Cass. civ., Sez. lav., n. 25711/2026: rigettato il ricorso del dipendente sanitario contro il diniego di mobilità verso altra azienda.
Il dipendente pubblico che vuole passare a un’altra azienda si scontra con un ostacolo noto: il nulla osta mobilità volontaria, cioè il consenso dell’ente da cui dovrebbe uscire. Può il lavoratore aggirarlo invocando le riforme del 2017 o le clausole dei contratti collettivi? No. Sul nulla osta mobilità volontaria la Cassazione, con l’ordinanza depositata nel 2026, ha confermato che senza l’assenso dell’amministrazione di appartenenza il trasferimento non si perfeziona, almeno per le procedure avviate prima della novella del 2021. Il provvedimento tocca la cessione del contratto, il limite alla contrattazione collettiva e il tema della decisività dei vizi processuali nel rito del lavoro. Per chi difende dipendenti o amministrazioni, il nulla osta mobilità volontaria resta un passaggio obbligato, e la sua disciplina intertemporale merita attenzione. Vediamo i fatti, le norme e il ragionamento della Corte.
La vicenda processuale
Nel 2016 un’azienda sanitaria della provincia di Napoli pubblicò un avviso di mobilità volontaria che richiedeva, ai fini della partecipazione, il preventivo nulla osta dell’ufficio di provenienza. Vi aderì un lavoratore in servizio presso un’altra azienda sanitaria della stessa provincia. L’assenso, però, non arrivò: l’ente di appartenenza oppose la carenza di personale infermieristico presso l’ospedale in cui il lavoratore operava e la necessità di garantire i livelli minimi di assistenza di quel presidio. Nel 2018 l’azienda di destinazione lo dichiarò decaduto dalla procedura per il mancato assenso.
La controversia è approdata al Tribunale di Napoli, dove il lavoratore ha chiesto di accertare il proprio diritto alla mobilità, previo accertamento dell’illegittimità del rifiuto opposto dall’ente di provenienza. Ha poi intrapreso un giudizio cautelare, definito in sede di reclamo con il riconoscimento del diritto al trasferimento, provvedimento al quale l’ente di provenienza si è adeguato. La documentazione formatasi in quella sede è stata fatta confluire nel merito con l’autorizzazione del giudice di primo grado. Il Tribunale ha accolto la domanda.
Nel 2022 la Corte d’appello di Napoli ha ribaltato l’esito: ha accolto l’appello dell’azienda di provenienza, respingendo l’originaria domanda, e ha rigettato l’appello incidentale del lavoratore. Secondo quanto lamentato dal ricorrente, ha inoltre dichiarato tardive le allegazioni successive al ricorso introduttivo. Contro quella sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, che spaziano dalla mancata considerazione dei documenti alla natura stessa della mobilità volontaria, fino alla responsabilità processuale. L’azienda di destinazione ha resistito con controricorso. Quella di provenienza è rimasta intimata.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il perno è l’art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 nel testo vigente all’epoca dei fatti: la mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni richiedeva, oltre alla volontà del lavoratore, l’assenso tanto dell’amministrazione di appartenenza quanto di quella di destinazione. Il ricorrente ha replicato con l’art. 6, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 75/2017, che impone alle amministrazioni di curare l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità. Ha invocato anche la novella del d.l. 80/2021, che ha ridimensionato il requisito dell’assenso dell’ente di provenienza. Quest’ultima è entrata in vigore nel 2021: troppo tardi, per la Corte, per un avviso del 2016 e per una condotta amministrativa tenuta nel 2018.
Sul versante contrattuale entrano in gioco l’art. 19 del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 2001 (il ricorrente lo datava al 1999, anno del contratto poi integrato) e l’art. 52 del CCNL Comparto Sanità del 2018. Su entrambi vigila l’art. 30, comma 2.2, secondo cui i contratti collettivi nazionali possono integrare i commi 1 e 2 ma non porsi in contrasto con essi, a pena di nullità.
Gli istituti giuridici coinvolti
La cessione del contratto (art. 1406 c.c.) è la chiave dogmatica: poiché la sostituzione di una parte richiede il consenso dell’altra, la giurisprudenza ha ricondotto a essa la mobilità volontaria, come ricordano Cass., Sez. L, n. 26265/2021 e Cass., Sez. L, n. 86/2021. Ne discende, per la posizione del lavoratore, la qualificazione come interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura e non come diritto soggettivo al trasferimento, salve le condizioni più favorevoli fissate dal bando, secondo Cass., Sez. L, n. 19027/2015.
C’è poi il versante processuale. Nel rito del lavoro i documenti ammessi oltre le preclusioni degli artt. 414 e 416 c.p.c., ai sensi dell’art. 420, quinto comma, o dell’art. 421 c.p.c., restano acquisiti al processo se l’appello non contesta le modalità di ammissione (Cass., Sez. L, n. 21909/2013). Il giudice d’appello che li ignori per il solo fatto della produzione tardiva viola l’art. 115 c.p.c.. Ma la violazione, riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., porta alla nullità della sentenza solo se è decisiva: deve incidere con certezza o con elevato grado di probabilità sul contenuto della decisione (Cass., Sez. 3, n. 32574/2024; Cass., Sez. 6-L, n. 26087/2019). Infine l’ordinanza cautelare, di accoglimento o di rigetto, è assorbita dalla sentenza che chiude il giudizio di merito.
