sua volta accogliersi l’eccezione del [OMISSIS] per cui anche tale diritto (che comporta il subentro nella posizione del sostituito ed in tutti i suoi oneri) sarebbe a sua volta prescritto. È innegabile infatti – per quanto già riferito circa la natura questa volta sì “condizionata” della delazione successiva – e come correttamente osservato dagli attori che “per il sostituito il termine di prescrizione del diritto di accettare (non verificandosi l’acquisto ipso iure, come nel caso di accrescimento ex art. 676 c.c.) decorre solo dal momento in cui si realizza la condizione, e quindi, nella fattispecie, con lo spirare del decennio dalla morte della de cuius [OMISSIS] e della conseguente estinzione del diritto di accettazione da parte della [OMISSIS] convenuta, primo istituito….”»


GIURISPRUDENZA CONFORME:

  • Cass. sez. II sent. n. 5487 del 01/03/2024 – Principi generali in materia di interpretazione del testamento con valorizzazione dell’intenzione del de cuius
  • Cass. sez. II n. 640 del 21/01/2000 – Crediti illiquidi e inesigibili nella massa ereditaria ex art. 556 c.c.
  • Cass. n. 1383 del 06/05/1968 – Distinzione tra istituzione di erede e legato nell’interpretazione del testamento pubblico; rilevanza del termine tecnico “lascio” vs “lego”
  • Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, 18 dicembre 2025, C-320/24 – Orientamento restrittivo sull’applicabilità del giudicato implicito sulle questioni deducibili e non dedotte
  • Corte d’Appello di Cagliari, sent. n. 279/2020 (non definitiva) – Rideterminazione delle quote degli eredi testamentari e riserva di accrescimento
  • Corte d’Appello di Cagliari, sent. n. 81/2023 (definitiva) – Ripartizione del risarcimento tra eredi testamentari; riserva della questione dell’accrescimento
  • Corte d’Appello di Cagliari, sent. n. 76/2002 – Condanna generica al risarcimento del danno per illegittima occupazione; passaggio in giudicato

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Tribunale di Cagliari, Sezione Seconda, sentenza n. 848/2026 depositata il 1° aprile 2026

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