La suocera deve restituire i soldi delle rate dellโ€™auto โ€“ ma solo quelle pagate dopo che la nuora ha chiesto la casa indietro

Trib. Spoleto, n. 240/2026: il recesso dal comodato ex art. 1810 c.c. estingue anche lโ€™accordo verbale accessorio; lโ€™IMU non รจ mai a carico del comodatario; il danno da mancata restituzione si misura sul canone dei contratti di affitto realmente stipulati.

Una storia di famiglia che finisce male, come spesso accade quando una separazione si intreccia con i rapporti patrimoniali tra suocera e nuora. La suocera aveva concesso alla nuora un appartamento in comodato gratuito. In parallelo โ€“ con un accordo verbale โ€“ la nuora si era impegnata a pagare le rate del finanziamento per lโ€™auto della suocera, come compensazione informale per il godimento del bene. Poi arriva la separazione del marito dalla nuora, i rapporti si deteriorano, e la suocera chiede la casa indietro invocando lโ€™art. 1810 c.c.. La nuora continua a occupare lโ€™appartamento per altri tre anni, affittandolo pure a terzi. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 240/2026, fa i conti con tutta questa vicenda e produce un risultato matematicamente limpido: le rate dellโ€™auto giร  pagate durante il comodato erano dovute e non vanno restituite; quelle pagate dopo il recesso sรฌ; il danno da mancata restituzione dellโ€™immobile si calcola sul canone reale dei contratti di affitto stipulati dalla nuora con terzi; e lโ€™IMU non puรฒ essere mai addebitata al comodatario per la semplice ragione che รจ unโ€™imposta sul possesso, non una spesa per lโ€™utilizzo del bene. Il tutto si chiude in compensazione, con la nuora che alla fine risulta debitrice della differenza.

La vicenda processuale

La suocera aveva agito in via monitoria nel 2024, ottenendo dal Tribunale di Spoleto un decreto ingiuntivo per il rimborso di un considerevole numero di rate del finanziamento per lโ€™acquisto dellโ€™auto della nuora, da lei onorate nella qualitร  di fideiussore. La nuora propose opposizione, eccependo che le somme non fossero dovute in quanto pagate in esecuzione dellโ€™accordo verbale per cui il godimento gratuito dellโ€™immobile compensava il pagamento delle rate; aggiunse in via riconvenzionale la domanda di rimborso dellโ€™IMU per gli anni 2020-2025, delle quote condominiali arretrate e del risarcimento del danno per la mancata restituzione dellโ€™immobile.

La suocera si costituรฌ resistendo allโ€™opposizione e svolgendo a sua volta domanda riconvenzionale per le rate del finanziamento maturate successivamente a quelle azionate in via monitoria. Nel corso del giudizio il precedente difensore della nuora rinunciรฒ al mandato; subentrรฒ un nuovo legale e fu formulata una proposta conciliativa dal giudice precedentemente assegnato al procedimento, che la suocera accettรฒ e la nuora rifiutรฒ. La causa, pervenuta al dott. Rossi, fu trattenuta in decisione con il meccanismo delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c..

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Lโ€™art. 1810 c.c. disciplina il comodato senza determinazione di durata: quando il comodato non ha un termine convenuto nรฉ risulta determinato dallโ€™uso a cui la cosa รจ destinata, il comodante puรฒ esigerne la restituzione ad nutum, cioรจ in qualsiasi momento e senza necessitร  di giustificare la richiesta. Il contratto si estingue con la semplice comunicazione di recesso, senza preavviso obbligatorio โ€” il comodatario deve restituire immediatamente. Lโ€™art. 1, co. 740, l. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) individua il presupposto dellโ€™IMU nel possesso di immobili, identificando come soggetti passivi il proprietario e il titolare di diritto reale di godimento. Il comodatario, che รจ mero detentore, รจ strutturalmente escluso dalla soggettivitร  passiva IMU. Sul piano processuale, il limite alla condanna pro futuro รจ ribadito da Cass. Sez. III, n. 16621/2008 e n. 19895/2015: non sono ammesse condanne per obbligazioni il cui accertamento richiederebbe un ulteriore giudizio di cognizione.

Gli istituti giuridici coinvolti

Lโ€™accordo verbale accessorio che lega il pagamento delle rate al godimento dellโ€™immobile ha la natura giuridica di una pattuizione atipica di collegamento negoziale: non trasforma il comodato in locazione โ€“ come sostenuto dalla suocera โ€“ perchรฉ il corrispettivo era accessorio e informale, non sinallagmatico in senso proprio. Tuttavia, tale accordo condivide la sorte del contratto principale: quando il comodante esercita il recesso ex art. 1810 c.c., la cessazione del comodato travolge anche la pattuizione accessoria che a esso era funzionalmente collegata. Da questo momento in poi, il pagamento delle rate da parte della suocera non trova piรน giustificazione nellโ€™accordo verbale e costituisce un esborso non dovuto, recuperabile nei confronti della nuora.

