Trib. Frosinone, Sez. Lav., n. 688/2026 R.G.: accolta la domanda risarcitoria, dodici mensilità per reiterazione di contratti a termine su posto vacante.
Un insegnante di religione cattolica lavora per oltre vent’anni su supplenze annuali, viene infine immesso in ruolo con il concorso straordinario e si domanda se la stabilizzazione abbia estinto ogni pretesa per la reiterazione dei contratti a termine. Il Tribunale di Frosinone risponde di no. Con la sentenza in commento, la Sezione Lavoro riconosce ai docenti di religione cattolica il risarcimento del danno eurounitario nella misura massima di dodici mensilità, ritenendo che il concorso straordinario IRC non valga a sanare l’illecito pregresso. Il provvedimento si innesta sulla linea tracciata dalla Suprema Corte e ne trae le conseguenze per il reclutamento dei docenti di religione, con una presa di posizione netta anche sul decorso della prescrizione. Si ripercorrono la vicenda, il quadro normativo e il ragionamento del giudice.
La vicenda processuale
La parte ricorrente, docente di religione cattolica, ha convenuto in giudizio l’Amministrazione scolastica dinanzi al Tribunale di Frosinone. Ha dedotto di aver stipulato, dal 2004 al 2025, una lunga serie di contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile, ciascuno di durata superiore ai centottanta giorni per anno scolastico, e di essere stata immessa in ruolo soltanto nel 2025, all’esito del superamento del concorso straordinario IRC.
Sul piano delle domande, la ricorrente ha chiesto di accertare l’abuso derivante dalla reiterazione ingiustificata dei contratti e di dichiarare l’illegittimità, o la nullità, dei termini apposti. Ha chiesto, di conseguenza, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, da commisurare entro la forbice tra due mensilità e mezzo e dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con riserva di agire separatamente per la liquidazione di ulteriori pregiudizi. A fondamento ha richiamato la violazione del d.lgs. 368/2001 e della direttiva 1999/70/CE, che recepisce l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
L’Amministrazione si è costituita e ha chiesto il rigetto, sostenendo l’infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, il giudice ha concesso termine per note difensive. L’udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata decisa con sentenza separata, depositata nel 2026. Il ricorso era stato proposto nel medesimo anno, circostanza che assume rilievo, come si vedrà, ai fini della prescrizione.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il punto di partenza è l’art. 4 della l. 124/1999, che ai commi 1, 2 e 3 disciplina le supplenze del personale scolastico. Le supplenze annuali su organico di diritto riguardano posti vacanti e disponibili e scadono il 31 agosto. Le supplenze temporanee su organico di fatto riguardano posti non vacanti e terminano con le attività didattiche. Le supplenze per le ipotesi residuali durano fino al venir meno delle esigenze che le hanno originate. La medesima disciplina è estesa al personale ATA dal comma 11.
Si tratta di un regime speciale, che per la Suprema Corte con la sentenza n. 10127/2012 resta estraneo al d.lgs. 368/2001, in forza dell’art. 70, comma 8, del d.lgs. 165/2001. Il quadro è mutato per effetto del diritto dell’Unione. La Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia, con l’ordinanza n. 207/2013, la compatibilità della normativa italiana con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, e la Corte di giustizia, nel 2014, con la pronuncia nota come sentenza Mascolo, ha ritenuto in contrasto con il diritto europeo una disciplina che consente il rinnovo dei contratti in attesa dei concorsi, senza tempi certi e senza alcuna misura risarcitoria.
Il legislatore è intervenuto con la l. 107/2015. Ha previsto un piano straordinario di assunzioni, ha fissato in trentasei mesi, anche non continuativi, il limite di durata dei contratti a termine su posti vacanti a decorrere dal 2016 e ha istituito un fondo per i pagamenti dei risarcimenti conseguenti alla reiterazione oltre tale soglia. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, commi 1 e 11, nella parte in cui consentiva il rinnovo potenzialmente illimitato senza ragioni obiettive, ritenendo però che le misure del 2015 offrissero ristoro adeguato, mediante stabilizzazione per i docenti e risarcimento per il personale ATA.
Gli istituti giuridici coinvolti
L’istituto cardine è l’abuso nella successione di contratti a termine, che il diritto europeo vuole sanzionato con una misura effettiva ed equivalente, alternativamente la stabilizzazione del rapporto o il risarcimento. La Cassazione con la sentenza n. 22552/2016 ha tradotto tali indicazioni in regole applicative. La reiterazione di supplenze annuali su organico di diritto è illegittima se supera trentasei mesi complessivi. La stabilizzazione, quando è effettiva o quando vi sia la certezza di un accesso privilegiato e ravvicinato al ruolo, vale come misura sanzionatoria idonea. Per il personale non stabilizzato spetta il risarcimento secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 5072/2016. Le supplenze temporanee su organico di fatto, invece, non configurano di per sé abuso, salvo prova di un ricorso improprio o distorto.
