Consenso informato: quando il paziente deve dimostrare che non avrebbe accettato l’intervento – Cassazione 2025

La responsabilità sanitaria per violazione del consenso informato rimane uno dei temi più delicati del diritto medico contemporaneo. Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito aspetti fondamentali circa l’onere probatorio che grava sul paziente quando lamenta danni derivanti da insufficiente informazione medica.

Il caso esaminato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione nel 2025 riguarda una vicenda di chirurgia oculare particolarmente complessa, dove una paziente ha subito gravi conseguenze a seguito di interventi per l’impianto di cristallini artificiali. La donna, affetta da patologie oculari preesistenti, si è sottoposta a molteplici interventi presso una struttura ospedaliera pubblica, sviluppando successivamente complicanze che hanno portato alla perdita sostanziale della vista di un occhio.

La questione giuridica centrale verte sulla dimostrazione del nesso causale tra la mancata o inadeguata informazione medica e il danno subito dal paziente. La Corte d’Appello di Bologna aveva già stabilito che i sanitari non avevano fornito correttamente l’informazione su alternative e possibili rischi degli interventi effettuati, tuttavia aveva escluso il risarcimento ritenendo non dimostrato che la paziente, se adeguatamente informata, avrebbe rifiutato di prestare il consenso agli interventi.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria trae origine dalle complicanze sviluppate da una paziente a seguito di interventi di chirurgia refrattiva oculare. La donna, affetta da episcleriti ricorrenti, discleriti e astigmatismo ipermetropico, su indicazione del proprio medico oculista di fiducia, si era sottoposta nel dicembre 2007 presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna ad un intervento per l’impianto di un cristallino artificiale bilaterale.

Dopo circa due anni dall’intervento iniziale, la paziente ha iniziato ad accusare fastidi all’occhio destro, caratterizzati da disturbi visivi significativi. La situazione si è progressivamente aggravata con lo sviluppo di una uveite che ha reso necessari ulteriori interventi chirurgici. Nel maggio 2010 è stato effettuato un primo intervento di reimpianto del cristallino artificiale all’occhio destro, seguito da un secondo intervento nel settembre 2010 quando l’uveite era diventata “ipotonica grave” per l’asportazione e la reinserzione dell’impianto oculare.

Nonostante i ripetuti tentativi terapeutici, le condizioni dell’occhio destro hanno continuato a peggiorare. La paziente si è rivolta ad altri specialisti che le hanno diagnosticato danni alla cornea, rendendo necessario un trapianto corneale. Tuttavia, anche questo intervento non è riuscito ad impedire la successiva perdita sostanziale dell’occhio destro, causando gravi danni non solo fisici ma anche sotto il profilo psicologico.

La donna ha quindi intrapreso un’azione legale contro il medico oculista e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, lamentando sia errori nella scelta e nell’esecuzione degli interventi chirurgici, sia soprattutto la mancata adeguata informazione circa le alternative terapeutiche disponibili e i rischi connessi agli interventi effettuati. Secondo la paziente, se fosse stata correttamente informata sui possibili esiti negativi, non si sarebbe mai sottoposta agli interventi che hanno causato la perdita della vista.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La questione del consenso informato in ambito sanitario trova il suo fondamento normativo primario nell’articolo 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute, e nell’articolo 13 che tutela la libertà personale. A livello codicistico, i principi di riferimento sono contenuti negli articoli 2697, 2729 e 1223 del Codice Civile.

L’articolo 2697 del Codice Civile stabilisce il principio fondamentale dell’onere della prova, secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento“. Questo principio assume particolare rilevanza nelle controversie medico-legali, dove il paziente che lamenta danni da mancato consenso informato deve dimostrare che, se adeguatamente informato, non avrebbe prestato il proprio consenso all’intervento.

L’articolo 2729 del Codice Civile disciplina le presunzioni semplici, stabilendo che “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti“. Tale disposizione è fondamentale quando si tratta di valutare elementi indiziari per ricostruire la volontà ipotetica del paziente in presenza di adeguata informazione.

L’articolo 1223 del Codice Civile regola il risarcimento del danno contrattuale, prevedendo che “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta“. Questo articolo trova applicazione anche nell’ambito della responsabilità sanitaria quando si configura un rapporto contrattuale o di contatto sociale qualificato tra medico e paziente.

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l’orientamento secondo cui, in materia di consenso informato, spetta al paziente dimostrare che, se correttamente informato sui rischi e le alternative terapeutiche, non avrebbe prestato il consenso al trattamento. Significative in tal senso sono le sentenze della Cassazione n. 28985/2019 e n. 24471/2020, richiamate dalla decisione in commento, che hanno stabilito i principi per la ripartizione dell’onere probatorio in questa delicata materia.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla paziente, confermando sostanzialmente le conclusioni raggiunte dalla Corte d’Appello di Bologna. La decisione si articola attraverso un’analisi sistematica dei quattro motivi di ricorso, fornendo importanti chiarimenti sui principi applicabili in materia di responsabilità sanitaria e consenso informato.

Il primo e secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente dalla Suprema Corte, riguardavano la questione del consenso presunto. La ricorrente contestava la valutazione della Corte d’Appello secondo cui, anche se fosse stata correttamente informata sui rischi e le alternative terapeutiche, avrebbe comunque prestato il consenso agli interventi. La Cassazione ha chiarito che tale affermazione costituiva una motivazione “ad abundantiam“, essendo sufficiente a sostenere la decisione il riscontro che la paziente non aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare che, se adeguatamente informata, avrebbe rifiutato il consenso.