📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Diritto successorio
- Oggetto: Domanda di simulazione di accordi patrimoniali in separazione consensuale – Legittimazione attiva del figlio ex art. 1415 comma 2 c.c. e interesse ad agire in vita del genitore
- Normativa: Art. 1415 comma 2 c.c.; art. 563 comma 4 c.c.; art. 177 comma 1 lett. a) c.c.; art. 100 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: simulazione trasferimento immobiliare separazione, legittimario azione simulazione, difetto interesse agire successione, art. 1415 c.c. terzo legittimato, accordi patrimoniali separazione consensuale
In tema di azione di simulazione proposta dal figlio avverso il trasferimento immobiliare effettuato dal padre in sede di separazione consensuale, ex art. 1415 comma 2 c.c., il legittimario non è titolare di un diritto attuale suscettibile di pregiudizio fintanto che il de cuius sia in vita, non essendosi ancora aperta la successione né potendo configurarsi una lesione di legittima su un patrimonio non ancora relitto, con conseguente inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a nulla rilevando che l’azione sia dichiaratamente finalizzata a precostituire le condizioni per proporre opposizione stragiudiziale alla donazione dissimulata ex art. 563 comma 4 c.c..
Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di simulazione proposta dal figlio attore nei confronti del padre e della di lui ex coniuge, volta ad ottenere l’accertamento della natura dissimulata – come donazione – del trasferimento immobiliare sito nella provincia di Roma, eseguito in esecuzione degli accordi di separazione consensuale omologati. Il Giudice ha ritenuto che, in assenza di apertura della successione, nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del genitore vivente, escludendo così ogni legittimazione e interesse concreto ed attuale all’azione.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Nozione di “terzo” legittimato all’azione di simulazione relativa ex art. 1415 comma 2 c.c.: casistica e tipologie soggettive ammesse dalla giurisprudenza di legittimità
- Distinzione tra interesse ad agire attuale e mera aspettativa di diritto (o diritto futuro) ai fini dell’ammissibilità dell’azione di simulazione
- Ammissibilità, in via generale, dell’azione di simulazione avente ad oggetto accordi di separazione consensuale con pattuizioni economiche, e sua compatibilità con l’intervenuta omologa
- Difetto di legittimazione attiva del figlio all’azione di simulazione di atti patrimoniali compiuti dal padre vivente, anche in funzione della successiva opposizione ex art. 563 c.c.
- Effetti del controllo giudiziale sull’accordo di separazione consensuale ai fini della tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole
- Posizione del coniuge in regime di comunione legale quale “terzo” legittimato all’azione di simulazione di acquisti effettuati dall’altro coniuge durante il matrimonio
- Regime delle spese processuali in caso di inammissibilità della domanda attorea
<!–zlick-paywall–>
«Ritiene questo giudice che la domanda formulata da [OMISSIS] non sia meritevole di accoglimento per difetto di interesse. Ad abundantiam deve peraltro segnalarsi il difetto di legittimazione attiva dell’attore alla proposizione della domanda di simulazione avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi.
Ed invero con riferimento al contenuto necessario degli accordi di separazione consensuale la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di un’azione di simulazione In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi). In questi casi infatti la pronuncia giudiziale incide sul vincolo matrimoniale mentre, riguardo all’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo esterno. Ne consegue la possibilità di far accertare la simulazione dei negozi familiari attributivi di beni immobili, non ostandovi l’intervenuto recepimento tra le condizioni della separazione omologata o del divorzio congiunto (per tutte cfr. Cass.11525/24 conforme a Cass n.24687/2022.)
Orbene sempre secondo i parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, per l’applicazione dell’art.1415, secondo comma, cod.civ., sono richiesti congiuntamente tre elementi: i) il soggetto che può agire a tutela deve essere “terzo”; ii) l’oggetto della tutela è la titolarità di “diritti”; iii) il contratto simulato deve “pregiudicare” questi diritti.
Quanto alla titolarità del diritto, va considerato che il pregiudizio deve incidere sui diritti propri dei terzi e non su delle mere aspettative (seppure di diritto) o su dei diritti futuri; in proposito, è stata esclusa la legittimazione del figlio ad agire per l’accertamento della simulazione di un atto compiuto dal padre se questi sia ancora in vita, perché nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del padre prima dell’apertura della successione, né potrebbe configurarsi una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto (Cass. n. 4023/2007; Cass. n. 2085/2002; Cass. n. 2968/1987). Alla luce di quanto esposto appare evidente quindi che [OMISSIS] non ha interesse attuale alla proposizione della domanda di simulazione del trasferimento dell’immobile sito in [OMISSIS] per le ragioni sopra esposte.»
GIURISPRUDENZA CONFORME:
Sul medesimo orientamento si segnalano: Cass. n. 11525/2024; Cass. n. 24687/2022; Cass. n. 7048/2008; Cass. n. 14590/2003; Cass. n. 11286/2002; Cass. n. 5519/1998; Cass. n. 1999/1987; Cass. n. 4023/2007; Cass. n. 2085/2002; Cass. n. 2968/1987; Cass. n. 1737/2013; Cass. n. 13634/2015.
Scarica la sentenza
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Prima Civile, sentenza n. 4714/2026 depositata il 27 marzo 2026
