Precetto nullo se manca il provvedimento di esecutorietà, anche con conoscenza aliunde

Cass. civ., Sez. III, n. 31447/2025: la mancata menzione in precetto del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo è nullità non sanabile.

Il debitore che sa già, per essere stato parte del giudizio di opposizione, che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo può dolersi comunque della mancata menzione di tale provvedimento nel precetto? La Cassazione risponde di sì, e lo fa chiudendo un contrasto interpretativo che si era manifestato nella propria giurisprudenza. Con la sentenza n. 31447/2025 la Terza Sezione Civile ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui l’omessa indicazione, nell’atto di precetto, del provvedimento che ha dichiarato l’esecutorietà del decreto ingiuntivo produce una nullità equiparata alla mancata notifica del titolo esecutivo, non sanabile nemmeno quando l’intimato fosse già a conoscenza aliunde del provvedimento. La pronuncia offre chiarimenti preziosi sulla portata applicativa dell’art. 654 c.p.c., un nodo che negli ultimi anni aveva registrato alcune oscillazioni interpretative. Vediamo come la Corte ha ricostruito la questione e risolto l’apparente contrasto giurisprudenziale.

La vicenda processuale

Una professionista proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso un atto di precetto con cui un avvocato le intimava il pagamento di una somma a titolo di compensi professionali. L’opponente deduceva la nullità del precetto per la carenza della menzione del provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo posto a fondamento della pretesa, nonché per la mancata indicazione dell’apposizione della formula esecutiva. Il Tribunale di Bari, richiamando precedenti di legittimità già consolidati, accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del precetto sulla base del principio secondo cui l’omessa menzione del provvedimento di esecutorietà non può essere sostituita dalla sola menzione della formula esecutiva, né sanata dalla conoscenza che l’intimato avesse comunque acquisito del provvedimento per altra via.

Il creditore procedente proponeva ricorso per cassazione articolato su tre motivi. Il ricorso veniva sottoposto, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., a una proposta di definizione accelerata nel senso dell’inammissibilità o infondatezza di tutti e tre i motivi. Nonostante ciò, la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza, ravvisando un rilievo nomofilattico proprio nel secondo motivo di ricorso, quello relativo alla portata applicativa dell’art. 654 c.p.c.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La questione si incentra sull’art. 654, comma 2, c.p.c., che impone di dare atto, nel precetto, del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, quando questa sia sopravvenuta rispetto all’emanazione del decreto stesso. La disposizione, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, prevedeva anche l’indicazione del provvedimento di apposizione della formula esecutiva, inciso poi abrogato dal D.Lgs. n. 149/2022 in conseguenza della soppressione dell’istituto della formula esecutiva. La Corte ha collegato tale disposizione all’art. 479 c.p.c., che disciplina la notificazione del titolo esecutivo quale presupposto dell’azione esecutiva, e all’art. 480 c.p.c., che individua il contenuto necessario del precetto a pena di nullità.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione del termine per l’introduzione del giudizio di merito secondo la struttura bifasica delle opposizioni esecutive, è stato dichiarato infondato. La Corte ha chiarito che tale struttura bifasica riguarda esclusivamente le opposizioni endoesecutive, ossia quelle proposte pendente executione dopo l’avvio dell’azione esecutiva mediante ricorso al giudice dell’esecuzione. Nel caso di specie, l’opposizione era stata proposta a seguito della sola notifica del precetto, senza attendere il pignoramento, e quindi si trattava di opposizione preesecutiva ex art. 617, comma 1, c.p.c., la cui proposizione con atto di citazione determina già di per sé la pendenza del giudizio di merito in sede ordinaria.

Il nucleo della decisione riguarda invece il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Il ricorrente sosteneva che la funzione della menzione, nel precetto, del provvedimento di esecutorietà fosse meramente informativa, volta a rendere noto all’intimato il titolo esecutivo azionato; ne faceva discendere che, quando il debitore non potesse non essere a conoscenza del provvedimento – come nel caso di esecutorietà provvisoria concessa ex art. 648 c.p.c. nel corso di un giudizio di opposizione al quale egli stesso avesse partecipato – la relativa omissione non potesse in alcun modo ledere il suo diritto di difesa.

