📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto delle successioni – Tutela della proprietà di strumenti finanziari
- Oggetto: Accertamento della proprietà esclusiva di titoli di Stato (BTP) trasferiti da deposito personale a deposito cointestato tra coniugi – Presunzione di contitolarità e sua superabilità
- Normativa: Art. 1298 c.c., art. 1854 c.c., art. 533 c.c., art. 770 c.c., art. 281-undecies c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: presunzione contitolarità conto cointestato, prova contraria art. 1298 c.c., BTP successione, donazione indiretta animus donandi, titoli cointestati eredità
In tema di cointestazione di deposito amministrato di titoli, la presunzione di contitolarità ex art. 1298, comma 2, c.c. è superata dalla prova documentale che i titoli siano stati acquistati su conto corrente intestato esclusivamente al disponente e da questi trasferiti sul deposito cointestato, essendo tale dimostrazione sufficiente ad affermare la proprietà esclusiva del disponente senza necessità di indagare ulteriormente sulla provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto; inoltre, la successiva costituzione in pegno dei medesimi titoli a garanzia di apertura di credito bancaria concessa alla società comune dei coniugi è incompatibile con l’animus donandi e con la qualificazione del trasferimento come donazione indiretta, escludendo lo spirito di liberalità anche remuneratoria.
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 2026, si è pronunciato in una controversia successoria avente ad oggetto BTP e obbligazioni depositate su conti cointestati tra coniugi. La parte ricorrente rivendicava la proprietà esclusiva dei titoli, allegando la loro provenienza da un deposito personale; la parte convenuta, erede testamentario della de cuius, ne invocava la caduta in successione per la quota della cointestataria. Il Tribunale ha accolto la domanda relativa ai BTP, ribadendo che la prova contraria alla presunzione di contitolarità su conto cointestato può essere fornita anche per via documentale, mentre ha rigettato l’analoga domanda sulle obbligazioni acquistate con provvista proveniente da conto cointestato.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Presunzione di contitolarità ex art. 1298, comma 2, c.c. applicata al conto corrente bancario cointestato: inversione dell’onere probatorio e sua superabilità mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
- Donazione indiretta per cointestazione di somme: condizioni di integrazione, necessità dell’animus donandi e distinzione dalla donazione remuneratoria ex art. 770 c.c.
- Donazione remuneratoria: carattere determinante del motivo di rimunerazione, spontaneità della disposizione e assenza di obbligo giuridico, morale o sociale
- Interpretazione delle clausole della scrittura privata di transazione divisoria: portata dell’esclusione di determinati beni dall’accordo transattivo e valenza probatoria di tale omissione
- Azione di petizione di eredità ex art. 533 c.c.: configurabilità anche per il recupero di crediti del de cuius derivanti da prelievi illegittimi su conto cointestato
- Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale: inapplicabilità dell’obbligo di nuovo esperimento una volta instaurato il giudizio, secondo Cass. SSUU 2024
- Risarcimento del danno da indisponibilità di titoli di Stato a lunghissimo termine: valutazione del pregiudizio economico attuale in relazione alla natura del titolo e all’incasso delle cedole
