Carta del Docente ai precari: il Tribunale di Bari riconosce il diritto anche ai contratti a termine

Trib. Bari, Sez. Lavoro, n. 2546/2026: accertato il diritto del docente a tempo determinato alla Carta elettronica da [OMISSIS] annui.

La Carta del Docente Γ¨ riservata ai soli insegnanti di ruolo? La risposta Γ¨ no – e il Tribunale di Bari lo ribadisce con una pronuncia che consolida un orientamento ormai condiviso tra giudici del lavoro, Cassazione e giurisprudenza eurounitaria. Con la sentenza n. 2546/2026, il giudice del lavoro barese ha riconosciuto il diritto di una docente assunta a tempo determinato a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per l’anno scolastico 2024/2025. La Carta del Docente, da anni terreno di scontro tra precari e amministrazione scolastica, non puΓ² essere negata al personale non di ruolo senza violare la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il Tribunale di Bari si inserisce in un filone che conta oggi l’autorevole avallo della Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato e della Suprema Corte. Vale la pena esaminare il percorso argomentativo adottato.


La vicenda processuale

La parte ricorrente, docente assunta a tempo determinato con incarico fino al termine delle attivitΓ  didattiche ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 124/1999, ha svolto servizio nell’anno scolastico 2024/2025 senza aver mai ricevuto l’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Con ricorso depositato nel 2025, ha adito il Tribunale di Bari chiedendo, in via principale, l’accertamento del proprio diritto al beneficio di [OMISSIS] annui e la condanna dell’amministrazione convenuta all’attribuzione della Carta con le medesime regole riservate ai docenti a tempo indeterminato, comprensivi di interessi e rivalutazione. In via subordinata, per l’ipotesi di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia, la ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno in via equitativa.

L’amministrazione scolastica convenuta Γ¨ rimasta contumace, non costituendosi nel giudizio.

Acquisita la documentazione in atti – tra cui il contratto per l’anno scolastico 2024/2025 e la prova della permanenza della docente nel sistema scolastico anche nell’anno successivo – il Tribunale ha deciso la causa all’udienza in trattazione scritta del 5 giugno 2026, pronunciandosi nel merito della domanda principale.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il fondamento della pretesa azionata Γ¨ l’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. legge sulla Buona Scuola), che ha istituito la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di [OMISSIS] annui per ciascun anno scolastico. Il D.P.C.M. 28.11.2016, in attuazione della norma primaria, aveva tuttavia circoscritto l’ambito soggettivo di applicazione ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, escludendo esplicitamente il personale precario.

In parallelo, il sistema normativo interno riconosce la formazione come diritto-dovere universale: l’art. 282 d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico dell’istruzione) qualifica l’aggiornamento come Β«diritto-dovere fondamentaleΒ» del personale docente, senza distinzione alcuna tra ruolo e non ruolo. La contrattazione collettiva Γ¨ del medesimo segno: l’art. 28 del C.C.N.L. comparto scuola del 1995 e gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 27.11.2007 attribuiscono al diritto alla formazione carattere strutturale e obbligatorio per tutto il personale in servizio.

Sul piano eurounitario, la direttiva 1999/70/CE e l’Accordo quadro allegato vietano, alla clausola 4, punto 1, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in situazione comparabile, salvo ragioni oggettive che nel caso di specie non sono state individuate nΓ© dall’amministrazione nΓ© dal giudice.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato Γ¨ il pilastro su cui si regge l’intera struttura argomentativa. Il Tribunale di Bari applica tale principio al beneficio della Carta del Docente verificando, secondo le istruzioni della CGUE, se la docente precaria si trovasse in una situazione comparabile a quella dei colleghi di ruolo: stesso tipo di mansioni, stesse competenze professionali richieste, stesso obbligo formativo. La comparabilitΓ  Γ¨ affermata senza incertezze, giacchΓ© la normativa interna – dal Testo Unico dell’istruzione alla contrattazione collettiva – non distingue, nel disciplinare la formazione, tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo.

