Trib. Rimini, n. 312/2026: riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per i periodi dal termine lezioni al 30 giugno, escluse le sospensioni didattiche.
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute è uno dei terreni più scivolosi del contenzioso scolastico. Ogni anno migliaia di docenti a tempo determinato maturano giorni di ferie che non riescono a fruire prima della scadenza del contratto, e altrettanto spesso le amministrazioni scolastiche oppongono il silenzio – nessun invito, nessun avviso, nessuna comunicazione – come se il problema non esistesse. Questa sentenza lo risolve. Il Tribunale di Rimini, recependo i principi di diritto enunciati dalla Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 1625 del 2026 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.., ha riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva ferie per i periodi dal termine delle lezioni al 30 giugno e durante le festività soppresse, mentre ha escluso il rimborso per i giorni di sospensione didattica non richiesti dal lavoratore. L’articolo analizza il quadro normativo applicato, la giurisprudenza richiamata e le conseguenze pratiche per il professionista che assiste docenti supplenti in simili vertenze.
La vicenda processuale
Una docente abilitata, titolare di più contratti di lavoro a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024 con durata fino al termine delle attività didattiche e/o al 30 giugno, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Rimini – Sezione Lavoro – contro le amministrazioni scolastiche di appartenenza, chiedendo il riconoscimento e la liquidazione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012.
La parte ricorrente ha dedotto di avere maturato, nei periodi ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno e nelle giornate di festività soppresse di cui alla legge n. 937 del 1977, un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione dell’attività didattica definite dal calendario scolastico regionale. Le amministrazioni scolastiche convenute non hanno specificamente contestato tali circostanze di fatto né – elemento decisivo – hanno offerto alcuna prova di avere formalmente invitato la docente a godere delle ferie, avvertendola espressamente della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.
Quanto al periodo di sospensione delle lezioni – Natale, Pasqua, Carnevale e altri giorni di chiusura – la parte ricorrente non ha invece dimostrato di avere chiesto di utilizzare le ferie, circostanza che, come si vedrà, risulta determinante ai fini dell’esito della controversia su questo specifico punto. Il ricorso è stato depositato nel 2026 e la causa è stata decisa in composizione monocratica dal giudice del lavoro del Tribunale di Rimini.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La disciplina delle ferie del personale docente è costruita su più strati normativi che si intrecciano in modo non sempre lineare. L’art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative; durante la restante parte dell’anno, la fruizione è consentita per non più di sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il comma 55 dello stesso articolo – introdotto dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – è la norma su cui si innesta il contenzioso: esso disciplina il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti dal personale supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni. Questa disposizione deve essere letta in combinato con l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, che ha introdotto divieti generalizzati di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego – divieti che, però, la giurisprudenza europea e di legittimità ha progressivamente eroso nei confronti del personale a tempo determinato del comparto scuola.
Sul versante europeo, l’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE garantisce che il lavoratore non possa perdere automaticamente il diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto senza che il datore di lavoro abbia previamente adottato misure concrete per consentirgli di fruire delle ferie. Questo principio di derivazione eurounitaria è il fulcro attorno al quale ruota l’intera costruzione giurisprudenziale richiamata dalla sentenza.
Infine, la legge n. 937 del 1977 regola le festività soppresse: le quattro giornate di riposo che il personale docente deve obbligatoriamente fruire entro il termine dell’anno scolastico, assimilate per trattamento alle ferie ordinarie.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il punto nevralgico della questione è la distinzione tra periodi di sospensione delle lezioni e periodo successivo al termine delle lezioni. Nel primo caso – Natale, Pasqua, Carnevale e analoghe interruzioni – il docente ha la possibilità concreta, riconosciuta ex lege, di godere delle ferie senza necessità di apposito invito del dirigente scolastico: se non lo chiede, perde il diritto al pagamento sostitutivo per quei giorni. Nel secondo caso – il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative – la situazione si rovescia: è il datore di lavoro a dover dimostrare di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie, avvertendolo espressamente delle conseguenze della mancata fruizione.