Per i docenti di religione cattolica il giudice richiama la l. 186/2003, che prevede ruoli regionali, una dotazione organica pari al settanta per cento dei posti funzionanti e il ricorso a contratti a termine solo per i posti residui non coperti da personale stabile. Ne ricava che il normale canale di reclutamento è il concorso e che il contratto a termine è eccezione. Per tale ragione i principi sopra descritti operano anche per detta categoria, con l’esclusione della conversione del rapporto in assenza di concorso, in applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001. Il tribunale cita, a conforto, la Cassazione n. 18698/2022, secondo cui costituisce abuso il protrarsi dei rapporti annuali senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche in assenza del concorso triennale.
Il principio guida: i docenti di religione cattolica e l’efficacia sanante del concorso straordinario
Il cuore della pronuncia sta nel rapporto tra reiterazione abusiva e successiva immissione in ruolo. La ricorrente non è stata assunta in forza del piano straordinario della l. 107/2015, ma mediante il concorso straordinario IRC. Può tale procedura valere come misura sanzionatoria e precludere il risarcimento?
Il Tribunale ritiene di no, richiamando la Corte di cassazione n. 30779/2025, che ha chiarito come le procedure straordinarie di immissione in ruolo previste dall’art. 1-bis del d.l. 126/2019 non costituiscano misura idonea a sanare l’illecito derivante dalla reiterazione abusiva dei contratti dei docenti di religione cattolica. Ne discende che l’immissione in ruolo avvenuta con tale concorso non esaurisce la tutela. L’esclusione dell’efficacia sanante non è temperata dall’altra ipotesi contemplata dalla giurisprudenza, vale a dire la seria possibilità di accedere in tempi certi e ravvicinati al pubblico impiego, perché l’Amministrazione convenuta non ne ha dedotto la sussistenza.
Ma cosa accade se il docente è già in ruolo al momento della domanda? Ai fini della pronuncia, la circostanza non impedisce di accertare l’illegittimità dei contratti e di riconoscere il ristoro, sempre che manchi una misura sanante idonea.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha dichiarato l’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti dal 2004 al 2025 e ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali. Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate in [OMISSIS], oltre accessori di legge, con distrazione.
Il percorso argomentativo si sviluppa in tre passaggi. Anzitutto, il giudice verifica che la fattispecie rientri nello schema dell’illegittima reiterazione delineato dalla Cassazione. I contratti sono supplenze annuali, fino al 31 agosto, su posti di organico di diritto, protratte ben oltre i trentasei mesi. Sia il dispiegamento nel tempo dei rinnovi sia la ragione per cui le supplenze sono state disposte, cioè la copertura di posti vacanti, integrano l’abuso. In secondo luogo, esclude che l’immissione in ruolo valga come rimedio, sia perché non è avvenuta per effetto del piano del 2015, sia per l’inidoneità del concorso straordinario IRC affermata dalla Suprema Corte.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale aderisce alle Sezioni Unite n. 5072/2016. Nel lavoro pubblico contrattualizzato il danno da precarizzazione non si identifica con la perdita di un posto stabile, che il lavoratore non avrebbe mai conseguito senza concorso, ma con la perdita della chance di un’occupazione alternativa migliore. Per tale ragione non può farsi riferimento al regime del licenziamento illegittimo, bensì all’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della l. 183/2010, che opera in favore del dipendente pubblico in chiave agevolativa, esonerandolo dall’onere della prova entro la forbice da due mensilità e mezzo a dodici. Nella scelta della misura il giudice applica i criteri dell’art. 8 della l. 604/1966, valorizzando l’anzianità di servizio, le dimensioni del datore di lavoro e la consistenza della violazione, e individua la misura massima.
Resta poi il capitolo della prescrizione, trattato con particolare cura. Il diritto al risarcimento ha natura contrattuale ed è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c., come affermato dalle Sezioni Unite e ribadito dalla Cassazione con le ordinanze n. 25201/2024 e n. 25205/2024. Il termine decorre dall’ultimo contratto stipulato, in ragione della natura unitaria del diritto, con la conseguenza che il numero dei contratti rileva soltanto per la liquidazione, e che anche quelli più risalenti incidono sulla quantificazione del pregiudizio. Il giudice richiama in proposito l’ordinanza n. 21136/2025 e conferma l’impostazione con la sentenza n. 30779/2025. Nel caso concreto l’ultimo contratto è scaduto nel 2025 e il ricorso è stato depositato nel 2026, sicché il termine è ampiamente rispettato.
Non è stato invece riconosciuto alcun ulteriore danno. La ricorrente si è limitata a una generica allegazione, senza dimostrare pregiudizi diversi da quello coperto dall’indennità, e comunque non assimilabili alla mancata conversione, che le Sezioni Unite escludono.
Per il professionista le indicazioni sono lineari. Il rimedio risarcitorio resta praticabile anche dopo l’immissione in ruolo, se questa è avvenuta con il concorso straordinario IRC. Il termine decennale va calcolato dall’ultimo contratto, e perciò la serie storica dei rapporti più risalenti non è pregiudicata. L’Amministrazione che intenda resistere deve dedurre e provare la seria possibilità di stabilizzazione in tempi certi e ravvicinati, altrimenti la misura alternativa non viene in rilievo. Resta fermo che oltre l’indennità il lavoratore deve allegare e provare, in modo non generico, l’eventuale maggior danno.
