📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario e finanziario – Buoni fruttiferi postali
- Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per rimborso di buoni fruttiferi postali serie AA3 – Individuazione del dies a quo della prescrizione decennale
- Normativa: Art. 8 D.M. 19/12/2000; art. 2935 c.c.; art. 2946 c.c.; art. 1339 c.c.; art. 173 D.P.R. n. 156/1973; art. 281-sexies c.p.c.; art. 350-bis c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: buoni fruttiferi postali prescrizione, dies a quo scadenza titolo, serie AA3 prescrizione decennale, decreto ministeriale integrazione automatica, opposizione decreto ingiuntivo buoni postali
In tema di buoni fruttiferi postali a termine, il dies a quo della prescrizione decennale ex art. 8 D.M. 19/12/2000 coincide con la data di effettiva scadenza del titolo – corrispondente all’integrale decorso del periodo di durata del buono dalla data di emissione – e non con il 31 dicembre dell’anno solare in cui tale scadenza cade, atteso che l’espressione normativa “al termine del [n°] anno successivo a quello di emissione” fa riferimento al decorso compiuto del periodo e non alla fine dell’anno solare, con la conseguenza che, per i buoni della serie AA3 emessi in data 9 febbraio 2002 e scaduti in data 9 febbraio 2009, il termine decennale di prescrizione si è compiuto il 10 febbraio 2019 e non il 1° gennaio 2020, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Il Tribunale di Avellino, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte appellante, ha integralmente riformato la sentenza del Giudice di Pace e revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertando l’avvenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali in data anteriore alla notifica del ricorso monitorio. Il collegio ha altresì accolto l’appello incidentale, dichiarando non dovuti dalla parte che non aveva proposto opposizione gli importi aggiuntivi liquidati dal primo giudice, in applicazione del principio per cui il decreto ingiuntivo non opposto acquisisce autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell’intimato rimasto inerte.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura giuridica dei buoni fruttiferi postali quali meri titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. e inapplicabilità dei principi di letteralità, astrattezza e incorporazione propri dei titoli di credito
- Meccanismo di eterointegrazione automatica ex artt. 1339 c.c. e 173 D.P.R. n. 156/1973 dei buoni fruttiferi postali ad opera dei decreti ministeriali di emissione pubblicati in Gazzetta Ufficiale
- Presunzione assoluta di conoscenza dei decreti ministeriali istitutivi da parte dei risparmiatori per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con conseguente esclusione di obblighi informativi specifici a carico dell’emittente
- Distinzione tra la previgente disciplina ex art. 176 D.P.R. n. 156/1973 (decorrenza prescrizione dal 1° gennaio successivo) e la nuova disciplina ex D.M. 19/12/2000 (decorrenza dalla data di scadenza del titolo)
- Efficacia del giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto nei confronti del coobbligato solidale e sua insensibilità all’accoglimento dell’opposizione proposta dall’altro intimato
- Condanna alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza riformata, estesa agli importi versati al difensore dichiaratosi antistatario
- Disciplina delle spese processuali in sede di riforma in appello: obbligo del giudice di procedere d’ufficio a nuovo regolamento tenendo conto dell’esito complessivo della lite
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«Ebbene, anzitutto, va notato che, nel caso di specie, risultasse pacifica l’appartenenza dei buoni di causa alla serie “a termine”, come da stampigliatura sugli stessi frontalmente e sul retro, ove erano annotate anche le date di emissione, con la sigla del funzionario emittente.
Ai fini di verificare la regolamentazione dei buoni, occorre leggere le disposizioni dei D.M. di emissione, di guisa che infondata andava giudicata la rimostranza secondo cui sul fronte o sul retro dei Buoni non fossero indicati scadenza, durata dell’investimento e termine di prescrizione del titolo e ciò perché la disciplina, come detto, doveva e poteva desumersi dai decreti ministeriali.
I buoni in esame appartenevano, pacificamente, alla serie AA3, emessi dal 23/10/2001 e rimasti in vigore fino al 02/05/2002, serie istituita con il D.M. del 17/10/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 22/02/2001.
Pertanto, corretta è la rappresentazione dell’appellante [OMISSIS], secondo cui tali buoni emessi il 09/02/2002, scaduti il 09/02/2009, ultima data di rimborso il 09/02/2019, fossero prescritti in data 10/02/2019, e non come erroneamente statuito dal primo giudice, il giorno successivo al 31 dicembre 2019.
La motivazione espressa dal Giudice di Pace in ordine alla decorrenza della prescrizione risulta erronea, sulla scorta dei principi giurisprudenziali chiarificatori sul punto.
La giurisprudenza di legittimità in tema ha chiaramente affermato “Questa Corte ha ritenuto costantemente e concordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell’articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all’interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall’articolo 1339 c.c. A tale orientamento si e conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022).
I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell’art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall’avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall’art. 1993 c.c.): tant’è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
In punto di prescrizione (Cass. 23006/2023) si è poi affermato che l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).
Pertanto, alla luce di tutto quanto rilevato, l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OMISSIS] avrebbe dovuto essere accolta dal Giudice di Pace, dichiarando l’avvenuta prescrizione dei buoni fruttiferi di causa sin dalla data del 10/02/2019 ed in assenza di dimostrazione di atti interruttivi precedenti alla stessa.
Fondato va poi giudicato anche l’appello incidentale proposto da [OMISSIS]. Difatti, è pacifico che tale parte non avesse proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 500/2019, sicché quest’ultimo aveva acquisito nei suoi confronti autorità di giudicato, in forza del principio per cui il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell’intimato che non proponga opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata da altro intimato (Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2003, n. 7881).»
GIURISPRUDENZA CONFORME:
Sul medesimo orientamento si segnalano: Cass. n. 27809/2005; Cass. SU n. 13979/2007; Cass. SU n. 3963/2019; Cass. n. 24527/2021; Cass. n. 4384/2022; Cass. n. 4748/2022; Cass. n. 4751/2022; Cass. n. 4763/2022; Cass. n. 23006/2023; Cass. n. 22619/2023; Cass. n. 19243/2023; Cass. n. 15363/2024; Cass. n. 33631/2024; Cass. n. 3686/2026; Cass. ord. n. 5578/2026; Corte Cost. n. 508/1995; Corte Cost. n. 26/2020; Cass. civ. Sez. III n. 7881/2003; Cass. sez. III n. 9062/2010; Cass. sez. VI-3 n. 25247/2017; Cass. civ. Sez. Lav. n. 18837/2010; Cass. civ. sez. II n. 2697/2023.
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Tribunale Ordinario di Avellino, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 608/2026 depositata il 25 marzo 2026
