Cancellazione trascrizione sequestro conservativo convertito: competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione – Tribunale di Palermo 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto processuale civile – Misure cautelari e processo esecutivo
  • Oggetto: Istanza di cancellazione della trascrizione di sequestro conservativo su beni immobili siti nella provincia di [OMISSIS] – Competenza funzionale del giudice dell’esecuzione dopo la conversione in pignoramento
  • Normativa: art. 686 c.p.c.; art. 156 disp. att. c.p.c.; artt. 630 e 669-bis ss. c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: sequestro conservativo, conversione in pignoramento, cancellazione trascrizione, competenza giudice esecuzione, art. 156 disp. att. c.p.c.

Una volta intervenuta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ex art. 686 c.p.c., a seguito di sentenza di condanna munita di esecutorietà, la competenza funzionale a conoscere di tutte le questioni conseguenti – ivi compresa la domanda di cancellazione della trascrizione del vincolo cautelare dai Registri Immobiliari – si radica esclusivamente in capo al giudice dell’esecuzione, con conseguente inammissibilità di qualsiasi istanza proposta dinanzi al giudice della cautela.

Il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia d’impresa, nel 2026 ha dichiarato inammissibile per difetto di competenza funzionale il ricorso con cui il ricorrente chiedeva la cancellazione della trascrizione di un sequestro conservativo eseguito su immobili. La conversione del sequestro in pignoramento, avvenuta ipso iure per effetto della sentenza esecutiva, aveva già sottratto il vincolo alla disciplina cautelare per assoggettarlo integralmente alle regole del processo esecutivo. La competenza del giudice dell’esecuzione per la cancellazione della trascrizione è principio che trova conferma tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Meccanismo di conversione ipso iure del sequestro conservativo in pignoramento al momento della pronuncia di condanna esecutiva ex art. 686 c.p.c.
  • Regime degli adempimenti a carico del sequestrante ex art. 156 disp. att. c.p.c.: deposito della sentenza esecutiva e richiesta di annotazione nei RR.II.
  • Distinzione tra la disciplina cautelare (artt. 669-bis ss. c.p.c.) e quella esecutiva una volta avvenuta la conversione del vincolo
  • Rilevanza dell’inerzia del creditore ex art. 156 disp. att. c.p.c. ai soli fini dell’estinzione del processo esecutivo ex art. 630 c.p.c., non come vizio del pignoramento
  • Modalità per ottenere la cancellazione della trascrizione quando non pende alcun procedimento esecutivo: accertamento dell’estinzione davanti al giudice dell’esecuzione