📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Pubblico impiego scolastico
- Oggetto: Carta Docente per docenti precari – Tutela in forma specifica – Disapplicazione normativa discriminatoria
- Normativa: art. 1 co. 121 L. 107/2015, art. 4 co. 1 e 2 L. 124/1999, clausola 4 direttiva 1999/70/CE, art. 22 co. 36 L. 724/1994, art. 2948 n. 4 c.c.
- Parole chiave: carta docente precari, adempimento forma specifica, docenti interni sistema scolastico, disapplicazione discriminazione, tutela supplenti scuola
- Giurisprudenza conforme: Cass. 29961/2023; CGUE 18.05.2022 causa C-450/21; Cass. 31149/2019; CGUE 08.11.2011 Rosado Santana; CGUE 09.03.1978 Simmenthal; Corte Cost. 389/1989; Corte Cost. 170/1984
- Giurisprudenza difforme: nessuna
Introduzione
Ai docenti precari con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, ai quali il beneficio della Carta Docente non sia stato riconosciuto e che al momento della pronuncia giudiziale siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l’adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta Docente per un valore corrispondente a quello perduto. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 2026, ha condannato il MIUR a mettere a disposizione di undici docenti precarie la Carta Docente secondo il sistema proprio di essa, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. Sono considerati docenti interni al sistema scolastico coloro che siano iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo. La tutela in forma specifica si distingue dal risarcimento per equivalente previsto per i docenti fuoriusciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o cancellazione dalle graduatorie. Il principio trova fondamento nella sentenza della Cassazione n. 29961/2023, emessa su rinvio pregiudiziale, che ha enunciato il diritto alla Carta Docente senza che rilevi l’omessa presentazione di una domanda amministrativa al MIUR. La clausola 4 della direttiva 1999/70/CE ha efficacia diretta e impone la disapplicazione della normativa nazionale discriminatoria che limitava il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Massima
“Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al MIUR. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