Il principio guida: la mancata menzione equivale a mancata notifica del titolo, irrilevante la conoscenza aliunde

Ma la conoscenza che il debitore abbia comunque acquisito del provvedimento di esecutorietà, per essere stato parte del relativo giudizio, può sanare la mancata menzione nel precetto? Su questo interrogativo si concentra il cuore della pronuncia. La Corte ha ribadito che la giurisprudenza di legittimità è sostanzialmente granitica nell’affermare che la menzione in precetto ha lo scopo di evitare al creditore la necessità di notificare nuovamente il titolo esecutivo, quando il decreto ingiuntivo non fosse originariamente dotato di esecutività. Ne consegue che la mancata indicazione del successivo provvedimento concessorio equivale a mancata notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., un vizio che per sua natura non è sanabile per effetto della sola proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.

La Corte ha inoltre chiarito la portata applicativa dell’art. 654, comma 2, c.p.c., disattendendo la tesi del ricorrente secondo cui la norma riguarderebbe il solo caso del decreto ingiuntivo non opposto. Il tenore testuale della disposizione, ha osservato la Corte, fa riferimento al provvedimento concessorio dell’esecutorietà tout court, comprendendo quindi anche le ipotesi in cui l’esecutorietà sia disposta con la sentenza di rigetto dell’opposizione o con l’ordinanza di estinzione del relativo giudizio, oltre al caso, qui specificamente rilevante, della concessione dell’esecutorietà provvisoria nel corso del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 648 c.p.c.. La Corte ha così composto un contrasto apparente con un proprio precedente arresto, chiarendo che quest’ultimo riguardava una fattispecie diversa, relativa a un decreto ingiuntivo originariamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c., e non era pertanto pertinente al caso di esecutorietà sopravvenuta.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte ha respinto tutti e tre i motivi di ricorso, confermando integralmente la sentenza impugnata. Quanto al profilo della sanatoria per raggiungimento dello scopo, invocata nel terzo motivo, la Corte ha qualificato la tesi del ricorrente come «un mero artificio dialettico». Ha osservato infatti che, seguendo fino in fondo tale impostazione, non sarebbe l’atto nullo a raggiungere ex post il proprio scopo, bensì un fatto ad esso del tutto esterno – la conoscenza aliunde del provvedimento, per di più preesistente all’atto stesso – a produrre lo stesso effetto pratico; questo condurrebbe all’assurdo per cui, in tutti i casi di esecutorietà concessa ex art. 648 c.p.c., la nullità non potrebbe mai essere dichiarata, poiché il provvedimento non può non essere noto all’opponente che ne è parte.

La Corte ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui, nell’espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo e del provvedimento che ne ha disposto l’esecutorietà, poiché tale completa identificazione sostituisce, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., la notifica del titolo stesso: in assenza anche di una sola di tali indicazioni, non surrogabile dalla conoscenza che l’intimato ne abbia acquisito aliunde, l’atto è viziato ex art. 480 c.p.c., con una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non sanabile per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.

Per il professionista che assiste creditori procedenti, la pronuncia offre un’indicazione operativa di rilievo generale: la menzione del provvedimento di esecutorietà nel precetto è un adempimento formale rientrante nella sfera minima di informazioni che l’art. 480 c.p.c. impone al precettante, la cui assenza costituisce una lesione del diritto di difesa dell’intimato di carattere autoevidente, senza che occorra la dimostrazione di un pregiudizio concreto. La Corte ha inoltre confermato la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., sia pure nella misura minima di legge, in ragione della definizione del giudizio in piena conformità alla proposta accelerata, pur dando atto del riscontrato margine di approfondimento reso necessario dall’apparente disallineamento giurisprudenziale sul secondo motivo.

Studio Legale Montinaro