Buoni postali fruttiferi serie O e interessi sullโ€™ultimo bimestre del 1986

Corte dโ€™Appello di Roma, Sez. IV civile, R.G. n. 1204/2022 del 2026: rigettato lโ€™appello, gli interessi fino al 31 dicembre 1986 spettano al sottoscrittore.

I buoni postali fruttiferi serie O emessi nel 1983 producono ancora contenzioso, e talvolta per scarti di poche settimane. Il nodo รจ il calcolo del rimborso quando, dal 1ยฐ gennaio 1987, subentrano i tassi del D.M. 13 giugno 1986, e occorre stabilire che ne sia degli interessi maturati tra lโ€™ultima scadenza bimestrale e quella data. La Corte dโ€™Appello di Roma ha risposto che quegli interessi spettano al sottoscrittore, per intero, fino al 31 dicembre 1986. Una questione di giorni, certo, ma capace di incidere sul valore finale di rimborso. Il tema dei buoni postali fruttiferi serie O si innesta sulla modifica dei tassi disposta con decreto ministeriale per i titoli giร  emessi, giร  affrontata dalle Sezioni Unite. Si ripercorrono la vicenda, il quadro normativo e il ragionamento della Corte.

La vicenda processuale

Il sottoscrittore di due buoni postali fruttiferi serie O, emessi nel 1983, aveva ottenuto nel 2016 un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Frosinone nei confronti della societร  emittente. La societร  aveva proposto opposizione. A seguito di rinuncia dellโ€™opposto, il giudizio ha riguardato soltanto i due titoli, di valore nominale [OMISSIS] ciascuno.

Con sentenza del 2021 il Tribunale ha ritenuto che il rendimento non fosse regolato dalle indicazioni stampate sui buoni, ma dal D.M. 13 giugno 1986, e ha quindi respinto la domanda monitoria, fondata sulla differenza tra i tassi riportati a tergo dei titoli e quelli del decreto. Il giudice, per evitare una consulenza tecnica, aveva perรฒ invitato le parti a depositare i conteggi secondo il decreto ministeriale. Ne era emersa una divergenza, spiegata dalla parte opposta con la mancanza, nel calcolo della societร , degli interessi di un bimestre. Poichรฉ la societร  non ha replicato in modo specifico, il Tribunale ha ritenuto corretto il conteggio dellโ€™opposto, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la societร  al pagamento di [OMISSIS]. Le spese sono state compensate nella misura di due terzi.

La societร  ha proposto appello, con due motivi. Il primo contestava il calcolo degli interessi dal 1987 alla scadenza. Il secondo riguardava le spese, in caso di riforma. Lโ€™appellato รจ rimasto contumace.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Lโ€™art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come modificato dallโ€™art. 1 d.l. n. 460/1974, consentiva che il tasso spettante ai sottoscrittori variasse per effetto di decreti ministeriali sopravvenuti. La disposizione รจ stata abrogata dallโ€™art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999, ma i rapporti giร  in essere, come quelli nati nel 1983, hanno continuato a essere disciplinati dalle norme anteriori. In questo contesto si colloca lโ€™art. 6 del D.M. Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto lโ€™applicazione ai montanti maturati al 1ยฐ gennaio 1987, per tutte le serie precedenti alla serie Q, dei saggi fissati per questโ€™ultima.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il Tribunale aveva qualificato i buoni come documenti di legittimazione, ai quali non si applicano i principi di astrattezza, incorporazione e letteralitร  propri dei titoli di credito, richiamando Cass. n. 27809/2005 e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 3963/2019. Ne discende che le determinazioni ministeriali prevalgono sul tenore letterale del titolo, anche quando sul retro non siano stampigliati i nuovi tassi. Davanti alla Corte dโ€™Appello questo punto non era piรน in discussione, perchรฉ la statuizione del Tribunale era divenuta definitiva, non essendo stata impugnata in via incidentale dallโ€™appellato contumace.

Il rimborso dei buoni postali fruttiferi serie O nellโ€™ultimo bimestre del 1986

Il principio guida riguarda la frazione di bimestre che precede lโ€™applicazione dei nuovi tassi. Ma cosa succede se la scadenza bimestrale cade prima del 1ยฐ gennaio 1987? Secondo la Corte gli interessi non si fermano a quella scadenza, perchรฉ spettano al sottoscrittore anche per i giorni residui fino al 31 dicembre 1986. Nel caso esaminato, per il buono sottoscritto il 14 maggio gli interessi vanno computati dal 14 novembre, per quello sottoscritto il 22 maggio dal 22 novembre, in entrambi i casi fino al 31 dicembre 1986. Dal 1ยฐ gennaio 1987 si applica poi il nuovo computo sul montante comprensivo degli interessi.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte dโ€™Appello ha rigettato lโ€™appello e ha confermato la sentenza di primo grado. Il secondo motivo, sulle spese, รจ rimasto assorbito nel rigetto del primo. Nulla รจ stato disposto sulle spese del grado, stante la contumacia dellโ€™appellato, mentre รจ stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dellโ€™art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, perchรฉ lโ€™impugnazione รจ stata integralmente respinta.

Il percorso argomentativo รจ lineare. La Corte ha anzitutto circoscritto lโ€™oggetto del giudizio, ormai ridotto agli interessi di una parte dellโ€™ultimo bimestre del 1986 per ciascuno dei due titoli. Ha poi confrontato i conteggi, rilevando che quelli della societร  si arrestavano alle date di novembre, mentre quelli dellโ€™opposto proseguivano fino al 31 dicembre. Ha ritenuto corretto il secondo criterio, osservando che ยซnon vi รจ ragione di arrestare il conteggio alle suddette dateยป solo perchรฉ dal 1987 operano i nuovi tassi. A ciรฒ si รจ aggiunto un rilievo sullโ€™onere di allegazione, perchรฉ lโ€™appellante non ha offerto una ricostruzione alternativa chiara, capace di spiegare perchรฉ quegli interessi non dovessero essere riconosciuti.

Per il professionista il rilievo pratico รจ duplice. Nei conteggi dei buoni anteriori alla serie Q va verificata la presenza degli interessi sulla frazione di bimestre che precede il 1ยฐ gennaio 1987. Chi contesta il calcolo della controparte deve poi proporre un criterio alternativo argomentato, altrimenti il conteggio avversario, rimasto privo di replica specifica, puรฒ essere ritenuto corretto.

Studio Legale Montinaro