Assicurazione per conto altrui: Cassazione 2025 dichiara nulle le clausole che escludono l’assicurato dall’indennizzo

La responsabilità nell’assicurazione per conto altrui rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto assicurativo contemporaneo. Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti delle clausole contrattuali che pretendono di sottrarre all’assicurato la possibilità di agire direttamente contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennizzo.

Il caso esaminato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con sentenza del 2025 riguarda una complessa vicenda di assicurazione contro i danni da incendio stipulata da una società Srl per conto del proprietario dell’immobile. La controversia ha coinvolto la Compagnia di assicurazione, il fallimento della società contraente e il proprietario dell’immobile danneggiato, sollevando questioni fondamentali circa la legittimazione processuale e i diritti dell’assicurato nell’assicurazione per conto altrui.

La pronuncia della Suprema Corte assume particolare rilevanza perché affronta quattro diversi orientamenti giurisprudenziali consolidatisi negli anni in materia di clausole di esclusione della legittimazione dell’assicurato. La decisione stabilisce principi di diritto destinati a influenzare significativamente la pratica contrattuale assicurativa, chiarendo definitivamente la portata dell’articolo 1891 del Codice Civile in materia di assicurazione per conto altrui.

La vicenda trae origine da un incendio verificatosi nel 2014 presso un immobile di proprietà di A.A., utilizzato dalla società X Srl per attività di ristorazione in base ad un contratto di affitto d’azienda. La società aveva stipulato con UnipolSai una polizza “Multirischi per il commercio” che copriva, tra l’altro, i danni materiali causati dall’incendio anche a beni di proprietà di terzi. Dopo il sinistro, è sorto un complesso contenzioso circa l’identificazione del soggetto legittimato a richiedere l’indennizzo e l’efficacia delle clausole contrattuali che attribuivano tale diritto esclusivamente al contraente.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La complessa vicenda giudiziaria ha origine da un contratto di assicurazione multirischi stipulato nel 2014 dalla società X Srl con UnipolSai Assicurazioni. La società aveva preso in affitto l’azienda commerciale della “Trattoria B.B.” di proprietà di A.A. e C., ubicata in un immobile di proprietà di A.A. Il contratto di affitto d’azienda prevedeva espressamente l’obbligo per il conduttore di stipulare un’adeguata copertura assicurativa per i rischi connessi all’attività.

La polizza “Multirischi per il commercio” sottoscritta dalla società X Srl offriva una copertura articolata che includeva diversi tipi di rischi. In particolare, la clausola 3.1 delle condizioni generali copriva “i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste all’indirizzo riportato nella scheda di polizza, da incendio” con patto “valore intero e a nuovo“. La polizza garantiva inoltre i danni al contenuto dell’immobile, i cosiddetti “danni indiretti” e la responsabilità civile verso i terzi per i danni causati dall’incendio, con un’importante esclusione per i danni a cose che la società contraente detenesse “a qualsiasi titolo“.

Il 30 settembre 2014 si è verificato l’evento dannoso che ha dato origine all’intera controversia: un incendio ha interessato l’immobile e i beni in esso contenuti, causando danni significativi. La società X Srl ha immediatamente richiesto a UnipolSai il pagamento dell’indennizzo, ma le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sulla misura del risarcimento dovuto. La questione è stata quindi sottoposta ad un arbitrato irrituale per la determinazione dell’ammontare dei danni.

Il collegio peritale, con lodo del 12 luglio 2018, ha effettuato una valutazione complessiva dei danni, distinguendo tra diverse categorie: danni al fabbricato, danni al contenuto, spese di sgombero delle macerie, danni indiretti e perdita delle pigioni. L’ammontare totale dei danni è stato quantificato in circa Euro 200.000,00, di cui circa Euro 1000.000,00 relativi specificamente ai danni al fabbricato. Gli arbitri hanno accertato che UnipolSai aveva già versato alla società X circa Euro 150.000,00, determinando l’esistenza di un credito residuo di circa Euro 50.000,00.

