📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario – Buoni postali fruttiferi
- Oggetto: Rimborso buono postale serie Q/P – Applicabilità tassi D.M. 13 giugno 1986 per l’intero trentennio
- Normativa: art. 173 d.P.R. n. 156/1973, art. 1339 c.c., art. 1342 c.c., art. 1363 c.c., art. 2002 c.c., D.M. 13 giugno 1986
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: buoni postali serie Q/P, D.M. 13 giugno 1986, sostituzione automatica tassi, art. 173 codice postale, ultimo decennio
In tema di buoni postali fruttiferi, l’emissione di una nuova serie di buoni utilizzando i supporti cartacei della serie precedente mediante l’apposizione del timbro che indica la nuova serie Q/P e del timbro recante la misura dei nuovi tassi previsti dal D.M. 13 giugno 1986, determina l’applicabilità di tali nuovi tassi per l’intera durata trentennale dei buoni, incluso l’ultimo decennio, operando una sostituzione automatica ex artt. 173 d.P.R. n. 156/1973 e 1339 c.c. dei tassi difformi eventualmente ancora visibili sul supporto cartaceo della precedente serie.
Il Tribunale di Larino respinge la domanda di rimborso proposta dai sottoscrittori di un buono postale fruttifero di lire due milioni emesso nell’anno 1988 su supporto cartaceo della serie O, successivamente adeguato mediante apposizione di timbri prima alla serie P/O e poi alla serie Q/P. I ricorrenti sostenevano di aver diritto all’applicazione, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, dei tassi più favorevoli riferiti ai buoni della precedente serie P ancora visibili sul retro del titolo, atteso che il timbro sovrapposto recava l’indicazione dei nuovi tassi solo per il primo ventennio. Il Giudice monocratico chiarisce che per effetto dell’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 opera una sostituzione legale delle clausole difformi con i nuovi tassi dettati dal decreto ministeriale applicabile ai buoni di nuova emissione, escludendo qualsiasi legittimo affidamento circa l’applicazione di tassi diversi. La pronuncia ribadisce che i buoni postali fruttiferi costituiscono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, consentendo pertanto la modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura giuridica dei buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. anziché titoli di credito: esclusione dei requisiti di letteralità, autonomia e astrattezza propri dei titoli di credito
- Facoltà del Ministero del Tesoro di modificare il tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi ex art. 173 d.P.R. n. 156/1973: legittimità della variazione anche per i titoli già emessi mediante pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale
- Conoscibilità delle nuove condizioni mediante regime di pubblicità legale del decreto ministeriale: sufficienza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e conoscenza della norma attributiva del potere di variazione
- Integrazione suppletiva ex art. 1339 c.c. in presenza di incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti: automatica associazione al titolo dei tassi contemplati dal decreto ministeriale
- Interpretazione del testo contrattuale ex art. 1363 c.c.: necessità di raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso senza limitarla a una sola parte
- Prevalenza delle clausole aggiunte su quelle precedentemente scritte ex art. 1342 c.c.: applicazione ai moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali
- Effetto delle successive sovraimpressioni di timbri serie P/O e serie Q/P su moduli originariamente serie O: riconduzione progressiva della serie di emissione alle serie successive con relativi rendimenti
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