Viene poi in rilievo l’istituto dell’adempimento in forma specifica, contrapposto al risarcimento per equivalente. La distinzione – elaborata da Cass. n. 29961/2023 – dipende dalla condizione del docente al momento della pronuncia: chi Γ¨ ancora “interno” al sistema scolastico (perchΓ© iscritto nelle graduatorie, in servizio o transitato in ruolo) ottiene l’attribuzione della Carta con le stesse regole dei docenti di ruolo; chi Γ¨ “esterno” ottiene il risarcimento in forma equitativa entro il massimo del valore della Carta, salvo allegazione di un pregiudizio maggiore.

Il principio guida: la Carta del Docente spetta anche al personale a tempo determinato

La questione centrale che il giudice risolve Γ¨ se la riserva della Carta del Docente ai soli insegnanti di ruolo integri una discriminazione vietata. Il Tribunale risponde affermativamente, sulla base di un quadro giurisprudenziale ormai consolidato.

Ma cosa succede se il docente precario non ha mai presentato domanda per la Carta in corso d’anno? La Cass. n. 29961/2023 ha chiarito che l’omessa presentazione dell’istanza non preclude il diritto: il beneficio sorge automaticamente con il conferimento dell’incarico di supplenza, e la prescrizione dell’azione di adempimento in forma specifica Γ¨ quinquennale ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla data dell’incarico o, se posteriore, dalla data in cui la piattaforma informatica consentiva la registrazione. Per le azioni risarcitorie, invece, la prescrizione Γ¨ decennale, stante la natura contrattuale della responsabilitΓ .

Il Tribunale di Bari, facendo propri questi principi, afferma che l’esclusione della docente a tempo determinato dal beneficio Γ¨ Β«del tutto arbitrariaΒ» e fondata Β«sulla mera temporaneitΓ  del rapporto contrattualeΒ», senza alcuna ragione oggettiva che la giustifichi.


La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso in via principale. Accertata la qualitΓ  di docente a tempo determinato con incarico fino al termine delle attivitΓ  didattiche, e verificata la permanenza della ricorrente nel sistema scolastico anche nell’anno scolastico successivo – documentata dal contratto in atti – il giudice condanna l’amministrazione convenuta a garantire la fruizione del beneficio mediante accredito sulla Β«carta docenteΒ», con le stesse regole riservate ai dipendenti a tempo indeterminato.

Il percorso argomentativo adottato Γ¨ tripartito. In primo luogo, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo interno e dΓ  atto che la disciplina contrattuale collettiva e il Testo Unico dell’istruzione non distinguono tra personale di ruolo e personale non di ruolo nell’imporre l’obbligo di formazione. In secondo luogo, richiama l’ordinanza CGUE 18.5.2022, causa C-450/2021, che ha dichiarato incompatibile con la direttiva 1999/70/CE la norma italiana nella parte in cui riserva il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In terzo luogo, applica i principi di diritto enunciati da Cass. n. 29961/2023 per determinare la forma di tutela concretamente spettante: adempimento in forma specifica, non risarcimento, poichΓ© la ricorrente Γ¨ ancora interna al sistema scolastico.

Non vi Γ¨ scostamento da orientamenti precedenti – semmai, il Tribunale si allinea consapevolmente a una traiettoria giurisprudenziale plurale che coinvolge giudici del lavoro di merito, il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia UE. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 – che aveva annullato il D.P.C.M. 23.9.2015 rilevando la collisione del sistema differenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. – Γ¨ espressamente richiamata a conferma della natura discriminatoria dell’esclusione.

Sul piano delle conseguenze pratiche, il professionista che assiste docenti precari deve tenere presente che il diritto alla Carta sorge automaticamente con l’incarico, che l’azione di adempimento si prescrive in cinque anni e che la condizione di Β«internoΒ» o Β«esternoΒ» al sistema scolastico alla data della pronuncia Γ¨ determinante per il tipo di tutela ottenibile. Le spese sono liquidate in [OMISSIS] tenuto conto della serialitΓ  del contenzioso – circostanza che fotografa la dimensione del fenomeno.

Studio Legale Montinaro