📌 LA VICENDA
- Materia: Contratti bancari e finanziari – Buoni postali fruttiferi
- Oggetto: Rimborso buoni postali serie Q/P – Tassi di interesse applicabili dal 21° al 30° anno
- Normativa: art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; d.m. 13 giugno 1986; art. 1339 c.c.; art. 1342 comma 1 c.c.; art. 1362 c.c.; art. 2002 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. civ., 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass. civ., 14 febbraio 2022, n. 4748; Cass. civ., 14 febbraio 2022, n. 4751; Cass. civ., 14 febbraio 2022, n. 4763; Cass. civ., 26 luglio 2023, n. 22619; Cass. civ., 1 settembre 2023, nn. 3005, 3006, 3008, 3009
- Parole chiave: buoni postali serie Q/P, decreto ministeriale 13 giugno 1986, imperfezione timbro, affidamento incolpevole, efficacia cogente
L’apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura sul retro dei buoni postali serie Q/P, che lascia visibile parte della tabella della precedente serie P, costituisce mera imperfezione materiale priva di valore negoziale e non integra manifestazione di volontà concludente né errore sulla dichiarazione, prevalendo i tassi del decreto ministeriale anche per il periodo dal 21° al 30° anno. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 2026, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha accolto l’appello dell’emittente rigettando integralmente la domanda del risparmiatore che chiedeva l’applicazione dei tassi più favorevoli della serie P per l’ultimo decennio. Il giudice pugliese ha aderito all’orientamento consolidato della Cassazione, riconoscendo natura cogente all’art. 173 del codice postale e ai decreti ministeriali, escludendo l’insorgenza di un legittimo affidamento in capo al sottoscrittore data la chiara indicazione della serie Q/P sul fronte del titolo e l’incompatibilità tra le clausole aggiunte a timbro e quelle preesistenti ai sensi dell’art. 1342 c.c. Il risparmiatore è stato condannato alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Massima
“Con la pronuncia n. 4384/2022 la Corte di Cassazione, ribadita l’efficacia cogente dell’art 173 del codice postale con la consequenziale decretazione ministeriale, destinata a sostituirsi a clausole difformi, e ricostruito il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, in continuità con l’insegnamento delle Sezioni Unite, nonché verificata la volontà sottesa all’accordo nel caso di specie esaminato, ha affermato che il possessore del buono postale fruttifero, che non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione ai sensi dell’art 2002 c.c., “non ha diritto di pretendere, per l’ultimo decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro sul retro del buono non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” e anche se quest’ultime non sono state cancellate, precisandosi che “l’incompatibilità è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti”. Inoltre, la Corte di Cassazione ha distinto l’ipotesi peculiare affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007, in cui i buoni non manifestavano alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, dal diverso caso in cui, proprio in adesione al precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato, per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi, recava l’apposizione, sul recto, del timbro con indicazione della serie effettiva, nella specie “Q/P”, come nel caso in esame, che comporta il richiamo alla normativa ad essa applicabile, mentre, sul verso, recava un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente, ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986.
