Buoni fruttiferi postali eredi: la riscossione spetta pro quota senza consenso degli altri coeredi

Trib. Benevento, I Sez. civ., n. 729/2026: autorizzata la riscossione della quota ereditaria del 50% di buoni fruttiferi postali e libretto postale cointestati senza quietanza congiunta.

Quanti eredi si trovano bloccati davanti agli sportelli di Poste Italiane, nell’impossibilità di riscuotere i buoni fruttiferi postali eredi appartenuti al genitore defunto perché l’altro cointestatario – o i suoi aventi causa – non collaborano? Il Tribunale di Benevento risponde con un decreto di immediata efficacia che riconosce al coerede la piena legittimazione a ottenere il pagamento della propria quota, senza necessità di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. Il provvedimento applica l’orientamento ormai consolidato della Cassazione – da Cass. 24639/2021 a Cass. 22577/2023, fino alla recentissima Cass. 28935/2025 – e lo estende anche al libretto di risparmio postale cointestato aperto dopo la riforma del 2002, sciogliendo ogni residuo dubbio interpretativo. Per i buoni fruttiferi postali eredi e per i libretti postali successivi all’abrogazione dell’art. 187 D.P.R. 256/1989, il principio è oggi uniforme. In questo articolo se ne analizzano le basi normative e le ricadute pratiche.

La vicenda processuale

Il ricorrente – figlio e coerede del de cuius, deceduto nel 2012 in provincia di Avellino – ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo di essere autorizzato alla riscossione della quota ereditaria a lui spettante, pari al cinquanta per cento, portata da un libretto di risparmio postale nominativo e da sette buoni fruttiferi postali, tutti cointestati al padre e alla madre – quest’ultima premorta nel 2000 – con clausola di pari facoltà di rimborso.

Al momento dell’apertura della successione gli eredi del de cuius erano due: il ricorrente e un’altra figlia. I titoli oggetto del ricorso avevano valori nominali originari compresi tra lire [OMISSIS] e lire [OMISSIS] ciascuno, emessi tra il 1988 e il 1997. Il libretto presentava un saldo, a data antecedente il decesso, di euro [OMISSIS]. La quota complessiva richiesta corrispondeva al cinquanta per cento del valore attualizzato, comprensivo dei frutti medio tempore maturati.

Il ricorrente ha convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., chiedendo l’emissione di un decreto immediatamente esecutivo con ordine di pagamento e esonero di responsabilità in favore del soggetto erogante. Poste Italiane S.p.A., ritualmente notificata, non si è costituita: ne è stata dichiarata la contumacia. Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, ha accolto integralmente la domanda con decreto di immediata efficacia.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il decreto si muove su un terreno normativo stratificato, che vede intrecciarsi disposizioni di diritto civile generale, normativa speciale postale e successive riforme regolamentari.

Sul piano del diritto comune, vengono in rilievo l’art. 1295 c.c. – che regola la divisione dell’obbligazione solidale tra gli eredi del concreditore defunto, stabilendo che il credito si divide tra gli eredi in proporzione delle quote – e gli artt. 1854 e 1298 c.c., che disciplinano il deposito bancario cointestato e la presunzione di contitolarità al cinquanta per cento, con il rafforzamento derivante dalla clausola di pari facoltà di rimborso.

Sul piano della normativa speciale, il punto di partenza è l’art. 187, comma 1, del D.P.R. 256/1989, che – nella versione applicabile ai rapporti sorti prima della riforma – imponeva, in caso di decesso di uno dei cointestatari di un libretto di risparmio postale, la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto per procedere al rimborso. Tale disposizione è stata abrogata dal sistema introdotto dal D.Lgs. 284/1999 e dal successivo D.M. 6.6.2002 del Ministero del tesoro, il quale, all’art. 8, ha ridisegnato la disciplina dei libretti cointestati ammettendo le operazioni disgiunte di ciascun intestatario, salvo notifica di atti ostativi. La norma non contempla più alcuna possibilità di opposizione da parte degli eredi dei cointestatari.

Quanto ai buoni fruttiferi postali, il D.P.R. 256/1989, art. 204, comma 3 ne sancisce l’intrasferibilità del credito portato dal documento, caratteristica che – insieme al rimborso “a vista” – li distingue strutturalmente dai libretti di risparmio e impedisce l’applicazione analogica della disciplina di questi ultimi.

Gli istituti giuridici coinvolti

Due sono gli istituti al centro del decreto: la solidarietà attiva nel rapporto obbligatorio postale cointestato e la legittimazione pro quota del coerede alla riscossione del credito ereditario.

