“Accordo di consulenza commerciale” riqualificato come contratto di agenzia: il mancato invio degli estratti provvigionali legittima il recesso e il diritto alle indennità – Tribunale di Bari, 2025

La recente sentenza del Tribunale di Bari offre importanti chiarimenti sui confini tra la figura del procacciatore d’affari e quella dell’agente di commercio, nonché sulle conseguenze del mancato adempimento degli obblighi informativi da parte del preponente. Nel caso in esame, il Giudice del Lavoro ha accolto parzialmente il ricorso di un professionista che aveva stipulato un “accordo di consulenza commerciale” con una società, riqualificando il rapporto come contratto di agenzia e riconoscendo il diritto al recesso per giusta causa a fronte del mancato invio degli estratti provvigionali da parte della società resistente.

La controversia nasce da un rapporto contrattuale instaurato nel 2016 attraverso un documento denominato “accordo di consulenza commerciale”, che prevedeva il riconoscimento di una provvigione pari al 10% su tutti gli affari conclusi con clienti acquisiti dal ricorrente. Sebbene il contratto facesse riferimento a una futura stipula di un contratto di agenzia, tale formalizzazione non è mai avvenuta. Ciononostante, il Tribunale ha ritenuto che, nella sostanza, il rapporto presentasse tutti gli elementi caratterizzanti il contratto di agenzia: continuità, stabilità dell’attività di promozione, e autonomia professionale.

La decisione del Tribunale di Bari risulta particolarmente significativa poiché chiarisce che, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, è la concreta modalità di svolgimento del rapporto a determinarne la qualificazione giuridica. Nel caso specifico, il Giudice ha riconosciuto al ricorrente il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, all’indennità suppletiva di clientela e all’indennità di risoluzione del rapporto, a seguito del legittimo recesso per giusta causa dovuto alla grave violazione, da parte della società, dell’obbligo di fornire all’agente gli estratti conto provvigionali, previsto dall’art. 1749, commi 2 e 3, del Codice Civile.

La sentenza offre interessanti spunti di riflessione sulle obbligazioni informative gravanti sul preponente e sul loro carattere essenziale nel rapporto di agenzia, tanto da giustificare, in caso di violazione, il recesso in tronco dell’agente. Il Tribunale ha infatti sottolineato come gli estratti provvigionali rappresentino per l’agente lo strumento principale, se non esclusivo, per verificare l’ammontare e l’esattezza delle provvigioni maturate, configurando così la loro mancata comunicazione come una grave lesione del vincolo fiduciario tra le parti.

Questa pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato che, valorizzando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, tende a riqualificare i rapporti contrattuali sulla base delle concrete modalità di esecuzione, offrendo così maggiore tutela alla parte più debole del rapporto. Nel contesto delle relazioni commerciali, tale approccio risulta particolarmente rilevante per tutti quegli operatori che svolgono attività di promozione commerciale in regime di autonomia, i quali potranno trovare nella sentenza utili indicazioni per la corretta qualificazione del proprio rapporto e per la individuazione dei diritti ad esso connessi.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia oggetto della sentenza del Tribunale di Bari affonda le proprie radici in un rapporto contrattuale instauratosi il 20 settembre 2016, quando la società resistente e il ricorrente sottoscrivevano un documento denominato “accordo di consulenza commerciale”. Attraverso tale accordo, la società manifestava la volontà di riconoscere al professionista una provvigione pari al 10% su tutti gli affari conclusi con clienti da quest’ultimo acquisiti, specificando che il compito affidato al ricorrente sarebbe stato quello di occuparsi “di tutti gli aspetti legati alla divulgazione, promozione, dimostrazione e vendita dei prodotti commercializzati dalla nostra società”. Lo stesso documento precisava che tale accordo fungeva da garanzia per il ricorrente “in attesa della definizione del contratto di agenzia” che sarebbe stato stipulato successivamente.

