Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti (Corte Appello Lecce, sent. n. 1086/2021)

Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti (Corte Appello Lecce, sent. n. 1086/2021)

La questione della rimborsabilità delle spese nel contratto di comodato è un tema cruciale, e la recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 1086/2021 offre importanti chiarimenti in merito. Nel contesto della legge italiana, ciò diventa fondamentale per comprendere i diritti e le responsabilità sia del comodante che del comodatario.

Spese straordinarie nel comodato: Analisi della Corte d’Appello di Lecce

La Corte d’Appello di Lecce ha affrontato la questione delle spese straordinarie sostenute dal comodatario. La sentenza stabilisce chiaramente che, nonostante l’assenza di una regolamentazione specifica delle migliorie nel comodato, l’analogia con le locazioni è decisiva. Secondo la Corte, le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, non sono rimborsabili al comodatario. Questa decisione si basa sull’assunto che il comodatario non può invocare i principi di cui agli articoli 1150 e 936 del Codice Civile, essendo estraneo al possesso effettivo della proprietà.

La giurisprudenza citata nella sentenza conferma che il comodatario, se sceglie di affrontare spese di manutenzione straordinaria, lo fa nel suo esclusivo interesse. A meno che tali spese non siano necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, il comodante non è tenuto a rimborsarle.

Spese ordinarie nel comodato: L’approccio della Corte d’Appello di Lecce

La sentenza affronta anche la questione delle spese ordinarie sostenute dal comodatario. Nel caso in cui l’azione di rimborso ai sensi dell’articolo 1808 del Codice Civile sia rigettata, la Corte sottolinea che il comodatario non può ricorrere all’azione di illecito arricchimento. Ciò è dovuto al requisito di sussidiarietà previsto dall’articolo 2041 del Codice Civile, che non consente un ricorso alternativo o subordinato a quello contrattuale.

MASSIMa corte di appello di lecce, sentenza n. 1086/2021

Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è ne’ possessore ne’ terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 cod. civ., ed altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie”. (cass.civ.sez.II, 26.6.1992 n. 7923 e, negli stessi termini, cass. Sent. n.15699/18, sent. n. 21023/16, sent. n. 1216/12, sent. n. 15543/02)”

Per giurisprudenza costante “La disposizione dell’art. 1808 c.c. esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (primo comma), prevedendo un’unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione della cosa, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti (secondo comma). A fronte del chiaro tenore della norma, risulta implicitamente -ma chiaramente- esclusa la possibilità che possa spettare un qualche rimborso (neppure nella forma dell’indennità o dell’indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa.” (cass.civ.sez.III, 30.6.2015 n. 13339)”.

Conclusioni: Implicazioni per il Comodante e il Comodatario

In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di Lecce fornisce chiarezza sulla rimborsabilità delle spese nel contesto del comodato. La necessità ed urgenza delle spese straordinarie sono fondamentali per la possibilità di rimborso, mentre il rigetto dell’azione di rimborso in base all’articolo 1808 limita le alternative del comodatario. Comprendere questi dettagli è essenziale per entrambe le parti coinvolte in un contratto di comodato.

Avv. Cosimo Montinaro

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