Revoca del decreto ingiuntivo per nullità della procura monitoria generica non sanata: la sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. nel giudizio di opposizione vale solo per il giudizio di merito e non retroagisce alla fase monitoria – Tribunale di L’Aquila 2026
📌 LA VICENDA La sanatoria della procura alle liti disposta dal giudice ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – a seguito di eccezione di nullità sollevata dall’opponente – sana esclusivamente la procura rilasciata per il giudizio di merito e non retroagisce alla procura generica e priva del nome del sottoscrittore già conferita per il procedimento monitorio, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo, fondato su un ricorso affetto da invalidità della rappresentanza processuale non sanata, deve essere revocato; e ciò tanto più quando l’opposta si sia costituita in giudizio depositando la medesima procura invalida della fase monitoria, senza provvedere a sanarne i vizi nella prima difesa utile successiva all’eccezione, nonostante tale onere sorga immediatamente dalla proposizione dell’eccezione stessa, senza necessità di alcuna previa assegnazione di termine da parte del giudice. Il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo,