A settembre 2018, A.A. e la società Trattoria B.B. hanno intrapreso un’azione monitoria davanti al Tribunale di Venezia, chiedendo il pagamento dell’intero ammontare del danno accertato dal collegio arbitrale. Il Tribunale ha accolto il ricorso per la somma residua, ingiungendo il pagamento “alla parte ricorrente” senza ulteriori specificazioni circa l’effettiva titolarità del diritto.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La disciplina dell’assicurazione per conto altrui trova il suo fondamento normativo nell’articolo 1891 del Codice Civile, che stabilisce i principi fondamentali per questa particolare tipologia contrattuale. La norma prevede che “i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo“. Questa disposizione è strettamente collegata all’articolo 1904 del Codice Civile, che definisce l’interesse necessario per la validità del contratto di assicurazione contro i danni.

L’articolo 1932 del Codice Civile stabilisce l’elenco delle “norme inderogabili” in materia assicurativa, disponendo che le disposizioni in esso elencate “non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato“. È significativo che l’articolo 1891 non sia espressamente menzionato in questo elenco, circostanza che ha generato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla sua derogabilità.

La questione della prescrizione e della sua interruzione è disciplinata dall’articolo 2943 del Codice Civile, che prevede l’interruzione mediante “la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio” e “da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore“. La norma richiede che l’atto interruttivo provenga dal titolare del diritto o da un suo rappresentante, ponendo delicate questioni quando l’interruzione viene tentata da soggetti che si dichiarano creditori senza esserlo effettivamente.

La giurisprudenza di legittimità ha sviluppato nel tempo quattro diversi orientamenti interpretativi riguardo alle clausole che negano all’assicurato l’esercizio dei diritti derivanti dalla polizza. Il primo orientamento, risalente alla storica sentenza Cass. Sez. I n. 709/1995, ritiene che l’articolo 1891 secondo comma sia derogabile dalle parti, non essendo compreso nell’elenco delle norme inderogabili di cui all’articolo 1932. Un secondo indirizzo giurisprudenziale ha sostenuto che tali clausole vadano interpretate restrittivamente, riservando al contraente la sola “attività amministrativa” nella gestione del sinistro.

Un terzo orientamento ha invece negato la derogabilità dell’articolo 1891, osservando che la norma configura un’ipotesi di sostituzione processuale che non può essere validamente rinunciata ex ante dal titolare del diritto. Infine, un quarto filone giurisprudenziale ha ritenuto legittimato il contraente non in base a clausole derogatorie, ma sul presupposto che anch’egli sia un “soggetto assicurato” per effetto dell’assunzione contrattuale di specifici rischi.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Suprema Corte di Cassazione ha adottato una soluzione che risolve definitivamente il contrasto giurisprudenziale, stabilendo che l’articolo 1891 secondo comma del Codice Civile è inderogabile e che le clausole contrattuali che sottraggono all’assicurato il diritto di agire contro l’assicuratore sono nulle. La decisione si fonda su una rigorosa analisi della natura giuridica del contratto di assicurazione contro i danni e del principio indennitario che lo caratterizza.

Il Collegio ha chiarito che l’assicurazione contro i danni è un contratto indennitario che può solo ristorare il pregiudizio patito dall’assicurato, senza mai arricchirlo. Per garantire il rispetto di questo principio fondamentale, la legge eleva ad elemento costitutivo del contratto l’indissolubile connubio tra la titolarità dell’interesse contrario all’avverarsi del rischio e la qualità di “assicurato“. Mentre negli altri contratti la qualità di creditore dipende dalla libera contrattazione delle parti, nell’assicurazione contro i danni questa qualità ha un presupposto di fatto che precede l’accordo delle parti e non è da esse disponibile.

La Corte ha respinto l’argomento secondo cui l’articolo 1891 sarebbe derogabile per non essere compreso nell’elenco dell’articolo 1932, spiegando che quest’ultimo “non esaurisce tutte le ipotesi di nullità in materia assicurativa“. L’articolo 1932 prende in esame soltanto previsioni di legge che disciplinano dichiarazioni contrattuali o effetti temporali del contratto, non le norme che disciplinano la causa e l’oggetto del contratto di assicurazione. Derogare all’articolo 1891 significherebbe stipulare un contratto che non è più un’assicurazione contro i danni.

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