Buoni fruttiferi postali serie Q: la ritenuta fiscale va calcolata anno per anno

Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 2840/2026: accolto l’appello di Poste Italiane, la ritenuta fiscale sui BFP serie Q va applicata annualmente al netto.

Chi possiede un buono fruttifero postale serie Q emesso negli anni ’80 si trova spesso davanti a un conteggio di rimborso inferiore alle attese. Il nodo riguarda proprio i buoni fruttifero postali serie Q e il metodo con cui la ritenuta fiscale del 12,50% incide sul rendimento maturato negli anni. Una recente pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha riformato la decisione di un giudice di pace, chiarendo che la capitalizzazione degli interessi deve avvenire anno per anno al netto della ritenuta, non in un’unica soluzione al momento del rimborso. La questione, tutt’altro che teorica, tocca migliaia di titoli ancora in circolazione. Vediamo perché.

La vicenda processuale

La controversia nasce dalla riscossione di un buono postale fruttifero serie Q, del valore nominale di due milioni di lire, emesso nel 1988. La parte attrice, sottoscrittrice del titolo, riteneva di aver ricevuto al momento della scadenza una somma inferiore a quella dovuta secondo i parametri di rendimento stampati sul retro del buono, e conveniva in giudizio l’ente emittente davanti al giudice di pace competente, chiedendo la differenza oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La società convenuta si costituiva eccependo l’infondatezza della domanda, avendo applicato le disposizioni vigenti ratione temporis e avendo la parte attrice già accettato le somme con quietanza liberatoria. Il giudice di pace accoglieva tuttavia la domanda, condannando l’ente al pagamento della differenza richiesta.

Contro questa decisione l’ente proponeva appello, lamentando la violazione e falsa applicazione della disciplina che regola il rendimento dei buoni serie Q, in particolare del decreto ministeriale del 1986 istitutivo della serie e delle successive disposizioni sulla ritenuta erariale. La parte appellata rimaneva contumace nonostante la rituale citazione. Il Tribunale, verificata d’ufficio la tempestività dell’impugnazione e la specificità dei motivi proposti, è passato all’esame del merito della controversia.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il punto di partenza è il d.m. 13 giugno 1986, che ha istituito la serie Q dei buoni postali fruttiferi, prevedendo un rendimento crescente a scaglioni quinquennali per i primi venti anni di vita del titolo, seguito da un rendimento fisso su base bimestrale dal ventunesimo al trentesimo anno. Sul piano fiscale, il d.l. 19 settembre 1986 n. 556, convertito con la legge 17 novembre 1986 n. 759, ha introdotto una ritenuta erariale sugli interessi maturati sui buoni emessi dopo il settembre 1986, fissata al 12,50% per i titoli emessi tra il settembre 1987 e il giugno 1997, fascia in cui rientra il buono oggetto di causa.

A completare il quadro interviene il d.m. Tesoro 23 giugno 1997, il cui art. 7, ultimo comma, stabilisce che gli interessi maturati sui buoni delle serie Q, R ed S emessi entro il 1996 vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale per i primi vent’anni di vita del titolo. Il Tribunale ha inoltre richiamato il d.lgs. 1° aprile 1996 n. 239, che ha introdotto l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale, e il successivo d.m. 23 dicembre 1998 n. 511, il quale ha chiarito che ai buoni emessi prima del gennaio 1997 si applica integralmente la disciplina fiscale previgente.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il cuore della controversia riguarda l’alternativa tra criterio di cassa e criterio di competenza nell’applicazione della ritenuta fiscale. Secondo il criterio di cassa, l’imposta colpisce il reddito solo al momento dell’effettiva percezione, cioè quando il buono viene incassato. Secondo il criterio di competenza, invece, la ritenuta si applica anno per anno, in corrispondenza della maturazione degli interessi, indipendentemente dal fatto che siano stati materialmente corrisposti.

La differenza non è di poco conto: applicare la ritenuta anno per anno, capitalizzando interessi già decurtati dell’imposta, produce un montante finale inferiore rispetto a chi calcola gli interessi al lordo per poi applicare la ritenuta un’unica volta al rimborso. Su questa alternativa si è formato un contrasto giurisprudenziale che il Tribunale ha ricostruito richiamando l’orientamento più risalente, favorevole all’applicazione della ritenuta solo agli interessi effettivamente «corrisposti» ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 600/1973, e l’orientamento più recente della Cassazione.

Il principio guida sui buoni fruttiferi postali serie Q

Il Tribunale ha aderito all’orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10462/2026, secondo cui la lettura sistematica delle norme che regolano il versamento delle ritenute operate dall’amministrazione postale impone di considerare imponibili gli interessi maturati «ancorché non corrisposti». Il termine percezione, ha ricordato il giudice, non coincide con l’incasso materiale ma con l’acquisizione della disponibilità giuridica del diritto, che si realizza già con la capitalizzazione annua degli interessi, la quale accresce automaticamente il capitale sul quale saranno calcolati i rendimenti successivi.

Ma cosa succede se il testo stampato sul retro del buono indica un rendimento fisso in cifra assoluta, come accade per gli anni dal ventunesimo al trentesimo? Il Tribunale ha chiarito che quell’indicazione non tiene conto della ritenuta erariale introdotta successivamente al decreto istitutivo della serie Q, e va quindi corretta applicando comunque la decurtazione fiscale del 12,50% anno per anno, in coerenza con il d.m. del 1997, qualificato come norma di rango secondario legittimamente integrativa della disciplina primaria di cui al d.lgs. 239/1996.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la parte originariamente attrice alla restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della decisione riformata. Il giudice ha ritenuto che fino al ventesimo anno di vita del titolo gli interessi maturati vadano capitalizzati al netto della ritenuta fiscale, sommandosi anno dopo anno al capitale e concorrendo così a formare il montante su cui si applica il tasso dell’anno successivo. Per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, il rendimento fisso indicato sul retro del buono deve essere corretto tenendo conto della medesima ritenuta, anche se ciò comporta un importo inferiore a quello letteralmente stampato sul titolo.

Il ragionamento si fonda sulla natura dei buoni postali fruttiferi, qualificati dalla Cassazione come titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. e non come titoli di credito, con la conseguenza che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base del testo del buono, ma resta soggetto alla disciplina fiscale sopravvenuta e legittimamente richiamata dalle fonti di rango primario. Il Tribunale si è così discostato dall’orientamento più risalente, seguito in passato anche dallo stesso ufficio, che riteneva inapplicabile il d.m. del 1997 per contrasto con la normativa primaria: un revirement reso possibile proprio dal recente arresto della Cassazione.

Sul piano delle conseguenze pratiche, la decisione ha una rilevanza che va oltre il singolo giudizio, poiché il contenzioso sui buoni fruttiferi postali serie Q, R ed S è diffuso e il criterio di calcolo qui affermato incide direttamente sull’importo che i sottoscrittori possono legittimamente pretendere. Proprio in ragione del contrasto giurisprudenziale, risolto solo di recente dalla Suprema Corte, il Tribunale ha compensato le spese processuali tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, riconoscendo l’oggettiva incertezza interpretativa che ha caratterizzato la materia fino all’intervento della Cassazione.

Studio Legale Montinaro