📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario – Buoni fruttiferi postali
- Oggetto: Rimborso buoni fruttiferi postali – Prescrizione decennale
- Normativa: art. 1371 c.c., art. 2002 c.c., art. 2935 c.c., art. 2941 n. 8 c.c., art. 1227 co. 2 c.c., art. 8 D.M. 19/12/2000
- Parole chiave: buoni fruttiferi postali prescrizione, art. 1371 c.c., serie BFP, interpretazione contratto, titoli legittimazione
- Giurisprudenza conforme: Tribunale di Roma n. 3918/2025, Cass. sez. un. n. 13979/2007, Cass. n. 33631/2024, Cass. n. 3963/2019
- Giurisprudenza difforme: Nessuna
Introduzione
Buoni fruttiferi postali senza indicazione della serie: si applica l’art. 1371 c.c. nel senso meno gravoso per l’obbligato. Gli eredi del sottoscrittore richiedevano il rimborso di dieci buoni fruttiferi postali “a termine” emessi nel 2001-2002 per 28.000 euro, ma Cassa Depositi e Prestiti eccepiva la prescrizione decennale. I buoni fruttiferi postali in esame riportavano solo la dicitura “a termine” senza alcuna indicazione della serie di appartenenza (A1, AA1, A2, AA2, A3, AA3, A4, AA4). Tenuto conto della natura di meri titoli di legittimazione dei buoni fruttiferi postali, in assenza di qualsiasi criterio utile ad individuare la serie di appartenenza, va applicato il criterio residuale ermeneutico negoziale di cui all’art. 1371 c.c., secondo cui nel dubbio l’accordo va inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda, riconducendo i buoni alle serie AA (scadenza 6-7 anni) con prescrizione già maturata.
Massima
“Tenuto conto della natura di meri titoli di legittimazione dei buoni fruttiferi postali (v. Cass., sez. un., 15/06/2007, n. 13979), e in assenza di qualsiasi criterio utile ad individuare nella specie la serie di appartenenza, va applicato il criterio residuale ermeneutico negoziale di cui all’art. 1371 c.c., secondo cui, nel dubbio, l’accordo tra le parti va inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato; alla luce di detto criterio esegetico, i buoni postali fruttiferi di cui trattasi vanno ricondotti alla serie AA2 la quale comporta, a carico della società collocatrice, obblighi senz’altro meno gravosi se si considera che: i) pur dando entrambi titolo a riscuotere gli interessi maturati a partire da un anno dalla loro emissione, i buoni della serie AA2 hanno una durata inferiore a quelli della serie A2 (sette anni contro 20 anni) e dunque vincolano la società postale per un tempo più limitato; ii) il rimborso anticipato è contemplato per entrambe le serie, ma rispetto ai buoni della serie AA2 tale rimborso è previsto ad un tasso di interesse diminuito di venticinque centesimi rispetto a quello applicabile ai buoni della serie A2; iii) il più limitato vincolo temporale comporta che i buoni della serie AA2 siano soggetti ad un regime prescrizionale più favorevole per l’obbligato, prescrivendosi essi, al massimo, in diciassette anni dalla loro sottoscrizione (contro i trenta anni della sottoscrizione che invece si applicano ai buoni della serie A2). …