La prescrizione applicabile all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è quella ordinaria decennale, non quella quinquennale. La Cassazione, Sez. I, n. 3021 del 2020 ha chiarito che l’indennità ha natura mista – risarcitoria e retributiva – con prevalenza del carattere risarcitorio, volta a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui deve essere assicurata la più ampia tutela.
L’indennità sostitutiva ferie dei docenti precari: cosa dice la Cassazione 2026
La svolta sistematica è arrivata con la Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 1625 del 2026, pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. La Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto vincolanti: durante i periodi di sospensione delle lezioni, l’indennità sostitutiva spetta solo per la differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione in cui il docente avrebbe potuto teoricamente fruirne, senza necessità di avviso del dirigente; per il periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, invece, l’avviso formale del dirigente scolastico – con espresso avvertimento della perdita del diritto – è condizione necessaria per escludere l’indennità. Le festività soppresse seguono la stessa disciplina delle ferie ordinarie: vanno fruite entro il termine dell’anno scolastico nei periodi di sospensione, senza ulteriori distinzioni.
Ma cosa succede se il dirigente scolastico nulla comunica al docente prima della cessazione del rapporto? La risposta è inequivocabile: il docente matura il diritto all’indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie non goduti nel periodo post-termine lezioni, e l’amministrazione non può opporsi invocando il divieto di monetizzazione previsto per il restante pubblico impiego.
Il percorso che ha portato a questo principio è lungo. La Cassazione, Sez. L, n. 14268 del 2022 ha per prima recepito in modo organico la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – Grande Sezione, sentenze del 6 novembre 2018 nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, nonché C-619/16 e C-684/16 – affermando che la normativa interna non può consentire la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite senza la previa verifica che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente tale diritto. Sulla stessa linea si sono collocate le ordinanze nn. 8803 del 2023 e 15145 del 2024, fino alla recente ordinanza n. 11968/2025 che ha ribadito il principio con specifico riferimento al docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale di Rimini ha accolto il ricorso per quanto di ragione, operando una precisa distinzione che riflette fedelmente l’articolazione della Cassazione n. 1625/2026.
Quanto al periodo di sospensione delle lezioni, il giudice ha rilevato che la parte ricorrente non ha provato di avere chiesto di utilizzare le ferie durante quelle giornate – Natale, Pasqua, Carnevale e analoghe chiusure. In assenza di tale prova, il diritto al pagamento sostitutivo per quei giorni si è definitivamente consumato: la scelta di non avanzare la richiesta equivale, in questo segmento temporale, alla rinuncia alla prestazione.
Diversamente per il periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno: le amministrazioni scolastiche convenute non hanno dimostrato di avere inutilmente invitato la docente a godere delle ferie né di averla espressamente avvisata della perdita del diritto in caso di mancata fruizione. Questo silenzio è stato valutato dal Tribunale come inadempimento del preciso obbligo che la giurisprudenza eurounitaria e di legittimità pone a carico del datore di lavoro pubblico. Medesima soluzione per le festività soppresse ai sensi della legge n. 937 del 1977, trattate dal giudice alla stregua delle ferie ordinarie nel medesimo periodo.
Il dispositivo ha dunque accertato il diritto dell’insegnante a percepire l’indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024, determinata come differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione didattica, con condanna delle amministrazioni scolastiche al pagamento maggiorato tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese processuali – liquidate nel minimo in ragione del ridotto valore economico delle domande e del carattere seriale del contenzioso – sono state poste a carico delle amministrazioni soccombenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per il professionista che assiste docenti precari in vertenze analoghe, questa sentenza offre uno schema operativo preciso: verificare se il dirigente scolastico abbia mai inviato un formale invito scritto alla fruizione delle ferie con avvertimento esplicito della perdita del diritto; in mancanza, il credito per indennità sostitutiva è azionabile per tutti i periodi successivi al termine delle lezioni, con prescrizione decennale e rivalutazione monetaria. La serialità del contenzioso scolastico – riconosciuta dallo stesso giudice nella liquidazione delle spese – non indebolisce la fondatezza delle singole domande: al contrario, la conferma giurisprudenziale sistematica da parte della Cassazione rende questo tipo di ricorso sempre più prevedibile nell’esito.
