Simulazione relativa del trasferimento immobiliare in accordi di separazione consensuale e difetto di interesse del legittimario in vita del de cuius โ€“ Tribunale di Roma 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Diritto di famiglia โ€“ Diritto successorio
  • Oggetto: Domanda di simulazione di accordi patrimoniali in separazione consensuale โ€“ Legittimazione attiva del figlio ex art. 1415 comma 2 c.c. e interesse ad agire in vita del genitore
  • Normativa: Art. 1415 comma 2 c.c.; art. 563 comma 4 c.c.; art. 177 comma 1 lett. a) c.c.; art. 100 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: simulazione trasferimento immobiliare separazione, legittimario azione simulazione, difetto interesse agire successione, art. 1415 c.c. terzo legittimato, accordi patrimoniali separazione consensuale

In tema di azione di simulazione proposta dal figlio avverso il trasferimento immobiliare effettuato dal padre in sede di separazione consensuale, ex art. 1415 comma 2 c.c., il legittimario non รจ titolare di un diritto attuale suscettibile di pregiudizio fintanto che il de cuius sia in vita, non essendosi ancora aperta la successione nรฉ potendo configurarsi una lesione di legittima su un patrimonio non ancora relitto, con conseguente inammissibilitร  della domanda per carenza di interesse ad agire ai sensi dellโ€™art. 100 c.p.c., a nulla rilevando che lโ€™azione sia dichiaratamente finalizzata a precostituire le condizioni per proporre opposizione stragiudiziale alla donazione dissimulata ex art. 563 comma 4 c.c..

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di simulazione proposta dal figlio attore nei confronti del padre e della di lui ex coniuge, volta ad ottenere lโ€™accertamento della natura dissimulata โ€“ come donazione โ€“ del trasferimento immobiliare sito nella provincia di Roma, eseguito in esecuzione degli accordi di separazione consensuale omologati. Il Giudice ha ritenuto che, in assenza di apertura della successione, nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del genitore vivente, escludendo cosรฌ ogni legittimazione e interesse concreto ed attuale allโ€™azione.


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Nozione di โ€œterzoโ€ legittimato allโ€™azione di simulazione relativa ex art. 1415 comma 2 c.c.: casistica e tipologie soggettive ammesse dalla giurisprudenza di legittimitร 
  • Distinzione tra interesse ad agire attuale e mera aspettativa di diritto (o diritto futuro) ai fini dellโ€™ammissibilitร  dellโ€™azione di simulazione
  • Ammissibilitร , in via generale, dellโ€™azione di simulazione avente ad oggetto accordi di separazione consensuale con pattuizioni economiche, e sua compatibilitร  con lโ€™intervenuta omologa
  • Difetto di legittimazione attiva del figlio allโ€™azione di simulazione di atti patrimoniali compiuti dal padre vivente, anche in funzione della successiva opposizione ex art. 563 c.c.
  • Effetti del controllo giudiziale sullโ€™accordo di separazione consensuale ai fini della tutela dei diritti indisponibili del soggetto piรน debole
  • Posizione del coniuge in regime di comunione legale quale โ€œterzoโ€ legittimato allโ€™azione di simulazione di acquisti effettuati dallโ€™altro coniuge durante il matrimonio
  • Regime delle spese processuali in caso di inammissibilitร  della domanda attorea

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ยซRitiene questo giudice che la domanda formulata da [OMISSIS] non sia meritevole di accoglimento per difetto di interesse. Ad abundantiam deve peraltro segnalarsi il difetto di legittimazione attiva dellโ€™attore alla proposizione della domanda di simulazione avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi.

Ed invero con riferimento al contenuto necessario degli accordi di separazione consensuale la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha escluso la possibilitร  di unโ€™azione di simulazione In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi). In questi casi infatti la pronuncia giudiziale incide sul vincolo matrimoniale mentre, riguardo allโ€™accordo tra i coniugi, realizza โ€“ in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto piรน debole e dei figli โ€“ un controllo esterno. Ne consegue la possibilitร  di far accertare la simulazione dei negozi familiari attributivi di beni immobili, non ostandovi lโ€™intervenuto recepimento tra le condizioni della separazione omologata o del divorzio congiunto (per tutte cfr. Cass.11525/24 conforme a Cass n.24687/2022.)

Orbene sempre secondo i parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimitร , per lโ€™applicazione dellโ€™art.1415, secondo comma, cod.civ., sono richiesti congiuntamente tre elementi: i) il soggetto che puรฒ agire a tutela deve essere โ€œterzoโ€; ii) lโ€™oggetto della tutela รจ la titolaritร  di โ€œdirittiโ€; iii) il contratto simulato deve โ€œpregiudicareโ€ questi diritti.

Quanto alla titolaritร  del diritto, va considerato che il pregiudizio deve incidere sui diritti propri dei terzi e non su delle mere aspettative (seppure di diritto) o su dei diritti futuri; in proposito, รจ stata esclusa la legittimazione del figlio ad agire per lโ€™accertamento della simulazione di un atto compiuto dal padre se questi sia ancora in vita, perchรฉ nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del padre prima dellโ€™apertura della successione, nรฉ potrebbe configurarsi una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto (Cass. n. 4023/2007; Cass. n. 2085/2002; Cass. n. 2968/1987). Alla luce di quanto esposto appare evidente quindi che [OMISSIS] non ha interesse attuale alla proposizione della domanda di simulazione del trasferimento dellโ€™immobile sito in [OMISSIS] per le ragioni sopra esposte.ยป


GIURISPRUDENZA CONFORME:

Sul medesimo orientamento si segnalano: Cass. n. 11525/2024; Cass. n. 24687/2022; Cass. n. 7048/2008; Cass. n. 14590/2003; Cass. n. 11286/2002; Cass. n. 5519/1998; Cass. n. 1999/1987; Cass. n. 4023/2007; Cass. n. 2085/2002; Cass. n. 2968/1987; Cass. n. 1737/2013; Cass. n. 13634/2015.


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Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Prima Civile, sentenza n. 4714/2026 depositata il 27 marzo 2026