Nonostante il riferimento esplicito a un futuro contratto di agenzia, tale formalizzazione non è mai avvenuta. Ciononostante, il ricorrente ha continuato a svolgere attività di promozione per conto della società resistente, concentrandosi in particolare sulla commercializzazione del prodotto denominato “bioakt”. Tale attività ha prodotto risultati significativi, tanto che il ricorrente è riuscito a procacciare nuovi clienti per la società, tra cui diverse aziende e istituzioni.

Il rapporto tra le parti ha iniziato a deteriorarsi quando la società ha iniziato a corrispondere acconti provvigionali sensibilmente inferiori rispetto a quanto effettivamente spettante in base al volume d’affari generato dai clienti procacciati. A tale criticità si è aggiunta l’ulteriore problematica rappresentata dal mancato invio, da parte della società, degli estratti conto riportanti l’elenco degli ordini ricevuti dai clienti procurati dal ricorrente. Quest’ultimo ha dichiarato di aver ricevuto solo due estratti conto: uno nel 2017 e uno nel luglio 2020, entrambi accompagnati dal pagamento delle relative provvigioni.

La situazione è precipitata definitivamente quando, a fronte della persistente mancata trasmissione sia degli estratti conto provvigionali relativi ai mesi successivi a luglio 2020, sia delle copie delle fatture emesse ai clienti, il ricorrente ha comunicato, con PEC dell’11 febbraio 2021, la risoluzione in tronco del rapporto per giusta causa. Tale decisione è stata motivata dalla impossibilità di conoscere l’effettivo ammontare delle vendite effettuate dalla società in favore dei clienti procacciati e, conseguentemente, delle provvigioni maturate.

Sulla base di questi presupposti, il ricorrente ha adito il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo il riconoscimento delle provvigioni impagate, dell’indennità sostitutiva del preavviso, dell’indennità suppletiva di clientela e del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR). In particolare, il ricorrente ha quantificato le proprie pretese in un importo complessivo pari, quanto meno, a Euro 29.356,00, oltre interessi e rivalutazione.

Dal canto suo, la società resistente si è costituita in giudizio contestando radicalmente la qualificazione del rapporto come agenzia e sostenendo, invece, che si trattasse di un semplice rapporto di procacciamento d’affari. Inoltre, la resistente ha prospettato una presunta violazione dei doveri di buona fede e lealtà da parte del ricorrente, allegando altresì l’avvenuto pagamento di parte delle provvigioni rivendicate. Su tali basi, la resistente ha chiesto il rigetto integrale delle domande avanzate dal ricorrente.

Durante l’istruttoria è emerso che il ricorrente aveva effettivamente procurato alla società diversi clienti, tra cui la società Primadonna S.p.A., per la quale sono state documentate forniture significative. È stato inoltre accertato che il ricorrente aveva emesso diverse parcelle per provvigioni, alcune delle quali risultavano già pagate dalla resistente. La complessa vicenda ha richiesto anche un accertamento tecnico, con la nomina di un perito, per la quantificazione esatta delle provvigioni spettanti e già corrisposte, nonché delle indennità dovute in caso di accoglimento della domanda di riqualificazione del rapporto.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La sentenza del Tribunale di Bari si fonda su un articolato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di rapporti di agenzia e procacciamento d’affari, fornendo importanti precisazioni sui criteri distintivi tra le due figure contrattuali e sulle conseguenze della violazione degli obblighi informativi nel contesto del rapporto di agenzia.

Il punto di partenza dell’analisi giuridica è rappresentato dall’articolo 1742 del Codice Civile, che definisce il contratto di agenzia come quel rapporto in cui “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. La norma, quindi, individua quali elementi essenziali del contratto di agenzia la stabilità dell’incarico, l’attività di promozione per conto del preponente, la retribuzione (tipicamente nella forma della provvigione) e la determinazione di una zona di competenza.

Il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i caratteri distintivi dell’agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo di osservare le istruzioni ricevute dal preponente. A sostegno di tale inquadramento, il Giudice cita le sentenze della Corte di Cassazione n. 5372/1998 e n. 13629/2005, che hanno delineato con chiarezza i confini della figura dell’agente.

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