Giurisdizione italiana sul contratto di consulenza professionale: quando il luogo di esecuzione prevale sul domicilio estero del convenuto

Cass. civ., Sez. Un., n. 18847/2023: dichiarata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di pagamento del corrispettivo professionale eseguito in Italia.

La giurisdizione italiana in una controversia su un contratto di consulenza patrimoniale, fiscale e societaria sussiste anche quando il convenuto risulti anagraficamente residente all’estero, se la prestazione intellettuale è stata integralmente eseguita nel territorio nazionale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18847 del 2023, hanno fissato un criterio di collegamento che molti professionisti si trovano a dover applicare nei contenziosi internazionali: il luogo in cui il servizio è stato reso – e non il domicilio anagrafico del debitore – determina la giurisdizione nelle liti tra professionista e cliente residente in Paese terzo rispetto all’Unione Europea. Una vicenda paradigmatica, in un contesto post-Brexit che rende improvvisamente inapplicabili gli strumenti regolamentari europei.

La vicenda processuale

Un dottore commercialista e revisore legale con studio tra due città del Nord Italia e uffici di rappresentanza in provincia laziale ha agito in giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma per ottenere il pagamento dei corrispettivi maturati nell’ambito di un rapporto professionale asseritamente intrattenuto con una propria cliente. Il contenzioso originava da un mandato conferito nel 2014, attraverso il quale la committente – imprenditrice italiana iscritta all’AIRE e residente a Londra – aveva affidato al professionista l’attività di consulenza per la gestione patrimoniale, fiscale e societaria relativa a propri interessi concentrati nel territorio nazionale, con particolare riguardo a due società a responsabilità limitata interamente possedute dalla committente, operanti rispettivamente nel settore immobiliare e in quello farmaceutico, entrambe con sede in provincia laziale.

Il rapporto professionale, avviato nel 2014 e conclusosi circa due anni e mezzo dopo – a seguito di inadempimento contrattuale della cliente e conseguente recesso del professionista – aveva generato un credito di ammontare rilevante – [OMISSIS] – per il quale veniva promossa azione giudiziale nel 2021 davanti al Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato al domicilio estero della convenuta tramite il Consolato Italiano a Londra.

Sin dal primo atto difensivo, la parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo di risiedere anagraficamente nel Regno Unito dal 2019, come da certificato AIRE prodotto in atti. Ha, inoltre, negato di aver intrattenuto un rapporto contrattuale diretto con il professionista – il quale avrebbe operato quale legale rappresentante di una società terza, a sua volta collegata contrattualmente con un ulteriore soggetto giuridico facente capo alla convenuta – e ha rivendicato la propria qualità di “consumatore”, con conseguente applicazione delle norme di protezione di cui al d.lgs. 206 del 2005 e attrazione del foro esclusivo al luogo di domicilio del consumatore.

Il professionista ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., articolando tre motivi: il mantenimento del domicilio in Italia nonostante la residenza anagrafica estera ai sensi dell’art. 43 c.c..; in via subordinata, la sussistenza della giurisdizione italiana in forza dei criteri speciali di collegamento del Reg. UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I-bis); infine, l’inapplicabilità della tutela consumeristica in quanto la committente doveva qualificarsi “professionista” e non “consumatore”. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La controversia si colloca in un contesto normativo complesso, determinato dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Le Sezioni Unite hanno preliminarmente chiarito che al giudizio – iniziato nel 2021, dunque dopo il 31 dicembre 2020 – non è applicabile il Reg. UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I-bis), ai sensi dell’art. 67 del Brexit Withdrawal Agreement, essendosi concluso il periodo di transizione previsto dall’art. 126 dell’accordo di recesso. Analogamente inapplicabile in via diretta risulta la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, alla quale il Regno Unito non ha mai aderito quale fonte internazionale vincolante.

Trovano dunque applicazione, in prima battuta, le norme interne di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). L’art. 3, comma 1, di tale legge radica la giurisdizione italiana quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, ovvero vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c.. Il comma 2 estende poi la giurisdizione italiana, nelle materie civili e commerciali, sulla base dei criteri speciali già contenuti nelle sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione di Bruxelles, operanti come diritto interno anche nei confronti di soggetti convenuti non domiciliati nel territorio di uno Stato contraente.

Gli istituti giuridici coinvolti

La Corte è stata chiamata a sciogliere una serie di questioni sovrapposte: la distinzione tra residenza anagrafica e domicilio civilistico; la qualificazione del soggetto committente come “consumatore” o “professionista”; il criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale quale titolo di giurisdizione; il coordinamento tra diritto interno e strumenti convenzionali europei in un contesto post-Brexit.