La clausola “pari facoltà di rimborso” istituisce tra i cointestatari un rapporto di solidarietà attiva: ciascuno è legittimato a riscuotere l’intera somma portata dal titolo nei confronti del debitore. Alla morte di uno dei concreditori, per effetto dell’art. 1295 c.c., l’obbligazione solidale si divide tra gli eredi in proporzione delle quote, senza che ciò incida sulla posizione del cointestatario superstite. Colui che riscuote rimane tenuto, nei rapporti interni, verso gli eredi del cointestatario defunto: il pagamento ha effetto liberatorio per il debitore, ma non preclude le rivalse interne.

Sul versante della legittimazione del coerede, il decreto richiama la massima delle Sezioni Unite 24657/2007: ogni coerede può agire per l’adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi. Gli eventuali contrasti interni trovano soluzione nel giudizio di divisione.

Il principio guida: buoni fruttiferi postali eredi e legittimazione alla riscossione senza quietanza congiunta

Ma cosa succede concretamente quando l’erede vuole riscuotere i buoni fruttiferi postali eredi e Poste Italiane oppone la necessità del consenso di tutti gli aventi diritto? Il decreto beneventano ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale con precisione chirurgica.

Il punto di svolta è Cass. 24639/2021, confermata da Cass. 22577/2023 e da una serie di pronunce intermedie: i buoni fruttiferi postali, pur essendo documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. al pari dei libretti, se ne distinguono per la caratteristica del rimborso “a vista” e per l’intrasferibilità del credito. Questa diversità strutturale impedisce l’applicazione analogica dell’art. 187 D.P.R. 256/1989 – norma pensata per i libretti – ai buoni postali. Ne consegue che, in presenza di clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascun cointestatario superstite è autonomamente legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma; l’erede del cointestatario defunto, a sua volta, è legittimato alla riscossione pro quota, senza necessità di instaurare un contraddittorio necessario con gli altri coeredi.

La novità del decreto beneventano sta nell’estensione espressa di questo principio anche al libretto di risparmio postale aperto dopo la riforma del 2002, con applicazione di Cass. 28935/2025: abrogato l’art. 187, non esiste più alcuna norma di pari forza che imponga la quietanza congiunta in caso di morte di un cointestatario del libretto. Il D.M. 6.6.2002 non la prevede; i principi civilistici sulle obbligazioni solidali operano quindi senza deroghe.

La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso in tutti i suoi termini, disponendo l’immediata esecutività del decreto.

Il ragionamento si sviluppa su tre passaggi. Il primo riguarda i buoni fruttiferi postali: il Collegio aderisce senza esitazioni all’orientamento consolidato post-Cass. 24639/2021, escludendo che l’art. 187 D.P.R. 256/1989 possa trovare applicazione – né diretta né analogica – alla materia dei buoni postali. La diversa natura giuridica dei due strumenti, il rimborso “a vista” e l’intrasferibilità del credito impediscono qualsiasi equiparazione. L’erede del cointestatario defunto, dunque, è pienamente legittimato a ottenere il pagamento della quota di sua spettanza, e il debitore non può rifiutarsi adducendo la mancanza di quietanza congiunta.

Il secondo passaggio concerne il libretto di risparmio postale, aperto nel caso concreto in data antecedente la riforma ma con saldo sopravvissuto al mutamento normativo. Il Tribunale applica Cass. 28935/2025 e afferma che, per i rapporti sorti o comunque disciplinati dal D.M. 6.6.2002, la normativa che imponeva la quietanza congiunta è abrogata. L’art. 8 del D.M. non contempla alcuna forma di opposizione da parte degli eredi del cointestatario. I principi civilistici sull’obbligazione solidale – art. 1295 c.c. in primis – governano senza deroghe il rapporto tra coerede e debitore postale.

Il terzo passaggio è procedurale: richiamata la legittimazione pro quota del coerede ai sensi delle Sezioni Unite 24657/2007, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessaria la partecipazione al giudizio dell’altra coerede, trattandosi di credito divisibile e non di ipotesi di litisconsorzio necessario. Poste Italiane S.p.A., dichiarata contumace, ha subito il decreto senza poter opporre alcunché.

Sul piano pratico, il provvedimento ha un impatto diretto e immediato: gli eredi che si trovano di fronte al rifiuto di Poste Italiane di liquidare la quota sui buoni postali o sui libretti cointestati riformati possono adire il giudice competente con un ricorso in via di volontaria giurisdizione, ottenendo – come nel caso in esame – un decreto di immediata efficacia che vincola il soggetto erogante al pagamento con esonero da responsabilità. Non occorre attendere la divisione ereditaria, né il consenso degli altri coeredi. La strada giudiziale, in questi casi, è rapida e il quadro giurisprudenziale è ormai uniforme.

Studio Legale Montinaro