Trib. Mantova, n. 287/2026: il mancato uso delle cinture integra concorso di colpa solo nella misura del reale contributo causale alle lesioni; nessun automatismo al 50%.
Sale in auto con il marito. Non allaccia la cintura. L’auto ha un frontale violentissimo. Lei riporta traumi cranici, cicatrici facciali e un disturbo post-traumatico da stress che la segue per anni. La compagnia assicuratrice vuole ridurre il risarcimento del 50% – o anche di più – perché non indossava la cintura. Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 287/2026, respinge questa ricostruzione con nettezza: il mancato uso delle cinture di sicurezza non è un automatismo che taglia il risarcimento a metà. È un fatto che può incidere in misura contenuta – quando le lesioni sono coerenti con una dinamica aggravata dall’omissione – ma la sua entità causale va accertata in concreto, caso per caso, sulla base della dinamica del sinistro e del tipo specifico di lesioni. In un frontale ad alto impatto, dove le lesioni sarebbero comunque avvenute, il concorso si ferma al 15%.
La vicenda processuale
La terza trasportata – proprietaria dell’autovettura Citroen, condotta dal marito – è rimasta coinvolta nel maggio 2022 in un sinistro stradale di elevata intensità caratterizzato da urto frontale, riportando gravi lesioni personali con conseguente ricovero ospedaliero. Ha agito ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, chiedendo il risarcimento integrale di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
La compagnia si è costituita riconoscendo la propria legittimazione passiva e producendo documentazione relativa a un acconto già corrisposto, ma eccependo il concorso di colpa della danneggiata nella misura «non inferiore al 50%» per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Ha altresì contestato la risarcibilità del danno di natura psichica, la quantificazione dei postumi biologici permanenti e l’applicabilità delle Tabelle di Milano – sostenendo che si trattasse di lesioni di lieve entità rientranti nell’art. 139 Cod. ass.. Il Tribunale, con decreto del 7 marzo 2025, ha rigettato la richiesta di estensione del contraddittorio, confermando che nell’azione ex art. 141 non è necessaria la partecipazione al giudizio di soggetti diversi dall’assicuratore del vettore, atteso che la responsabilità dei conducenti non costituisce oggetto del giudizio.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
L’art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) attribuisce al terzo trasportato il diritto al risarcimento diretto dei danni subiti nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo su cui viaggiava, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il caso fortuito. L’art. 1227, comma 1, c.c. stabilisce che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. L’art. 139 d.lgs. n. 209/2005 – con la sua disciplina speciale di liquidazione – si applica esclusivamente alle lesioni di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità permanente); per i danni biologici superiori – le cosiddette macro-permanenti – si applicano i criteri tabellari ordinari, nella prassi del Tribunale di Mantova le Tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.
Gli istituti giuridici coinvolti
L’azione diretta ex art. 141 Cod. ass. si caratterizza per una semplificazione dell’onere probatorio: il trasportato deve dimostrare il sinistro, il danno e il nesso causale, ma non la dinamica dell’incidente né la responsabilità dei conducenti. Questo è il profilo che distingue strutturalmente l’art. 141 dall’azione risarcitoria ordinaria ex artt. 2043 e 2054 c.c., e che rende irrilevante – ai fini della decisione – l’accertamento su chi avesse torto tra i due veicoli. Il concorso di colpa del trasportato per mancato uso delle cinture è una difesa ammessa – poiché l’art. 141 non esclude l’applicazione dell’art. 1227 c.c. – ma subordinata alla prova del contributo causale concreto della condotta omissiva nelle lesioni specificamente riportate. Come chiarito da Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2020, n. 12109, l’accertamento può fondarsi anche su presunzioni, ma richiede una motivazione specifica sulla dinamica, sulla tipologia e sulla localizzazione delle lesioni.
Il principio guida: nessun automatismo nella riduzione per mancato uso delle cinture
La tesi della compagnia – riduzione del 50% per il solo fatto del mancato uso delle cinture – non ha fondamento giuridico. La giurisprudenza di legittimità esclude espressamente gli automatismi causali: la riduzione deve riflettere l’effettivo contributo dell’omissione nell’aggravamento del danno, non una presunzione astratta. Ma come si individua questa misura in concreto? Il giudice deve considerare: la violenza del sinistro – perché in un frontale ad alta energia le lesioni si producono comunque; la sede e la natura delle lesioni – perché le lesioni cranio-facciali sono coerenti sia con l’omissione sia con la dinamica; la prova che la cintura avrebbe evitato o ridotto quelle lesioni specifiche – non basta l’annotazione anamnestica del clinico, che è priva di valore medico-legale sull’efficienza causale. Nel caso concreto il Tribunale ha quantificato il concorso nel 15%: una percentuale che riconosce il contributo marginale dell’omissione senza comprimere il diritto al risarcimento del trasportato, che rimane il soggetto privilegiato dalla disciplina dell’art. 141.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha accolto la domanda con riduzione del 15% per concorso di colpa, condannando la compagnia al pagamento del residuo risarcimento dopo deduzione dell’acconto già corrisposto, oltre rivalutazione e interessi.
Sul danno biologico, la CTU medico-legale ha accertato un’invalidità permanente del 18% comprensiva di tre componenti: esiti di trauma cranico commotivo, esiti cicatriziali in sede frontale di rilevanza estetica, e disturbo da stress post-traumatico (DPTS) di grado lieve. Il Tribunale ha recepito integralmente le conclusioni peritali, rigettando le critiche della compagnia sulla risarcibilità del DPTS: il disturbo psichico è una species del danno biologico non patrimoniale, risarcibile quando risulta accertata una lesione dell’integrità psichica con carattere di apprezzabile stabilità, indipendentemente dalla produzione di effetti patrimoniali o dalla necessità di terapie farmacologiche. La latenza temporale nell’attivazione del percorso terapeutico – uno degli argomenti della difesa assicurativa – non è incompatibile con la diagnosi di DPTS, che può manifestarsi in forma differita secondo modalità riconosciute dalla letteratura scientifica (DSM-5-TR).
Sull’applicabilità dell’art. 139 Cod. ass., il Tribunale ha escluso il regime delle micro-permanenti: con un’invalidità permanente accertata nella misura del 18%, si rientra nella categoria delle macro-permanenti, con conseguente applicazione delle Tabelle di Milano 2024. Il danno biologico permanente è stato determinato applicando i valori tabellari corrispondenti all’età della danneggiata e alla percentuale di invalidità accertata, con applicazione dell’incremento per sofferenza soggettiva nella misura del 34% – corrispondente a una valutazione di grado medio del patema d’animo sia in fase temporanea sia con riferimento ai postumi permanenti – escludendo qualsiasi duplicazione delle poste risarcitorie. Il danno temporaneo è stato quantificato sulla base del periodo di inabilità totale e parziale accertato dal CTU. Sul totale del danno non patrimoniale e patrimoniale così determinato è stata applicata la riduzione del 15% per concorso di colpa, e dall’importo residuo è stato detratto l’acconto già corrisposto dalla compagnia, con condanna al pagamento del residuo dovuto di [OMISSIS].
Sulle spese processuali, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza, condannando la compagnia alla rifusione delle spese di lite liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 55/2014 aggiornato, nonché alle spese di CTU e all’auxiliation del consulente specialista. Ha riconosciuto la ripetibilità delle spese del CTP della parte attrice – riducendole equitativamente in ragione del rapporto di proporzione con il compenso del CTU – e ha incluso tra le spese ripetibili anche quelle sostenute per la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, trattandosi di condizione di procedibilità dell’azione ex art. 3 D.L. n. 132/2014 e non di attività facoltativa.