Sul piano della residenza e del domicilio, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’identificazione del giudice competente in controversie con elementi di estraneità costituisce una questione processuale, sulla quale la Suprema Corte opera anche come giudice del fatto, potendo ricostruire la vicenda nei limiti necessari all’applicazione della disciplina (Cass. Sez. Un., n. 156/2020; n. 1717/2020). In assenza di prova contraria al certificato AIRE prodotto dalla convenuta – che indicava Londra quale luogo di residenza anche fiscale dal 2019 – le circostanze allegate dal ricorrente (proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, versamenti fiscali in Italia) non sono state ritenute sufficienti a dimostrare un domicilio diverso dalla residenza anagrafica ai sensi dell’art. 43 c.c..

Sul piano della qualificazione soggettiva, le Sezioni Unite hanno richiamato il principio ormai consolidato per cui «ai fini dell’assunzione della veste di consumatore l’elemento significativo non è il “non possesso” della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto» (Cass. n. 6578/2021). Una persona fisica svolgente attività imprenditoriale deve pertanto considerarsi “consumatore” solo quando conclude un contratto per esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di tale attività; diversamente, agisce nella veste di “professionista”.

Il principio guida: giurisdizione italiana per luogo di esecuzione della prestazione professionale

Qual è il criterio determinante per radicare la giurisdizione italiana nelle liti tra professionista e cliente residente in uno Stato terzo rispetto all’UE? La risposta delle Sezioni Unite è precisa: si applica l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, richiamato dall’art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995 come diritto interno, il quale in materia contrattuale individua la giurisdizione nel giudice «del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita».

Il criterio appropriato per identificare il giudice competente nella domanda del professionista – osservano le Sezioni Unite – è di norma quello della sede del professionista al momento del conferimento dell’incarico, che è il luogo in cui vengono elaborate le prestazioni nell’interesse del cliente. Esso coincide con il luogo in cui l’attività intellettuale viene concretamente svolta e dove il corrispettivo deve essere retribuito.

Irrilevante diventa, in questa prospettiva, la residenza anagrafica estera della parte convenuta, quando la vicenda negoziale si è interamente sviluppata in territorio italiano: l’incarico è stato conferito in Italia, le prestazioni sono state rese in Italia, gli interessi patrimoniali gestiti erano radicati in Italia. Ma cosa accade se la qualificazione come “consumatore” sovverte questo criterio? Le Sezioni Unite hanno risposto anche a questa domanda, come si vedrà.

La decisione e il ragionamento della Corte

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano e rimesso la causa davanti al Tribunale Civile di Roma, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale.

Il ragionamento si articola su due livelli distinti e sequenziali. Il primo porta a escludere la giurisdizione fondata sul domicilio italiano della convenuta: il certificato AIRE prodotto, pur avendo valore presuntivo non assoluto, indica in Londra il luogo di residenza – anche fiscale – della committente dal novembre 2019, luogo peraltro in cui si è perfezionata la notifica dell’atto introduttivo tramite il Consolato Italiano. Le allegazioni del ricorrente – proprietà immobiliari italiane, detenzione del capitale societario, titolarità di marchi e brevetti con versamento delle relative imposte in Italia – «non appaiono dotate di specifica attitudine dimostrativa», ed è incerto l’esito della valutazione di tali elementi anche in termini di prova per presunzioni. In assenza di prova contraria, residenza e domicilio coincidono.

Il secondo livello, più denso di implicazioni pratiche, investe i criteri del comma 2 dell’art. 3, l. n. 218 del 1995. La Corte ha chiarito che la mancata appartenenza del Regno Unito all’Unione Europea è del tutto ininfluente ai fini della applicazione della Convenzione di Bruxelles, perché le relative norme convenzionali operano nel caso concreto come diritto interno. Ne deriva che la giurisdizione italiana sussiste in forza dell’art. 5 della Convenzione, poiché l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio – il pagamento del corrispettivo per prestazioni professionali di consulenza patrimoniale, fiscale e societaria – è stata integralmente eseguita in Italia e, per stessa ammissione di entrambe le parti, l’intera vicenda negoziale si è svolta nel territorio nazionale.

Le Sezioni Unite hanno poi negato recisamente l’applicabilità della tutela consumeristica invocata dalla convenuta. Anche a voler ammettere la qualifica di “consumatore” della parte committente, mancherebbero comunque le condizioni ulteriori richieste dall’art. 13, n. 3, lett. a) e b) della Convenzione: non risulta che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato del consumatore (il Regno Unito), né che il consumatore abbia compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto. L’intera negoziazione si è svolta in Italia, l’incarico è stato conferito a Roma, e la normativa consumeristica non può operare come scudo processuale quando la vicenda contrattuale non presenta alcun collegamento con il Paese di residenza del preteso consumatore.

La pronuncia ha un peso pratico immediato per gli studi professionali che erogano servizi a clienti con residenza estera. Il professionista che vanta un credito per attività svolta in Italia non deve necessariamente inseguire il debitore nel Paese di residenza anagrafica: la giurisdizione italiana può essere radicata – e va positivamente affermata – in forza del luogo di esecuzione della prestazione, indipendentemente dall’uscita del cliente dai registri anagrafici nazionali e dalla sua eventuale iscrizione all’AIRE.

Studio Legale Montinaro

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