📌 LA VICENDA
- Materia: Contratti bancari e finanziari – Buoni postali fruttiferi
- Oggetto: Rimborso buoni postali serie Q/P – Tassi di interesse applicabili all’ultimo decennio
- Normativa: art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; d.m. 13 giugno 1986; art. 1339 c.c.; art. 1342 comma 1 c.c.; art. 1362 c.c.; art. 1374 c.c.; art. 2002 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. civ., 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass. civ., 14 febbraio 2022, n. 4748; Cass. civ., 26 luglio 2023, n. 22619; Cass. civ., 2024, n. 24715; Cass. civ., 2025, n. 22209
- Parole chiave: buoni postali serie Q/P, integrazione suppletiva contratto, decreto ministeriale 13 giugno 1986, ius variandi, rimborso buoni fruttiferi
In presenza di incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti sui rendimenti del buono postale di nuova emissione serie Q/P, opera l’integrazione suppletiva ex art. 1374 c.c. che consente di associare al titolo i tassi contemplati dal decreto ministeriale richiamato dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, anche per l’ultimo decennio. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 2026, ha accolto l’appello proposto dall’emittente, riformando l’ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto alla cointestataria del buono postale fruttifero serie P [OMISSIS] del 1987 l’applicazione dei tassi più favorevoli della vecchia serie P per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. I giudici bolognesi hanno aderito all’orientamento consolidato della Cassazione, riconoscendo natura cogente all’art. 173 del codice postale e ai decreti ministeriali attuativi, con conseguente prevalenza dei tassi della serie Q anche quando il timbro posteriore non copre integralmente la stampigliatura preesistente. L’imperfezione materiale dell’apposizione del timbro non integra manifestazione di volontà negoziale rilevante, operando invece l’integrazione suppletiva del contratto mediante la disciplina ministeriale cogente.
Massima
“Procedendo all’esame del gravame, si rileva che lo stesso ha ad oggetto l’individuazione dei tassi di interesse da applicare al buono fruttifero postale oggetto della controversia, in particolare, in relazione all’ultimo decennio del periodo di durata trentennale dell’investimento. Nel caso di specie, si tratta di un buono fruttifero postale, munito della clausola di “p.f.r.”: di lire un milione del 29.05.1987 (serie P OMISSIS). Orbene, per i buoni fruttiferi postali trentennali emessi dopo il 1° luglio 1986, quali quello in questione, per effetto del Decreto Ministeriale del 13.06.1986 sono stati apposti sul titolo due timbri: uno sulla parte anteriore del titolo, riportante la dicitura “Q/P”, e uno sulla parte posteriore, con indicazione di tassi d’interesse ribassati rispetto alla condizione originaria, prestampata sul titolo medesimo. L’originaria ricorrente, odierna appellata, sostiene che, in relazione all’ultimo decennio di maturazione degli interessi sul capitale sottoscritto, dovrebbe farsi applicazione dei tassi (più favorevoli) previsti dalla vecchia serie P; secondo l’appellante, invece, gli interessi applicabili a tale ultimo decennio dovrebbero essere individuati con riferimento alle previsioni del DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q. Di recente, si è affermato e poi consolidato nella giurisprudenza di legittimità un orientamento favorevole alle tesi di parte appellata. In particolare, con l’ordinanza n. 4384 del 10.2.2022, che si è pronunciata in un caso analogo a quello oggetto della presente controversia, la S.C. ha inquadrato la fattispecie […] ricostruendo in primo luogo il quadro normativo: “Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni», stabiliva all’articolo 173, rubricato «Tabelle degli interessi. Variazioni», nella sua versione originaria: «1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2. Le variazioni del saggio d’interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell’entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d’interesse esistenti a tergo dei medesimi». Il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 […] convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1974, n. 588, ha novellato la disposizione nel senso che segue: «1. Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie […] 3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali». Quella che precede è la norma basilare di cui va fatta applicazione ai fini della decisione.