Sul danno da mancata restituzione, la sentenza applica puntualmente i principi di Cass. SU n. 33645/2022, che ha superato la vecchia teoria del danno in re ipsa: il danno esiste e va risarcito, ma non come automatismo โ€“ deve essere allegata e provata la perdita concreta della possibilitร  di godimento, diretto o indiretto mediante locazione a terzi. Nel caso di specie la prova era schiacciante: la nuora aveva lei stessa concluso piรน contratti di locazione sullโ€™immobile che avrebbe dovuto riconsegnare, fornendo cosรฌ il parametro esatto del valore locativo.

Il principio guida: IMU al proprietario, sempre

La clausola contrattuale che pone a carico del comodatario ยซle spese sostenute per servirsi dellโ€™immobileยป non รจ sufficiente a trasferire al comodatario lโ€™obbligo di pagare lโ€™IMU. La ratio รจ strutturale: lโ€™IMU non รจ una spesa per lโ€™utilizzo del bene, ma unโ€™imposta che colpisce il titolare del diritto di proprietร  o di altro diritto reale. Il comodatario non ha nรฉ proprietร  nรฉ diritti reali sullโ€™immobile, e la formula contrattuale ยซspese per servirsi del beneยป descrive le spese di godimento โ€“ utenze, spese condominiali ordinarie, riparazioni dโ€™uso โ€“ non i tributi sul patrimonio. Questa distinzione non ha carattere formalistico: rispecchia la struttura stessa dellโ€™imposta municipale e il divieto di traslazione convenzionale dellโ€™obbligo tributario in modo da alterarne il presupposto soggettivo, che per legge รจ il possesso.

La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha operato una pulizia analitica del groviglio di pretese reciproche, riconducendole a quattro distinte partite contabili poi compensate tra loro.

Partita 1 โ€“ Le rate del finanziamento (credito della suocera). Il Tribunale ha distinto due periodi: le rate pagate durante il vigore dellโ€™accordo verbale erano dovute e non rimborsabili; quelle pagate dopo il recesso dal comodato โ€“ dallโ€™agosto 2022 in poi โ€“ erano esborsi non dovuti, recuperabili nei confronti della nuora. Le rate successive a quelle azionate in via monitoria, maturate nel corso del giudizio, sono state riconosciute per non contestazione ex art. 115 c.p.c. fino alla data di deposito della sentenza. Sul tema della condanna pro futuro per le rate successivamente maturande, il Tribunale ne ha escluso lโ€™ammissibilitร  per i mesi successivi alla pronuncia, perchรฉ la domanda della suocera aveva espressamente limitato il petitum ยซfino alla conclusione del presente procedimentoยป.

Partita 2 โ€“ Lโ€™IMU (credito rigettato). Il Tribunale ha rigettato la domanda di rimborso dellโ€™IMU per tutti gli anni richiesti con motivazione puntuale: il presupposto dellโ€™imposta รจ il possesso ex art. 1, co. 740, l. n. 160/2019; il comodatario รจ mero detentore, non possessore; la clausola contrattuale che poneva a suo carico ยซle spese per servirsi del beneยป non include le imposte patrimoniali. Anche per il periodo successivo allโ€™esercizio del diritto di recesso, lโ€™IMU sarebbe rimasta a carico della proprietaria.

Partita 3 โ€“ Le spese condominiali ordinarie (credito parziale della nuora). Le spese condominiali ordinarie sono ยซspese per servirsi del beneยป ai sensi della clausola contrattuale e gravano sul comodatario. Lโ€™attrice ha provato tramite il documento dellโ€™amministrazione condominiale unโ€™esposizione arretrata. La condanna รจ stata limitata alle spese maturate fino al mese precedente la riconsegna dellโ€™immobile, escludendo il mese di competenza della proprietaria ormai rientrata in possesso del bene.

Partita 4 โ€“ Il danno da mancata restituzione (credito della nuora). La nuora aveva chiesto la restituzione dellโ€™immobile con lettera del 5 agosto 2022. La suocera lo aveva restituito solo il 26 novembre 2025, dopo uno sfratto contro i propri affittuari โ€“ per quaranta mesi di detenzione indebita. La nuora aveva nel frattempo continuato a stipulare contratti di locazione con terzi a vari canoni mensili: il valore locativo medio dei contratti da lei stessa conclusi รจ stato utilizzato come parametro equitativo per la liquidazione del danno, moltiplicato per i quaranta mesi di occupazione sine titulo.

Lโ€™esito. Operata la compensazione tra i crediti reciproci accertati, la nuora รจ risultata debitrice del saldo residuo in favore della suocera, con condanna al pagamento dellโ€™importo differenziale oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Il decreto ingiuntivo รจ stato revocato e le spese di lite integralmente compensate tra le parti in applicazione dei principi di Cass. SU n. 32061/2022 sulla soccombenza reciproca.

Studio Legale Montinaro