Il nulla osta mobilità volontaria: il principio guida
Per le procedure avviate quando l’art. 30 d.lgs. 165/2001 richiedeva l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, il lavoratore non vanta un diritto soggettivo al trasferimento, e il nulla osta dell’ente di provenienza non è superabile né dalla riforma del 2017 né dalle clausole della contrattazione collettiva. Ma il nuovo art. 6, comma 2, non ha trasformato la mobilità in un diritto del lavoratore? La Corte risponde di no: la norma disciplina il coordinamento tra mobilità e reclutamento, per evitare assunzioni diseconomiche quando le carenze di personale possono essere coperte con trasferimenti. Da essa nasce, semmai, un obbligo dell’amministrazione di avviare le procedure di mobilità, con l’ipotizzabile risarcimento del danno in caso di inadempimento. Non nasce un diritto del singolo a essere trasferito, e non scompare il requisito dell’assenso.
E se un contratto collettivo sostituisce il nulla osta con un preavviso di un mese? Non regge. Una previsione simile comprime la valutazione dell’ente di provenienza sulla compatibilità del trasferimento con le proprie esigenze di personale, che è alla base dell’istituto stesso, e si pone in contrasto con la fonte legale.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il ricorso è stato rigettato. Il lavoratore è condannato a rifondere all’azienda di destinazione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in [OMISSIS] per compensi e [OMISSIS] per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Nulla è disposto nei confronti dell’azienda di provenienza, rimasta intimata. La Corte ha dato atto, inoltre, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. In astratto la Corte dà ragione al ricorrente: il giudice d’appello non può rifiutarsi di utilizzare documenti ammessi in primo grado solo perché prodotti oltre i termini. Il punto è che il ricorrente non ha spiegato in che modo quei documenti avrebbero condotto a una decisione diversa. La sentenza impugnata aveva ritenuto ragionevole il dissenso dell’ente di provenienza, fondato sulla carenza di personale infermieristico. Rispetto a tale valutazione l’ordinanza cautelare di accoglimento del reclamo e l’adeguamento dell’ente a quel provvedimento sono talvolta del tutto irrilevanti, mentre le disposizioni interne sullo spostamento di personale verso un altro presidio, gli avvisi interni di mobilità e la disponibilità di alcuni lavoratori a trasferirsi non bastano a dimostrare che l’ufficio non fosse in sofferenza, né che il rifiuto fosse pretestuoso. Senza un collegamento puntuale tra singoli documenti e passaggi della motivazione, manca la decisività.
Il terzo motivo è inammissibile quanto alle violazioni degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., perché non sviluppate nel corpo della censura, e infondato per il resto. Il bando richiedeva il preventivo nulla osta, il nulla osta non è stato rilasciato, e la sentenza d’appello, in linea con l’art. 30, ha correttamente escluso la pretesa. L’art. 19 del contratto integrativo prevede, al comma 2, che il nulla osta non concesso entro dieci giorni sia sostituito dal preavviso di un mese: la clausola sarebbe applicabile ratione temporis, ma svuota il requisito legale e per questo, alla luce del comma 2.2, non può essere applicata nei termini voluti dal ricorrente. Quanto all’art. 52 del CCNL del 2018, la Corte ne esclude l’applicabilità nel tempo e osserva che comunque non ha abolito alcun termine: prevede il nulla osta, consente soltanto di partecipare al bando senza averlo ottenuto in via preventiva e, al comma 3, disapplica espressamente l’art. 19 del contratto integrativo.
Il quarto motivo, di non facile comprensione, è infondato. Nella parte in cui ripropone il preteso diritto alla mobilità, valgono le ragioni già esposte. Nella parte in cui lamenta il rigetto dell’appello incidentale per difetto di corrispondenza con la domanda originaria, trascurando la modifica del petitum autorizzata dal primo giudice, la Corte osserva che l’ordinanza cautelare è stata assorbita dalla sentenza di primo grado, che l’ha peraltro confermata: il diritto riconosciuto in via provvisoria trovava dunque la propria fonte nella pronuncia di merito. L’appello incidentale era anzi di dubbia ammissibilità, perché sul punto il lavoratore era rimasto vittorioso, e una volta accolto l’appello principale per ragioni idonee a confutare anche l’incidentale la Corte territoriale non doveva pronunciarsi su di esso.
Il quinto e il sesto motivo, con cui si contesta la ragionevolezza del diniego e si sostiene che il posto potesse essere coperto a costo zero con altra unità già individuata, sono inammissibili. Dietro la denuncia di violazione di legge, e attraverso la riproduzione di estratti documentali nel ricorso, il ricorrente mira a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Ciò non è consentito in sede di legittimità, salvi i casi di motivazione apparente o assente e di omesso esame di un fatto decisivo, che qui non sono stati nemmeno dedotti. Il settimo motivo, sulla responsabilità processuale ex artt. 96 e 88 c.p.c., è infondato: il rigetto della relativa domanda è una conseguenza dell’accoglimento dell’appello principale.
La Corte non si discosta dagli orientamenti precedenti, anzi: per il periodo interessato dall’avviso «resta pertanto attuale la giurisprudenza di questa Corte» sull’interesse legittimo al regolare svolgimento della mobilità. Sul piano pratico, chi assiste il dipendente deve anzitutto verificare le date dell’avviso e della condotta dell’ente, perché la novella del 2021 non si applica a procedure e comportamenti anteriori. Chi intende censurare la mancata valutazione di documenti deve collegare ciascuno di essi ai passaggi della motivazione che ne sarebbero stati scalfiti. Per l’amministrazione di provenienza, infine, la discrezionalità nel negare l’assenso incontra il limite della buona fede e della correttezza, come già rilevato dalla Corte d’appello, che nel caso concreto aveva giudicato ragionevole il dissenso fondato sulla carenza di personale e sui livelli minimi di assistenza.
